CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 14470/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10801/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 137/2020 depositata il 06/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.-La società “[OSCURATO:PERSONA] srl” ha un contratto con il Comune di Lequile (LE) per la manutenzione del verde pubblico. Ha emesso, nell’ambito di tale rapporto, tre fatture per un ammontare complessivo di 46527,05 euro, a titolo di lavori contrattualmente non previsti e di adeguamento del canone. 2.-Poiché il Comune non ha inteso corrispondere la somma, ritenendo quelle opere come realizzate in eccesso rispetto a quanto pattuito, la società ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Lecce, avverso il quale ha proposto opposizione il Comune di Lequile, che ha chiamato in causa il sindaco dell’epoca, [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica, al fine di valutare l’ammontare delle opere realizzate dalla società e di cui quest’ultima pretendeva il pagamento, ed il consulente ha ridimensionato di molto la somma. Il Tribunale ha dunque riconosciuto a favore della società, ed a carico del Comune, la somma di 5396,24 euro, nei limiti cioè di quanto accertatodal CTU, ed ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sindaco. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale il Comune di Lequile, ed appello incidentale la società: il primo al fine di far dichiarare che, essendo stati i lavori effettuati in assenza di copertura finanziaria e dunque di ordinativo, non poteva farsi carico all’ente di pagarne il corrispettivo, ma semmai al sindaco che quei lavori aveva ordinato (ex articolo 191 , 4 ^ comma, TUEL); la seconda per ottenere un corrispettivo maggiore. Nel giudizio di appello si è costituito il sindaco che ha insistito per il difetto di legittimazione passiva. La Corte di Appello di Lecce ha accolto l’appello principale e quello incidentale, condannando il sindaco, anziché il Comune, al pagamento della somma di 5396,324 euro. 4.-Ricorre avverso tale decisione il sindaco [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, di cui chiedono il rigetto sia il Comune di Lequile che la società “[OSCURATO:PERSONA] srl”, che si sono costituiti con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 5.-I primi due motivi pongono una questione comune. 5.1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. e comunque omesso esame. La tesi è la seguente. E’ vero che il CTU ha riconosciuto 5396,24 euro, ma, di tale somma, 1302,84 euro sono da imputarsi all’adeguamento del canone di appalto, come peraltro chiesto dalla stessa società creditrice. Il sindaco è stato ritenuto obbligato personalmente al pagamento perché, secondo quanto emerso dall’istruttoria, aveva acconsentito a che fossero effettuati i lavori fuori contratto: se è questa la ragione della sua responsabilità, non possono allora venirgli addebitate le somme che la società ha preteso, non già a quel titolo (lavori effettuati su ordine del sindaco), ma per l’adeguamento del canone, somme che non hanno fonte nell’autorizzazione data dal sindaco, ma sono l’esito della interpretazione del contratto di appalto. 5.2.- Il secondo motivo denuncia anche esso violazione dell’articolo 112 c.p.c. Il ricorrente evidenzia come i lavori effettuati fuori appalto erano stati già in parte pagati dal Comune, il quale quindi aveva, questa volta con delibera, riconosciuto l’utilità di tali lavori e l’arricchimento che ne era derivato. Questo significa che il sindaco non può essere chiamato a rispondere del pagamento ex articolo 191 TUEL, norma che presuppone che l’ente non abbia riconosciuto l’utilità dell’opera od il vantaggio che ne è derivato: riconoscimento invece operato dal Comune di Lequile. 5.3.- I due motivi possono valutarsi insieme e sono inammissibili per la seguente ragione. Essi denunciano omesso esame, o comunque omessa pronuncia, e dunque presuppongono che la questione sia stata posta nel grado precedente di giudizio. Invero, in alcun modo, né il ricorrente lo dimostra, risulta che le due questioni erano state fatte valere nei giudizi di merito. E’ infatti principio di diritto che Qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onerenon solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la censura stessa (Cass. 32804/ 2019; Cass. 28480/ 2005). 6.- Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 191 e 194 TUEL. Secondo il ricorrente la responsabilità dell’organo comunale (nella specie il sindaco) presuppone che il Comune non abbia riconosciuto l’utilità dei lavori e che inoltre sia stato l’organo comunale a disporne l’esecuzione fuori contratto. Ma queste condizioni, secondo il ricorrente, non si sarebbero verificate, nella fattispecie, poiché il Comune ha invece riconosciuto l’utilità con delibera in atti, e, per altro verso, il sindaco non ha autorizzato lui quei lavori. Il motivo è inammissibile. Propone infatti una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata. I giudici di merito hanno, dopo istruttoria anche orale, accertato che l’ordine di eseguire i lavori fuori contratto era venuto dal sindaco, e questo accertamento non può essere qui messo in discussione. Né risulta dimostrato che il Comune ha riconosciuto espressamente l’utilità di quei lavori seppure effettuati fuori contratto. 7.-Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 191 TUEL. Secondo il ricorrente, la norma in questione prevede che, nel caso di lavori effettuati senza una copertura finanziaria, ad essere obbligato al loro pagamento è l’organo amministrativo: il sindaco è invece organo non di amministrazione, ma di indirizzo politico, con la conseguenza che non può la norma riferirsi a lui. Il motivo è infondato. La ratio della norma è quella di far ricadere l’impegno di spesa sul soggetto che l’ha disposta. La circostanza che il sindaco, in astratto, sia organo non amministrativo, ma di indirizzo politico, non toglie che, come nella fattispecie, egli possa agire quale amministratore finanziario del Comune. Evidentemente l’articolo 191 4^ comma l. 267 del 2000, nel riferirsi all’ “amministratore finanziario “ o al “dipendente del Comune” intende riferirsi a chiunque agisca in una di tali due vesti, impegnando, ossia , in una di tali due vesti, l’ente in una spesa non previamente deliberata o finanziariamente coperta. Nel caso presente, come in casi simili, il sindaco, che pure è , per collocazione ordinamentale, un organo di indirizzo politico e non di amministrazione, ha tuttavia agito, secondo l’accertamento compiuto dai giudici di merito, quale amministratore, impegnando l’ente in una spesa: dunque rientra tra i soggetti, che avendo dato causa a quell’impegno finanziario, fuori dalle ipotesi in cui quell’impegno è posto a carico del Comune, è ritenuto del citato articolo 191 come obbligato personalmente. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 3000,00 euro di spese, oltre 200,00 euro di esborsi, ed oltre spese generali di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament