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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31572/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9024/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] DI -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 6848/2021 depositata il 27/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (di seguito anche la “Società”), titolare del diritto di superficie su di un’area sita nel Comune di Zungoli (AV) su cui insiste su cui insiste un impianto mini-eolico di potenza unitaria di 0,59 MW e torre di altezza pari a 37 metri - in attuazione dei commi 21 e 22 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. norma imbullonati), rideterminava con Docfa la rendita degli impianti di cui è causa, tenendo conto delle sole componenti immobiliari, escludendo dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre.

L’Agenzia delle Entrate rettificava in aumento la rendita catastale dell’impianto di cui è causa, reinserendo la torre tra gli elementi valutati, elevandola ad euro 555,00 con riferimento alla torre. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di rettifica per l’incongrua determinazione della rendita rettificata e per la violazione dei dettami dell’art. 1 comma 21 e 22 della Legge n. 208/2015. [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, con la sentenza n. 164/2020 accertava la natura impiantistica della torre, accogliendo il ricorso della società.

Sull’appello dell’Ufficio e su quello incidentale della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando l’appello incidentale della Società, con la seguente motivazione: “… come rappresentato nell’atto di gravame, la torre dell’aerogeneratore integra, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, una costruzione a tutti gli effetti e non un impianto, non contenendo parti meccaniche deputate alla produzione di energiaelettrica, ma costituendo soltanto un elemento strutturale connesso al suolo con funzione di sostegno dell’impianto eolico e va computato come le turbine di una centrale idorelettrica.

Poiché le prime come le seconde costituiscono una componente essenziale della centrale , senza la quale non potrebbe essere qualificata tale, restando diminuita nella sua unzione complessiva unitaria Avverso detta decisione ricorre per cassazione la società indicata in epigrafe svolgendo sette motivi.

L’amministrazione è rimasta intimata.

La contribuente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo di ricorso lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22 della legge n. 208/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR non ha condotto un reale accertamento circa la natura impiantistica della torre ma si è limitata ad aderire e riproporre l’indirizzo espresso dalla Circolare 2/E/2016 (addotta dall’Ufficio a sostegno dell’appello proposto), contravvenendo ai principi affermati da codesta Suprema Corte sullo specifico tema oggetto del presente giudizio. per effetto della c.d. norma imbullonati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono ritenersi escluse dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche – categoria a cui codesta Suprema Corte ha già espressamente ricondotto la torre -prive di una residua utilità produttiva/reddituale debbano essere oggetto di scorporo. [OSCURATO:PERSONA] ha - dapprima - delineato la nozione di “bene immobile o parte integrante di esso, che ne accresce l’utilità ed il valore” (riconducendovi il suolo, le costruzioni e gli altri elementi ad essi strutturalmente connessi); a partire da questo “bene immobile complesso” ha, quindi, disposto l’esclusione dalla stima diretta di tutte le componenti funzionali allo specifico processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal grado di solidità o di fissità di tali elementi.

Nel nuovo regime risulta, dunque, invertito il procedimento logico di selezione degli elementi legittimamente valorizzabili ai fini della stima diretta: non viene più utilizzato un parametro di tipo accrescitivo (per cui rientra nella rendita ciò che accresce la redditività del cespite), ma un criterio per esclusione (per cui non si tiene conto, ai fini della stima diretta, di tutte le entità prima incluse ma funzionali ad una specifica produzione, senza che assuma rilevanza la natura fisica del bene in sé).

2. Il secondo strumento di ricorso denuncia l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il decidente omesso di considerare i pareri pro veritate depositati dalla ricorrente nel corso del giudizio di merito attraverso i quali veniva attestata e comprovata la natura impiantistica della torre, l'assenza di utilità trasversale e di autonomia funzionale e reddituale, oltre alla completa mobilità della componente e la conseguente sterilità catastale nel contesto normativo post imbullonati.

Attraverso i pareri pro veritate, l'originaria titolare dell'impianto aveva fornito in sede giudiziale una prova contraria ai rilievi operati nella stima dimostrando l'assimilazione della torre agli imbullonati e dunque la sua esclusione dalla valorizzazione della rendita catastale ai sensi della legge n. 208 del 2015.

3. Il terzo mezzo di ricorso - introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per avere il collegio d'appello trascurato di valutare i pareri pro veritate indicati nel precedente motivo di ricorso.

In particolar, la Corte distrettuale ha deciso muovendo dall'assunto che la torre fosse una struttura analoga alle fondazioni, circostanza smentita da tutti i pareri depositati che non sono stati esaminati dal collegio.

4. Il quarto strumento di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Commissione regionale mostrato di non aver considerato le difese della contribuente circa la natura di componente impiantistica della torre.

5. La quinta censura lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23 e 97 Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere il decidente attribuito rilievo preminente ai documenti di prassi dell’amministrazione e alle circolari dell’Agenzia in violazione della legge n. 208/2015, in tal modo incorrendo nella violazione dei principi costituzionali rubricati.

Ciò motivando sulla base della natura di atti interni delle circolari che non possono imporre alcun adempimento al contribuente.

La censura reitera poi l’interpretazione della normativa sugli imbullonati volta a dare prevalenza alle ragioni dell’impresa su quelle della proprietà, in ossequio ai principi costituzionali a tutela del lavoro e della libertà di impresa, rilevando che in tal senso depone anche il trattato di Roma, la Convenzione delle nazioni unite sul cambiamento climatico ratificata con legge n. 120/2002.

6. Il sesto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere il decidente omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni concernenti l’erronea determinazione quantitativa della rendita rettificata.

In particolare, la Società nel corso del giudizio di merito aveva eccepito l’illegittimità dell’avviso anche sotto il profilo strettamente estimativo, in ragione della mancata applicazione del deprezzamento, della sproporzione del valore attribuito alla torre in quanto determinato sulla base di valori riferibile ad “immobili di paragone” non riportati né allegati (supra), nonché l’erronea inclusione delle spese tecniche, agli oneri finanziari e all’utile del promotore.

Appare evidente come proprio in ragione dell’intervenuto accoglimento dell’appello dell’Ufficio, la CTR avrebbe dovuto espressamente pronunciarsi in ordine alle eccezioni formulate dalla società in merito agli aspetti di stretta quantificazione.

7. L’ultimo mezzo deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; la sentenza impugnata si palesa altresì illegittima nella parte in cui la Corte distrettuale ha respinto l’impugnazione incidentale ritenendo adeguatamente motivato l’avviso opposto.

La Corte distrettuale ha ritenuto che la differenza accertata tra la rendita proposta e quella accertata discendesse unicamente da un diverso apprezzamento del valore dell'immobile con la conseguenza di ritenere infondato il motivo relativo al deficit motivazionale dell'avviso opposto essendo questo esente da difetti e carenze motivazionali in quanto contiene specificamente il diverso calcolo contenuto nella stima allegata ed essendo rimasti invariati i dati oggettivi forniti dal contribuente medesimi nel docfa .

Si afferma che i documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria indicati nella relazione di stima devono essere integrato alla luce delle modifiche introdotte dalla cosiddetta normativa imbullonati ed essendo atti interni, espressione di potere gerarchico, sono inidonei ad incidere sul rapporto fisco contribuente.

Si osserva che l'ufficio ha rettificato in aumento le componenti dichiarate dalla società titolare dell'impianto con il docfa, inserendo tra gli elementi valutati un componente ulteriore – la torre - rispetto a quelli individuati dalla contribuente; in questo caso l'obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica non può reputarsi soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi della classe attribuita, ravvisandosi una discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita, la quale non deriva da una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, bensì da una differente valutazione tecnica sulla natura dei componenti.

Inoltre, la sentenza, ad avviso di parte ricorrente, erroneamente ha ritenuto che la documentazione relativa agli immobili di paragone ed i prontuari utilizzati ai fini della valorizzazione non dovessero essere allegati all'avviso.

Tuttavia, la natura pubblica degli atti relativi agli immobili di comparazione non esenta l'ufficio dalla relativa allegazione giusto il tenore dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000: difatti, ferma restando la facoltà di motivare per relationem gli avvisi di accertamento, la motivazione non può essere integrata nel corso del giudizio con documenti che non siano stati prima allegati. 8.Con le memorie difensive, parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale.

L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia.

L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento tributario comporta la perdita di efficacia dell'atto impositivo e determina il venir meno dell'interesse processuale del contribuente a proseguire l'azione di impugnazione, configurandosi una situazione di carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire.

Non si provvede sulle spese, avendo parte ricorrente chiesto la compensazione delle spese di lite in una ipotesi in cui l’am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9024/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] DI -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6848/2021 depositata il 27/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (di seguito anche la “Società”), titolare del diritto di superficie su di un’area sita nel Comune di Zungoli (AV) su cui insiste su cui insiste un impianto mini-eolico di potenza unitaria di 0,59 MW e torre di altezza pari a 37 metri - in attuazione dei commi 21 e 22 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. norma imbullonati), rideterminava con Docfa la rendita degli impianti di cui è causa, tenendo conto delle sole componenti immobiliari, escludendo dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre. L’Agenzia delle Entrate rettificava in aumento la rendita catastale dell’impianto di cui è causa, reinserendo la torre tra gli elementi valutati, elevandola ad euro 555,00 con riferimento alla torre. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di rettifica per l’incongrua determinazione della rendita rettificata e per la violazione dei dettami dell’art. 1 comma 21 e 22 della Legge n. 208/2015. [OSCURATO:PERSONA] di Benevento, con la sentenza n. 164/2020 accertava la natura impiantistica della torre, accogliendo il ricorso della società. Sull’appello dell’Ufficio e su quello incidentale della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio, rigettando l’appello incidentale della Società, con la seguente motivazione: “… come rappresentato nell’atto di gravame, la torre dell’aerogeneratore integra, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, una costruzione a tutti gli effetti e non un impianto, non contenendo parti meccaniche deputate alla produzione di energiaelettrica, ma costituendo soltanto un elemento strutturale connesso al suolo con funzione di sostegno dell’impianto eolico e va computato come le turbine di una centrale idorelettrica. Poiché le prime come le seconde costituiscono una componente essenziale della centrale , senza la quale non potrebbe essere qualificata tale, restando diminuita nella sua unzione complessiva unitaria Avverso detta decisione ricorre per cassazione la società indicata in epigrafe svolgendo sette motivi. L’amministrazione è rimasta intimata. La contribuente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza, rappresentando l’intervenuto annullamento in autotutela dell’avviso di rettifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo di ricorso lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21 e 22 della legge n. 208/2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto la CTR non ha condotto un reale accertamento circa la natura impiantistica della torre ma si è limitata ad aderire e riproporre l’indirizzo espresso dalla Circolare 2/E/2016 (addotta dall’Ufficio a sostegno dell’appello proposto), contravvenendo ai principi affermati da codesta Suprema Corte sullo specifico tema oggetto del presente giudizio. per effetto della c.d. norma imbullonati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, devono ritenersi escluse dalla stima diretta tutte le componenti impiantistiche – categoria a cui codesta Suprema Corte ha già espressamente ricondotto la torre -prive di una residua utilità produttiva/reddituale debbano essere oggetto di scorporo. [OSCURATO:PERSONA] ha - dapprima - delineato la nozione di “bene immobile o parte integrante di esso, che ne accresce l’utilità ed il valore” (riconducendovi il suolo, le costruzioni e gli altri elementi ad essi strutturalmente connessi); a partire da questo “bene immobile complesso” ha, quindi, disposto l’esclusione dalla stima diretta di tutte le componenti funzionali allo specifico processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), indipendentemente dal grado di solidità o di fissità di tali elementi. Nel nuovo regime risulta, dunque, invertito il procedimento logico di selezione degli elementi legittimamente valorizzabili ai fini della stima diretta: non viene più utilizzato un parametro di tipo accrescitivo (per cui rientra nella rendita ciò che accresce la redditività del cespite), ma un criterio per esclusione (per cui non si tiene conto, ai fini della stima diretta, di tutte le entità prima incluse ma funzionali ad una specifica produzione, senza che assuma rilevanza la natura fisica del bene in sé). 2. Il secondo strumento di ricorso denuncia l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il decidente omesso di considerare i pareri pro veritate depositati dalla ricorrente nel corso del giudizio di merito attraverso i quali veniva attestata e comprovata la natura impiantistica della torre, l'assenza di utilità trasversale e di autonomia funzionale e reddituale, oltre alla completa mobilità della componente e la conseguente sterilità catastale nel contesto normativo post imbullonati. Attraverso i pareri pro veritate, l'originaria titolare dell'impianto aveva fornito in sede giudiziale una prova contraria ai rilievi operati nella stima dimostrando l'assimilazione della torre agli imbullonati e dunque la sua esclusione dalla valorizzazione della rendita catastale ai sensi della legge n. 208 del 2015. 3. Il terzo mezzo di ricorso - introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- deduce la nullità della sentenza per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per avere il collegio d'appello trascurato di valutare i pareri pro veritate indicati nel precedente motivo di ricorso. In particolar, la Corte distrettuale ha deciso muovendo dall'assunto che la torre fosse una struttura analoga alle fondazioni, circostanza smentita da tutti i pareri depositati che non sono stati esaminati dal collegio. 4. Il quarto strumento di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Commissione regionale mostrato di non aver considerato le difese della contribuente circa la natura di componente impiantistica della torre. 5. La quinta censura lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 23 e 97 Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; per avere il decidente attribuito rilievo preminente ai documenti di prassi dell’amministrazione e alle circolari dell’Agenzia in violazione della legge n. 208/2015, in tal modo incorrendo nella violazione dei principi costituzionali rubricati. Ciò motivando sulla base della natura di atti interni delle circolari che non possono imporre alcun adempimento al contribuente. La censura reitera poi l’interpretazione della normativa sugli imbullonati volta a dare prevalenza alle ragioni dell’impresa su quelle della proprietà, in ossequio ai principi costituzionali a tutela del lavoro e della libertà di impresa, rilevando che in tal senso depone anche il trattato di Roma, la Convenzione delle nazioni unite sul cambiamento climatico ratificata con legge n. 120/2002. 6. Il sesto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere il decidente omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni concernenti l’erronea determinazione quantitativa della rendita rettificata. In particolare, la Società nel corso del giudizio di merito aveva eccepito l’illegittimità dell’avviso anche sotto il profilo strettamente estimativo, in ragione della mancata applicazione del deprezzamento, della sproporzione del valore attribuito alla torre in quanto determinato sulla base di valori riferibile ad “immobili di paragone” non riportati né allegati (supra), nonché l’erronea inclusione delle spese tecniche, agli oneri finanziari e all’utile del promotore. Appare evidente come proprio in ragione dell’intervenuto accoglimento dell’appello dell’Ufficio, la CTR avrebbe dovuto espressamente pronunciarsi in ordine alle eccezioni formulate dalla società in merito agli aspetti di stretta quantificazione. 7. L’ultimo mezzo deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; la sentenza impugnata si palesa altresì illegittima nella parte in cui la Corte distrettuale ha respinto l’impugnazione incidentale ritenendo adeguatamente motivato l’avviso opposto. La Corte distrettuale ha ritenuto che la differenza accertata tra la rendita proposta e quella accertata discendesse unicamente da un diverso apprezzamento del valore dell'immobile con la conseguenza di ritenere infondato il motivo relativo al deficit motivazionale dell'avviso opposto essendo questo esente da difetti e carenze motivazionali in quanto contiene specificamente il diverso calcolo contenuto nella stima allegata ed essendo rimasti invariati i dati oggettivi forniti dal contribuente medesimi nel docfa . Si afferma che i documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria indicati nella relazione di stima devono essere integrato alla luce delle modifiche introdotte dalla cosiddetta normativa imbullonati ed essendo atti interni, espressione di potere gerarchico, sono inidonei ad incidere sul rapporto fisco contribuente. Si osserva che l'ufficio ha rettificato in aumento le componenti dichiarate dalla società titolare dell'impianto con il docfa, inserendo tra gli elementi valutati un componente ulteriore – la torre - rispetto a quelli individuati dalla contribuente; in questo caso l'obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica non può reputarsi soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi della classe attribuita, ravvisandosi una discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita, la quale non deriva da una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, bensì da una differente valutazione tecnica sulla natura dei componenti. Inoltre, la sentenza, ad avviso di parte ricorrente, erroneamente ha ritenuto che la documentazione relativa agli immobili di paragone ed i prontuari utilizzati ai fini della valorizzazione non dovessero essere allegati all'avviso. Tuttavia, la natura pubblica degli atti relativi agli immobili di comparazione non esenta l'ufficio dalla relativa allegazione giusto il tenore dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000: difatti, ferma restando la facoltà di motivare per relationem gli avvisi di accertamento, la motivazione non può essere integrata nel corso del giudizio con documenti che non siano stati prima allegati. 8.Con le memorie difensive, parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere. Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale. L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia. L'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento tributario comporta la perdita di efficacia dell'atto impositivo e determina il venir meno dell'interesse processuale del contribuente a proseguire l'azione di impugnazione, configurandosi una situazione di carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire. Non si provvede sulle spese, avendo parte ricorrente chiesto la compensazione delle spese di lite in una ipotesi in cui l’am
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