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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17883/2026

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rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026ANDREA ZINCONE, [OSCURATO:PERSONA];2362- controricorrente -avverso la sentenza n. 378/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 26/05/2025 R.G.N. 1115/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24376/2025Numero sezionale 2362/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

NPumAeOro [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 17883/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione anticipatan.13048661 Cat.

VO, con decorrenza 01/01/2013, pensioneannullata dall’Inps in data 29 settembre 2022 con richiesta direstituzione della somma di € 216.567,12 che si assumevaindebitamente percepita dal predetto nel periodo dal01/01/2013 alla data della revoca a seguito della cancellazionedisposta dall’INPS della contribuzione figurativa cassaintegrazione guadagni straordinaria (d’ora in avanti CIGS)(contribuzione valevole quale presupposto per l’insorgenza deldiritto alla pensione anticipata), sulla scorta delle indaginicompiute dalla procura della Repubblica di Roma anche neiconfronti del pensionato per il reato di cui all’art. 640 c.p.,comma 2, con riguardo al fittizio trasferimento o transito trasedi o società del gruppo GEDI, proponeva ricorso di urgenzavolto al ripristino della pensione.

Il Tribunale di Milanoaccoglieva il ricorso con provvedimento ex art. 700 c.p.c.confermato in sede di reclamo.2.

L’INPS avviava il giudizio di merito per sentir accertareche il [OSCURATO:PERSONA] alla data di presentazione della domanda diquiescenza non possedeva i requisiti di legge per accedere alprepensionamento previsto dalla legge n. 416/1981 e tantoperché l’Istituto aveva legittimamente disposto la cancellazionedella contribuzione figurativa per cassa integrazione.

L’Istitutodeduceva che il lavoratore era stato trasferito ad una società instato di crisi, immediatamente distaccato presso altra società,ricollocato solo per brevissimo tempo presso la società in crisi eposto per la medesima minima durata in cassa integrazione.Numero registro generale 24376/20252.1.

L’INPS deduceva ancora che il trasferimento fosseN umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026fittizio perché il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre continuato a lavorare perData pubblicazione 04/06/2026Elemedia s.p.a. e mai si era effettivamente trasferito alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. con distacco a [OSCURATO:SOCIETA];anche a voler escludere la natura fittizia del trasferimento, ilVirtuani non era mai stato impiegato nell’unità produttivadestinataria delle sospensioni in CIGS, appunto perchédistaccato altrove, presso una società non coinvolta nellaristrutturazione e nella crisi.

Il Tribunale di Milano respingeva ladomanda dell’Istituto.3.

La Corte di Appello di Milano, investita dal gravameproposto dall’INPS, lo respingeva.4.

L’Ente previdenziale propone ricorso per cassazionearticolato su due doglianze.4.1.

Costituitosi con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto dell’impugnazione.5.

La Procura generale ha depositato conclusioni scritte peril rigetto del ricorso.6.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.7.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 13/05/2026.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è censurata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.35 e 37 della l. n. 416 del 1981.

Parte ricorrente rimarca chel’accesso al prepensionamento postula, necessariamente, che illavoratore sia stato ammesso al trattamento di integrazionesalariale di cui all’art. 35 l. n. 416/1981, con la conseguenza chein assenza del necessario presupposto del riconoscimento deldiritto al trattamento di integrazione salariale non sussisteneppure il diritto al godimento della pensione anticipata.

L’EnteNumero registro generale 24376/2025previdenziale contesta, quindi, la correttezza della sentenza quNi umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026in rilievo nella parte in cui ha affermato il diritto del pensionatoData pubblicazione 04/06/2026alla CIGS non sussistendo alcuna incompatibilità fra cassaintegrazione e distacco.

Riporta nel corpo del motivo, poi, ampiostralcio del decreto del Direttore generale del Ministero delLavoro e delle politiche sociali del 17.4.2014 n. 81068 (allegatoin atti) sostenendo che il pensionato non potesse esserecollocato in CIGS, in quanto giammai in concreto addetto alleunità produttive contemplate nel provvedimento ministerialeinnanzi richiamato, in virtù del disposto distacco.1.1.

Tanto basta, secondo l’assunto dell’INPS, ad affermareche, irrilevante l’accertata assenza della condotta fraudolentadella parte privata, il ricorrente non avesse diritto allacollocazione in CIGS non essendo in servizio ed impiegatopresso l’unità produttiva destinataria delle sospensioni.1.2.

Secondo l’Istituto il [OSCURATO:PERSONA], tanto alla data del verbaledi accordo (04/08/2011) quanto a quella del provvedimentoministeriale di autorizzazione alla corresponsione deltrattamento (13/01/2012), non era affatto impegnato pressol’unità produttiva della Manzoni di Milano per essere statocollocato in distacco presso [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 01/08/2011 enemmeno sarebbe mai stato alle dipendenze della Manzoniessendo rimasto in forza alla Elemedia.

Insiste che quantoinnanzi osservato renderebbe irrilevante anche ogniconsiderazione sulla regolarità del disposto distacco.

Rimarca,conclusivamente, che nella fattispecie nemmeno sarebbeapplicabile l’art. 1-bis del d.l. n. 108 del 2002, inserito in sededi conversione dalla l. n. 172 del 2002, tanto perché dettadisposizione opera solo in caso di revoca ministeriale deltrattamento di CIGS e non anche nelle ipotesi qui ricorrenti nelleNumero registro generale 24376/2025Numero sezionale 2362/2026quali è in rilievo la diversa questione del se il singolo lavNourmaetroo dri era ccolta generale 17883/2026Data pubblicazione 04/06/2026abbia o meno diritto ad avvalersi del trattamento di CIGS.2.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza, infatti,non si confronta con la ratio della decisione e presuppone uninammissibile riesame dell’accertamento in fatto condotto dallaCorte di Appello.3.

La Corte territoriale ha affermato che il lavoratore odiernoricorrente era in servizio presso una delle unità comunqueinteressate alla riorganizzazione.

La sentenza impugnataafferma anche, a pagina 11, che il distacco si era concluso aseguito del provvedimento con cui la datrice di lavoro, laManzoni, comunicava al [OSCURATO:PERSONA] la sospensione in cassaintegrazione dal 19/11/2012 al 25/11/2012 perché – in ognicaso – con il provvedimento di collocazione in cassa integrazioneveniva revocato il provvedimento di distacco.4.

La conseguenza di dette affermazioni è che la partericorrente era stata destinataria dei provvedimenti datoriali,adottati di intesa con il sindacato e asseverati dal verbale insede ministeriale: detti provvedimenti riguardavano anche ilavoratori comunque coinvolti nel processo di ristrutturazione,pur se in precedenza distaccati, e ciò in quanto i distacchi eranofunzionali al superamento della crisi e alla ristrutturazionenonché al sostegno al reddito e all’occupazione dei lavoratori.5.

Con il motivo di ricorso si fa, allora, valere una questionedi fatto, ovvero se l’odierno controricorrente fosse o meno tra ilavoratori inclusi nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS,in base al testo del verbale di accordo siglato in sede ministerialeil 04/08/2011.

La doglianza presuppone una rivalutazione infatto della vicenda, già compiutamente ricostruita dalla Corteterritoriale nel senso innanzi specificato, ed è per questa viainammissibile.Numero registro generale 24376/20255.1.

D’altra parte, la questione interpretativa dell’accordoN umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026nemmeno viene dedotta per mezzo di violazione dei canoniData pubblicazione 04/06/2026interpretativi legali del contratto (artt.1362 ss. c.c.) risultando,anche per questa via, inammissibile.6.

Con il secondo motivo è denunziata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21-noniesdella legge n. 241 del 1990 e dell’art. 52 della legge n. 88 del1989.

L’INPS denunzia l’erroneità della sentenza nella parte incui ha affermato che la revoca della pensione anticipatagiammai avrebbe potuto essere disposta nel caso quiall’attenzione, stante il disposto normativo dell’art. 21-noniesdella legge n. 241 del 1990, laddove, nel caso di specie, lafattispecie resta invece regolata dalla disposizione di cui allalegge n. 88 del 1989, sicché, a differenza di quanto asseritonella pronunzia impugnata, non vi sarebbe alcun termine entroil quale l’istituto possa operare la revoca della prestazionepensionistica, salvo naturalmente l’eventuale prescrizione deldiritto alla restituzione dei ratei già erogati.7.

Il secondo motivo è inammissibile stante l’inammissibilitàdel primo, poiché presuppone la fondatezza del primo motivo etende ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenzaimpugnata a sostegno della decisione in caso di fondatezza delprimo motivo di ricorso.8.

Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiaratoinammissibile.9.

La parte ricorrente va condannata al pagamento dellespese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00Numero registro generale 24376/2025per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% eN umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026accessori come per legge;Data pubblicazione 04/06/2026dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 13 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026ANDREA ZINCONE, [OSCURATO:PERSONA];2362- controricorrente -avverso la sentenza n. 378/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 26/05/2025 R.G.N. 1115/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24376/2025Numero sezionale 2362/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. NPumAeOro [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 17883/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione anticipatan.13048661 Cat. VO, con decorrenza 01/01/2013, pensioneannullata dall’Inps in data 29 settembre 2022 con richiesta direstituzione della somma di € 216.567,12 che si assumevaindebitamente percepita dal predetto nel periodo dal01/01/2013 alla data della revoca a seguito della cancellazionedisposta dall’INPS della contribuzione figurativa cassaintegrazione guadagni straordinaria (d’ora in avanti CIGS)(contribuzione valevole quale presupposto per l’insorgenza deldiritto alla pensione anticipata), sulla scorta delle indaginicompiute dalla procura della Repubblica di Roma anche neiconfronti del pensionato per il reato di cui all’art. 640 c.p.,comma 2, con riguardo al fittizio trasferimento o transito trasedi o società del gruppo GEDI, proponeva ricorso di urgenzavolto al ripristino della pensione. Il Tribunale di Milanoaccoglieva il ricorso con provvedimento ex art. 700 c.p.c.confermato in sede di reclamo.2. L’INPS avviava il giudizio di merito per sentir accertareche il [OSCURATO:PERSONA] alla data di presentazione della domanda diquiescenza non possedeva i requisiti di legge per accedere alprepensionamento previsto dalla legge n. 416/1981 e tantoperché l’Istituto aveva legittimamente disposto la cancellazionedella contribuzione figurativa per cassa integrazione. L’Istitutodeduceva che il lavoratore era stato trasferito ad una società instato di crisi, immediatamente distaccato presso altra società,ricollocato solo per brevissimo tempo presso la società in crisi eposto per la medesima minima durata in cassa integrazione.Numero registro generale 24376/20252.1. L’INPS deduceva ancora che il trasferimento fosseN umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026fittizio perché il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre continuato a lavorare perData pubblicazione 04/06/2026Elemedia s.p.a. e mai si era effettivamente trasferito alledipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. con distacco a [OSCURATO:SOCIETA];anche a voler escludere la natura fittizia del trasferimento, ilVirtuani non era mai stato impiegato nell’unità produttivadestinataria delle sospensioni in CIGS, appunto perchédistaccato altrove, presso una società non coinvolta nellaristrutturazione e nella crisi. Il Tribunale di Milano respingeva ladomanda dell’Istituto.3. La Corte di Appello di Milano, investita dal gravameproposto dall’INPS, lo respingeva.4. L’Ente previdenziale propone ricorso per cassazionearticolato su due doglianze.4.1. Costituitosi con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto dell’impugnazione.5. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte peril rigetto del ricorso.6. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 13/05/2026.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è censurata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.35 e 37 della l. n. 416 del 1981. Parte ricorrente rimarca chel’accesso al prepensionamento postula, necessariamente, che illavoratore sia stato ammesso al trattamento di integrazionesalariale di cui all’art. 35 l. n. 416/1981, con la conseguenza chein assenza del necessario presupposto del riconoscimento deldiritto al trattamento di integrazione salariale non sussisteneppure il diritto al godimento della pensione anticipata. L’EnteNumero registro generale 24376/2025previdenziale contesta, quindi, la correttezza della sentenza quNi umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026in rilievo nella parte in cui ha affermato il diritto del pensionatoData pubblicazione 04/06/2026alla CIGS non sussistendo alcuna incompatibilità fra cassaintegrazione e distacco. Riporta nel corpo del motivo, poi, ampiostralcio del decreto del Direttore generale del Ministero delLavoro e delle politiche sociali del 17.4.2014 n. 81068 (allegatoin atti) sostenendo che il pensionato non potesse esserecollocato in CIGS, in quanto giammai in concreto addetto alleunità produttive contemplate nel provvedimento ministerialeinnanzi richiamato, in virtù del disposto distacco.1.1. Tanto basta, secondo l’assunto dell’INPS, ad affermareche, irrilevante l’accertata assenza della condotta fraudolentadella parte privata, il ricorrente non avesse diritto allacollocazione in CIGS non essendo in servizio ed impiegatopresso l’unità produttiva destinataria delle sospensioni.1.2. Secondo l’Istituto il [OSCURATO:PERSONA], tanto alla data del verbaledi accordo (04/08/2011) quanto a quella del provvedimentoministeriale di autorizzazione alla corresponsione deltrattamento (13/01/2012), non era affatto impegnato pressol’unità produttiva della Manzoni di Milano per essere statocollocato in distacco presso [OSCURATO:SOCIETA]. sin dal 01/08/2011 enemmeno sarebbe mai stato alle dipendenze della Manzoniessendo rimasto in forza alla Elemedia. Insiste che quantoinnanzi osservato renderebbe irrilevante anche ogniconsiderazione sulla regolarità del disposto distacco. Rimarca,conclusivamente, che nella fattispecie nemmeno sarebbeapplicabile l’art. 1-bis del d.l. n. 108 del 2002, inserito in sededi conversione dalla l. n. 172 del 2002, tanto perché dettadisposizione opera solo in caso di revoca ministeriale deltrattamento di CIGS e non anche nelle ipotesi qui ricorrenti nelleNumero registro generale 24376/2025Numero sezionale 2362/2026quali è in rilievo la diversa questione del se il singolo lavNourmaetroo dri era ccolta generale 17883/2026Data pubblicazione 04/06/2026abbia o meno diritto ad avvalersi del trattamento di CIGS.2. Il motivo di ricorso è inammissibile. La doglianza, infatti,non si confronta con la ratio della decisione e presuppone uninammissibile riesame dell’accertamento in fatto condotto dallaCorte di Appello.3. La Corte territoriale ha affermato che il lavoratore odiernoricorrente era in servizio presso una delle unità comunqueinteressate alla riorganizzazione. La sentenza impugnataafferma anche, a pagina 11, che il distacco si era concluso aseguito del provvedimento con cui la datrice di lavoro, laManzoni, comunicava al [OSCURATO:PERSONA] la sospensione in cassaintegrazione dal 19/11/2012 al 25/11/2012 perché – in ognicaso – con il provvedimento di collocazione in cassa integrazioneveniva revocato il provvedimento di distacco.4. La conseguenza di dette affermazioni è che la partericorrente era stata destinataria dei provvedimenti datoriali,adottati di intesa con il sindacato e asseverati dal verbale insede ministeriale: detti provvedimenti riguardavano anche ilavoratori comunque coinvolti nel processo di ristrutturazione,pur se in precedenza distaccati, e ciò in quanto i distacchi eranofunzionali al superamento della crisi e alla ristrutturazionenonché al sostegno al reddito e all’occupazione dei lavoratori.5. Con il motivo di ricorso si fa, allora, valere una questionedi fatto, ovvero se l’odierno controricorrente fosse o meno tra ilavoratori inclusi nel provvedimento di autorizzazione alla CIGS,in base al testo del verbale di accordo siglato in sede ministerialeil 04/08/2011. La doglianza presuppone una rivalutazione infatto della vicenda, già compiutamente ricostruita dalla Corteterritoriale nel senso innanzi specificato, ed è per questa viainammissibile.Numero registro generale 24376/20255.1. D’altra parte, la questione interpretativa dell’accordoN umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026nemmeno viene dedotta per mezzo di violazione dei canoniData pubblicazione 04/06/2026interpretativi legali del contratto (artt.1362 ss. c.c.) risultando,anche per questa via, inammissibile.6. Con il secondo motivo è denunziata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 21-noniesdella legge n. 241 del 1990 e dell’art. 52 della legge n. 88 del1989. L’INPS denunzia l’erroneità della sentenza nella parte incui ha affermato che la revoca della pensione anticipatagiammai avrebbe potuto essere disposta nel caso quiall’attenzione, stante il disposto normativo dell’art. 21-noniesdella legge n. 241 del 1990, laddove, nel caso di specie, lafattispecie resta invece regolata dalla disposizione di cui allalegge n. 88 del 1989, sicché, a differenza di quanto asseritonella pronunzia impugnata, non vi sarebbe alcun termine entroil quale l’istituto possa operare la revoca della prestazionepensionistica, salvo naturalmente l’eventuale prescrizione deldiritto alla restituzione dei ratei già erogati.7. Il secondo motivo è inammissibile stante l’inammissibilitàdel primo, poiché presuppone la fondatezza del primo motivo etende ad attaccare le ulteriori affermazioni della sentenzaimpugnata a sostegno della decisione in caso di fondatezza delprimo motivo di ricorso.8. Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiaratoinammissibile.9. La parte ricorrente va condannata al pagamento dellespese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00Numero registro generale 24376/2025per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% eN umero sezionale 2362/2026Numero di raccolta generale 17883/2026accessori come per legge;Data pubblicazione 04/06/2026dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 13 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])