CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21378/2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella person a del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, n. 1079/2015, depositata il 3 febbraio 2015,non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2015 , la Commissione t ributaria regionale della Campaniaha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione diprimo grado, con la quale era stato r espinto il ricorso proposto nei confronti dell'avviso di accertamento con cui, per l'anno 2007, era stato elevat o di euro 430.982,00 il reddito imponibile ai fini IRES, era stato determinato un valore della produzione pari a euro 439.985,00 ai fini IRAP e veniva determinata una imposta indebitamente detratta pari a euro 2.152.120,00 ai fini I.V.A. 2.[OSCURATO:PERSONA] t ributaria provinciale di Napoli aveva ritenuto che l'attività della società era principalmente quella di rivendita di immobili e non già quella di costruzioni di immobili. 3. Con la sentenza impugnata, la Commissione t ributaria r egionale della Campania ha rilevato che in materia di IRES e di IRAP si era formato il giudicato interno, stante la mancata opposizione da parte della società appellante eche, in materia di IVA, la società non aveva provato il carattere di impresa di costruzioni di fabbricati ed aveva tenuto un comportamento contraddittorio, poiché nella fase dell'acquisto si era dichiarata impresa costruttrice, mentre all'atto delle cessioni dei singoli immobili aveva invocato l'esenzione dall'IVA ex art. 10, comma primo, del d.P.R. n. 633/1972, riservata alla imprese che non svolgevano l'attività di costruzione e/o di recupero edilizio. 4. L a [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattromotivi. 5. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6.La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria.7. La Procura Generale della Corte di Cassazione, in data 22 giugno 2022, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, va disatteso il rilievo spiegato della società ricorrente nella memoria, relativo alla mancata notifica del controricorsodell'Agenzia delle Entrate, che, dalla relata in atti, risulta notificato mediante spedizione a mezzo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con raccomandata ed avviso di ricevimento datato16 ottobre 2015. 2.Il primo motivo deduce, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazioneo falsa applicazione dell'art. 42, commi primo e terzo, del d.P.R. m. 600/1973, dell'art. 56, comma primo, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 cod. civ.; la società ha eccepito la nullità radicale ed insanabile dell'avviso di accertamento n. TF503AA05543/2011 perchè firmato da soggetto non legittimato (tale [OSCURATO:PERSONA]), in quanto non rivestiva la carica di direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione di Napoli II, né aveva la qualifica di Dirigente in seno alla medesima struttura. 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2 Ed invero, il ricorso per cassazione, che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma primo, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunciada parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte(come nel caso in esame), pur non essendoindispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma primo dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., è, tuttavia, necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., 7 maggio 2018, n. 10862). L'omessa pronunciasu alcuni dei motivi di appello , e, in genere, su una domanda,eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra, infatti, una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto diappello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ. (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759). 2.3Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha pronunciato sull'eccezione sollevata dalla società appellante di nullità dell'avviso di nullità dell'avviso di accertamento n. TF503AA05543/2011, perchè firmato da soggetto non legittimato perchè non dirigente; si tratta di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, in quanto non att inente alla sussistenza della legittimazione processuale e riguardante l'avviso di accertamento che ha natura sostanziale e non processuale (Cass., 10 luglio 2013, n. 17044; Cass., 21 giugno 2016, n. 12781), con la conseguenza che, per i principi sopra richiamati, la società ricorrente doveva proporre una censura ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non già una censura di violazione di legge, peraltro articolata senza la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le numerose norme evocate in rubrica. 2.4Rileva, inoltre , un difetto di autosufficienza della censura, stante che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio , la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., 14 ottobre 2021, n. 28072). 3.Il secondo motivo deduce , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e degli artt. 115 e 132, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, contraddittoria ed illogicità manifesta, poiché i giudici si erano limitati ad una mera elencazione delle valutazioni fatte dalla controparte senza argomentare in maniera logica le conclusioni a cui erano pervenuti; i giudici di secondo grado, pur avendo richiamato l'art. 19 bis, primo comma, lettera i), del d.P.R . n. 633/1972, avevano poi fondato il loro convincimento sul concetto di «comune esperienza», concetto del tutto inapplicabile ed erroneamente interpretato con riferimento agli artt. 111 Cost. e 115 cod. proc. civ.. 3.1Il motivo è infondato. 3.2 Ed invero , la Commissione tributaria regionale, dopo avere individuato i fatti da tenere in considerazione, al fine di rilevare la secondaria importanza delle deduzioni svolte dalla società ricorrente in ordine alla denunce di variazione dell'oggetto della ragione sociale, ovvero alle dichiarazioni di inizio e cessazione di attività, ha ritenuto che la società non svolgesse in via esclusiva o principale l'attività di costruzioni di fabbricati (presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 19 bis, primo comma, l ettera i) del d.P.R. n. 633/1972 ai fini della legittimità della detrazione IVA), e che non era sufficiente, a tali fini, la documentazione attestante l'esecuzione di lavori di rifacimento dello stato di copertura di lastrici solari nell'anno 2006 per un totale di euro 25.208,25, né i lavori in ferro commissionati ad altra impresa per un totale di euro 46.365,00 (cfr. pagina3 della sentenza impugnata) . Si tratta di una motivazione, che seppure sintetica, è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne il percorso logico, con riferimenti specifici e puntuali al rapporto tributario in contestazione,ed anche il richiamo alla «comune esperienza», in quanto rilievo da considerarsi svolt o « ad abundantiam», non vale a screditare la ritenuta mancanza di prova sulla prevalenza dell'attività difabbricati. In proposito, va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare laratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili, restando, in ogni caso, esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112). 3.3La Commissione tributaria regionale, peraltro, con una autonoma ragione del decidere, che non è stata minimamente censurata dalla società ricorrente, ha pure rilevato, ai fini della ritenuta prevalenza dell'attività di vendita degli immobili, il comportamento contraddittorio assunto dalla stessa società che nella fase dell'acquisto si era dichiarata impresa costruttrice, mentre all'atto delle cessioni dei singoli immobili aveva invocato l'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, riservata alle imprese che non svolgevano l'attività di costruzioni e/o di recupero edilizio (cfr. pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato). 4.Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 10, nn. 8 bis e 8 ter , del d.P.R. n. 633/1972 e 19 bis , lett. i) del d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo la Commissione tributaria interpretato correttamente la normativa di riferimento che si applicavaa prescindere dal fatto che la costruzione immobiliare venisse realizzata in proprio o mediante conferimento di appalto o simili a soggetti terzi, assumendo, invece, rilevanza, la titolarità dell'abilitazione amministrativa a dare corso all'intervento di costruzione sotto qualsiasi forma o denominazione essa fosse st ata rilasciata. 4.1 Il motivo è inammissibile , perché ancora una volta censura un accertamento in fatto, non contestabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 18 ottobre 2021, n. 28584), avendo la Commissione tributaria regionale ritenuto che la società non svolgesse come attività esclusiva o prevalente quella di costruzioni edilizie sia per l'entità dei lavori in ferro commissionati ad altra impresa, sia perchéla documentazione attestante l'esecuzione di lavori di rifacimento dello strato di copertura di lastrici solari nell'anno 2006 per un importo di euro 25.208,25 non era probante, sia per la contraddittorietà del comportamento assunto dalla stessa società nella fase di acquisto degli immobili e nella fase di vendita degli stessi.5.Il quarto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della perizia giurata dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], del 22 novembre 2006, e della copia del sopralluogo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Melito del 22 marzo 2008, nonché della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 17/2012, atti tutti depositati con memorie integrative in data 5 gennaio 2015 e diretti a dimostrare lo stato del complesso immobiliare prima della cessione, l'entità dei lavori necessari al completamento e alla ristrutturazione degli immobili e la prova della loro realizzazione da parte della società ricorrente. 5.1 Il motivo è inammissibile , trovando applicazione, nel caso in esame, la previsione di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata(Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439); l'appello risulta, infatti, depositato in data 19 luglio 2013 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Ed invero, la giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello aggiunga argomenti ulteriori p er rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice; non osta, dunque, alla configurazione della cd. «doppia conforme»il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass., 9 marzo 2022, n. 7724, anche in motivazione). 5.2Nel caso in esame, la Commissione territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, le cui motivazioni sono state espressamente riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado, ribadite poi nella sentenza impugnata,aggiungendo un ulteriore argomento inerente al comportamento contraddittorio della società appellante, a contenuto evidentemente rafforzativo e confermativo del ragionamento seguito dal Tribunale. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato e l a società ricorrent e va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall a controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l a società ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 17.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del