CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 29996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Felícetta MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentiti i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Michelangelo CURTI che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. PUOLO Gennaro, a mezzo dei suoi difensori, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21/09/2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis cod. pen. 2. Il ricorso è articolato in un unico motivo che denuncia, ex art. 606 comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416 bis, 1, cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di tale circostanza aggravante. Il Tribunale del Riesame ha affermato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa con motivazione apodittica e fondata su presunzioni inerenti la consapevolezza del PUOLO di porre in essere le condotte contestate con la finalità di agevolare una consorteria mafiosa. La motivazione del provvedimento genetico e dell'ordinanza impugnata è carente in ordine alla consapevolezza da parte del PUOLO della destinazione delle somme ad appartenenti al clan dei Casalesi, il ricorrente non conosceva i soggetti a cui consegnava e meno che mai sapeva che tali soggetti fossero appartenenti al sodalizio camorristico. L'ordinanza è contraddittoria laddove indica il PUOLO come «colui che ha il delicato compito di recapitare i pacchi a destinatari, legati al clan dei Casalesi» per poi ammettere la «mancata individuazione dei consegnatari dei pacchi». Il Tribunale, in modo apodittico, afferma che il ricorrente ha rapporti con referenti di rilievo del clan camorristico operanti a Roma per il semplice fatto che il PUOLO, in una conversazione intercettata, riferisce al suo interlocutore di essersi dovuto recare a Roma. La mancanza di organicità del PUOLO rispetto all'ipotizzata associazione ed il suo ruolo di mero corriere ignaro della destinazione del denaro da lui trasportato è desumibile dallo stesso soprannome «esterno» indicato a pagina 7 dell'ordinanza impugnata (nonché a pag. 430 dell'ordinanza applicativa), elemento logico-fattuale immotivatamente ignorato dai giudici di merito. 3. Il difensore ha depositato memoria difensiva con la quale lamenta l'illogicità della motivazione dell'ordinanza genetica nella parte in cui ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1 cod. pen. nei confronti del PUOLO, semplice partecipante all'ipotizzata associazione, mentre l'ha esclusa per alcuni dei soggetti indicati al capo di incolpazione come organizzatori del medesimo sodalizio camorristico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale, risolvendosi in una contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare per ribadire, con qualificata probabilità, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1 cod. pen, disattendendo le medesime questioni già proposte con la richiesta di riesame. 3. L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Carubba, Rv. 270172-01, sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179-01 e sez. 3, n. 17527 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Inegbedion, Rv. 275699-02), confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalle difese. 3.1. L'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che la piena consapevolezza del PUOLO di trasferire denaro di provenienza delittuosa al fine di agevolare il consesso camorristico oggetto di indagine sia dimostrata inequivocabilmente dalla continuativa attività, svolta dal ricorrente, di trasferimento e consegna in diverse parti del territorio nazionale di pacchi contenenti decine di migliaia di euro di provenienza delittuosa, pacchi consegnati all'indagato da GUARINO Luisa -moglie di CAMPOLUONGO Giacomo, membro di lungo corso del clan dei Casalesi, e sorella del promotore ed organizzatore [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo indicato dallo stesso ricorrente come il «titolare» dell'attività di riciclaggio- (vedi pagg. 8, 9 e 10 dell'ordinanza impugnata) così condividendo le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari relative al fatto che la condotta del PUOLO era finalizzata ad agevolare il sodalizio camorristico casalese in quanto il comportamento reiterato del PUOLO e la mancanza di prospettazioni alternative da parte del ricorrente, apparivano perfettamente in linea con l'editto accusatorio provvisorio (vedi pag. 10 dell'ordinanza di riesame). 3.2. L'assenza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza in ordine alla destinazione delle ingenti somme di denaro consegnate a terzi dal PUOLO ha indotto i giudici del Riesame ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, che tali somme -provento dell'attività di riciclaggio di cui all'incolpazione- erano destinate ad esponenti del clan dei Casalesi in virtù di un rapporto di subordinazione conseguente al totalizzante controllo del territorio da parte di detto sodalizio camorristico. 3.3. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, è necessario ricordare che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il giudice di merito, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni,N\ Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito sviluppate nel ricorso in esame.3.4. La spiegazione alternativa indicata dal ricorrente riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti. Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto desumere la mancata consapevolezza della finalità agevolatrice da parte del PUOLO dal soprannome dello stesso ricorrente («Estraneo») e, quindi, da un elemento semantico inconsistente, ambiguo e del tutto inconferente rispetto alla ricostruzione logico-fattuale fornita dal Tribunale del Riesame. 4. L'ordinanza impugnata, connotata da una analitica e completa enunciazione degli elementi probatori rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di sussistenza del reato di riciclaggio aggravato dall'agevolazione del sodalizio camorristico, appare, di conseguenza, pienamente conforme al modello di ordinanza delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti