CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui ai capi 1 (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 23 e 25 (artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis, 6 d.P.R. 309), 28 (artt. 110 cod. pen., 1, 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), 29 (artt. 110, 629 cod. pen.), 32 (artt. 110 cod. pen., 416-bis.1 e 629 cod. pen.), 121 (artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R. 309) e 136 (artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 della legge 895 del 1967), ha annullato l'ordinanza del 4 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - in forza della quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere, confermata per detti capi di incolpazione provvisoria - limitatamente agli ulteriori capi nn. 21, 22 e 24. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su nove motivi di impugnazione, in relazione ai singoli residui capi di incolpazione. 2.1. Col primo motivo, quanto al capo 23 e invocando al riguardo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, il ricorrente ha osservato che dalle dichiarazioni del collaborante Mancuso non si evinceva con precisione e dettaglio il ruolo che nella specifica vicenda avrebbe ricoperto lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale - in tesi accusatoria - avrebbe accompagnato il Mancuso che, nell'occasione, avrebbe ceduto 130 grammi di cocaina al sodalizio dei Fabiano (di cui, in testi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era partecipe). 2.2. Col secondo motivo, avuto riguardo al capo 25 ed alla ritenuta contestata cessione di circa duecento grammi di sostanza del tipo cocaina, il ricorrente ha rilevato che l'ordinanza impugnata non aveva fatto menzione di quando il Mancuso, collaboratore di giustizia, avesse eventualmente valorizzato la presenza del [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso Giudice delle indagini preliminari non aveva dato conto in quale modo lo stesso indagato si fosse accompagnato ad uno dei cessionari dello stupefacente. 2.3. Col terzo motivo, in relazione al capo 28 quanto alla consegna di armi al Mancuso a titolo di corrispettivo della cessione di stupefacente, secondo il ricorrente le dichiarazioni dello stesso collaborante erano tutt'altro che precise anche in relazione al preteso coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], né esistevano riscontri individualizzanti. 2.4. Col quarto motivo, relativo al capo 29 avente ad oggetto una pretesa estorsione per ottenere il pagamento della partita di stupefacente di cui sub 2.3., non era stato attribuito rilievo alle questioni formulate dalla difesa, e in definitiva non poteva apprezzarsi alcun contributo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla condotta estorsiva realizzata dal Mancuso. Né le stesse intercettazioni corroboravano le dichiarazioni di quest'ultimo. 2.5. Col quinto motivo, quanto al capo 32, nonché all'attività di recupero di un credito illecito di euro 7500, che il ricorrente avrebbe intrapreso quale intermediario per conto del Mancuso, quest'ultimo - al contrario - aveva già sostenuto di essersi all'uopo avvalso solamente di altro soggetto. Né si comprendeva quale sarebbe stato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, ed ancor meno sussisteva la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, con la conseguente consapevole sussistenza del dolo specifico dell'agevolazione della cosca. 2.6. Col sesto motivo, quanto al capo 121 e alla contestata cessione - colà operata - di una quantità imprecisata di stupefacente, essa si fondava su un dato captativo del tutto equivoco, laddove i riferimenti potevano avere ad oggetto anche l'attività di una prostituta, e non l'offerta di sostanza illecita. 2.7. Col settimo motivo, relativo al capo 136 e alla detenzione di arma da fuoco, vi era carenza di gravità indiziaria e i riferimenti contenuti nelle conversazioni telefoniche apparivano semmai relativi alle attività imprenditoriali dei presunti fornitori dell'arma, che in effetti non era stata ritrovata. 2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente ha lamentato illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alla pretesa gravità indiziaria del reato associativo di cui al capo 1, atteso che la stessa memoria difensiva, il cui esame era stato omesso dal Tribunale, aveva dato conto del mutamento di ruolo (da fornitore dello stupefacente ad acquirente della droga) dello stesso ricorrente, che anche lo stesso collaborante Mancuso aveva sostenuto avere reciso i rapporti con l'associazione a partire dal mese di agosto 2017. 2.9. Col nono motivo, avuto riguardo alle esigenze cautelari ed in particolare al pericolo di reiterazione, i reati contestati erano racchiusi in uno spazio temporale estremamente contenuto e comunque riferibile al più al mese di settembre 2017, né poteva condividersi l'opinione del Collegio, secondo cui il collaboratore Mancuso avrebbe cercato di sgravare la posizione del [OSCURATO:PERSONA], cui parimenti aveva dedicato specifici ruoli. Né poteva discutersi di attualità . di esigenze cautelari, attesa l'impossibilità di ricreare situazioni di fatto tali da fare da sfondo ai reati contestati, mentre il Tribunale non aveva motivato in maniera adeguata circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con procedura di controllo elettronico. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. In ordine ai primi sette motivi di censura, essi possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che si risolvono in una diversa valutazione del materiale istruttorio siccome giunto al vaglio del Giudice del riesame. A questo riguardo, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). In proposito il ricorso invero espressamente si limita a non condividere la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame, censurando sempre l'attività interpretativa del materiale istruttorio siccome operata dall'ordinanza impugnata. Ed è nozione comune che il giudizio di legittimità non può dare luogo infatti ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, e rimane - quale suo unico oggetto - la verifica dell'eventuale contrarietà di un provvedimento a norme di legge. 4.2. In ordine invece all'ottavo motivo di impugnazione, è stato in effetti ripetutamente affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). In particolare, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 4.2.1. Ciò posto, integra quindi la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). 4.2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ipotesi accusatoria concernente il reato associativo da ascriversi all'odierno ricorrente appare al momento oggettivamente sfumare. Da un lato infatti più incolpazioni provvisorie addebitano all'indagato condotte estorsive commesse, anche con modalità riconducibili alle previsioni di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., addirittura ai danni dei pretesi capi dell'associazione criminosa, di cui anche il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe fare parte; dall'altro la stessa ordinanza censurata appare più volte accreditare al [OSCURATO:PERSONA] un mero ruolo di mediatore tra i soggetti che forniscono lo stupefacente e la consorteria dei Fabiano, sodalizio quest'ultimo sempre alle prese con le - rudi - richieste di rientro dai debiti così insorti, in parte veicolate proprio dall'odierno ricorrente, soprattutto "seccato" nei riguardi del Mancuso per avere presentato a costui dei cattivi pagatori come gli stessi Fabiano. Se quindi sussiste in larga misura una contrapposizione di interessi nei riguardi degli elementi di vertice dell'associazione, appare difficilmente avvertibile l'adesione ad un programma criminoso comune, tutto ciò naturalmente a prescindere dalla consapevolezza di avere a che fare con un sodalizio illecito, avente lo scopo di trarre guadagno dal traffico di sostanze stupefacenti. Dove l'indagato appare tra l'altro avere consapevolmente evocato, nei riguardi dei Fabiano e quindi con una ben modestia affectio sociale reciproca, la forza intimidatrice delle consorterie di proprio riferimento al fine di regolare le partite economiche (cfr., in particolare pagg. 22-23 dell'ordinanza impugnata). 4.2.3. In definitiva, quindi, il Giudice del riesame sarà chiamato nuovamente a verificare l'esistenza del reato associativo in capo all'indagato alla stregua dei richiamati principi, e tenuto conto dei rilievi in fatto siccome evidenziati. 4.3. In relazione invece all'ultimo profilo di doglianza, vero è che è stato ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in , carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (da ult., ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano). 4.3.1. A questo proposito, peraltro, in fattispecie pressoché sovrapponibile è stato osservato che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cit. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; cfr. altresì Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720). Invero il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983). 4.3.2. In specie, i fatti contestati risalgono tutti al più tardi alla prima metà del 2018, e a detto periodo risalgono le ultime attività condotte per conto del fornitore Mancuso, ormai collaboratore di giustizia e ristretto in carcere, e rivolte al saldo delle residue partite di debito ancora a carico dei Fabiano (circostanza che ulteriormente inficia l'ipotesi associativa siccome formulata). Al riguardo, null'altro è stato concretamente allegato quanto al periodo successivo, tenuto altresì presente che va accolta la censura concernente l'ipotesi di cui all'art. 74 cit., e che in definitiva l'aggravante mafiosa relativa al capo 32, che pertanto regge da solo la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 cit., è riferibile nella prospettiva d'accusa ad una sola vicenda illecita. 4.4. In considerazione dei rilievi complessivamente formulati, quindi, per un verso vanno rigettati i primi sette motivi di ricorso, mentre d'altro canto si impone un nuovo giudizio in relazione alla contestata ipotesi di cui al capo 1) ed alla valutazione delle esigenze cautelari, proprio in ragione altresì di quanto osservato in questa sede. 5. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata limitatamente al capo 1) dell'incolpazione provvisoria ed alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Nel resto il ricorso va rigettato. 5.1. Manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1) ed alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Rigetta nel resto il ricorso.Manda alla Cancelleria pe