CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 26418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra del Vallo il 24/06/1972avverso il decreto del 09/01/2026 della Corte d’appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi venganodichiarati inammissibili;lette le conclusioni degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali Avv.ti, nelreplicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, e dopo avere concluso conriferimento alla posizione di ciascuno dei due ricorrenti, hanno insistito perl’annullamento del decreto impugnato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che il ricorso non riguarda ilprovvedimento che è stato emesso dalla Corte d’appello di Palermo in sede dirinvio dopo l’annullamento pronunciato dalla Sesta sezione penale con lasentenza n. 29187 del 27/06/2025, sentenza di annullamento che aveva aoggetto il decreto del 22/11/2024 con il quale la Corte d’appello di Palermoaveva confermato il decreto del 26/11/2020 con il quale il Tribunale di Trapaniaveva sia applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia disposto, nei confronti dello stessoindividuale “[OSCURATO:PERSONA]”.Il ricorso riguarda piuttosto il provvedimento che è stato emesso dalla Corted’appello di Palermo, ancorché unitamente a quello sopra indicato, sui ricorsi inappello che erano stati proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale il Tribunale di Trapani avevadisposto la misura di prevenzione patrimoniale dei seguenti beni: a) quota del30% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. intestata a [OSCURATO:PERSONA]; b) quota del70% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. intestata a [OSCURATO:PERSONA]; c)complesso dei beni aziendali di [OSCURATO:SOCIETA]Pertanto, poiché tale provvedimento, avverso il quale è stato proposto ilricorso, non è stato emesso in sede di rinvio disposto dalla Sesta sezione penalema è un provvedimento in materia di misure di prevenzione reali che non è maistato impugnato per cassazione, ne discende che il ricorso non è di competenzadi questa Seconda sezione penale (ai sensi del punto 67.8 delle Tabelle diorganizzazione della Corte di cassazione per il periodo 2026-2029), ma, ai sensidel § 71 delle stesse Tabelle, della Prima sezione penale, in quanto competenteper il turno di criminalità organizzata nel trimestre in cui è pervenuto il ricorso(che è pervenuto il 11/05/2026).2. Pertanto, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Primasezione penale, competente per i procedimenti di criminalità organizzata almaggio 2026. P.Q.MOrdina la trasmissione degli atti alla Sezione prima penale competente per iprocedimenti di criminalità organizzata al maggio 2026.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]