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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:587
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0552(01)_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑552/19 OP) «Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Decisione della BCE di porre [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria – Rifiuto di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata in quanto tale dal diritto dell’Unione – Presunzione generale di riservatezza – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica determinata, ivi compresa la proprietà intellettuale – Nozione di informazioni riservate – Obbligo di motivazione – Opposizione»

1. Procedimento giurisdizionale – Opposizione – Libera scelta dei motivi da parte dell’opponente (Statuto della Corte di giustizia, art. 41; regolamento di procedura del Tribunale, art. 166) (v. punti 28, 30)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Insussistenza [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 46-48)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Portata – Rispetto del principio di certezza del diritto – Presunzione generale di riservatezza – Insussistenza [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 51-53)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Portata – Criteri di valutazione della nozione di informazione riservata – Presunzione generale di riservatezza – Inammissibilità [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 60, 66, 67)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Portata – Presunzione generale di riservatezza – Assenza di carattere relativo della presunzione – Inammissibilità [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 68-71)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Decisione di diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, art. 4, § 1) (v. punti 81, 82, 100)

7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisioni – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 99)

8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di una persona determinata – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 109, 110)

9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punto 113) Dispositivo 1) L’opposizione alla sentenza del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, T‑552/19 , EU:T:2020:294 , pronunciata in contumacia, recante annullamento della decisione della BCE del 12 giugno 2019 che nega l’accesso alla sua decisione, del 1 o gennaio 2019, di collocamento di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria e ad altri documenti ad essa relativi è respinta e, di conseguenza, l’annullamento della decisione della BCE del 12 giugno 2019, disposto con la sentenza pronunciata in contumacia, è confermato. 2) La BCE è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0552(01)_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑552/19 OP) «Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Decisione della BCE di porre [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria – Rifiuto di accesso – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata in quanto tale dal diritto dell’Unione – Presunzione generale di riservatezza – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica determinata, ivi compresa la proprietà intellettuale – Nozione di informazioni riservate – Obbligo di motivazione – Opposizione» 1. Procedimento giurisdizionale – Opposizione – Libera scelta dei motivi da parte dell’opponente (Statuto della Corte di giustizia, art. 41; regolamento di procedura del Tribunale, art. 166) (v. punti 28, 30) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Insussistenza [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 46-48) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Portata – Rispetto del principio di certezza del diritto – Presunzione generale di riservatezza – Insussistenza [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 51-53) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Portata – Criteri di valutazione della nozione di informazione riservata – Presunzione generale di riservatezza – Inammissibilità [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 60, 66, 67) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Eccezione relativa alla tutela della riservatezza delle informazioni tutelata come tale dal diritto dell’Unione – Portata – Presunzione generale di riservatezza – Assenza di carattere relativo della presunzione – Inammissibilità [Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, come modificata dalle decisioni 2011/342 e 2015/529, art. 4, § 1, c)] (v. punti 68-71) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Decisione di diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea 2004/258, art. 4, § 1) (v. punti 81, 82, 100) 7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisioni – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE) (v. punto 99) 8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di una persona determinata – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 109, 110) 9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punto 113) Dispositivo 1) L’opposizione alla sentenza del 25 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, T‑552/19 , EU:T:2020:294 , pronunciata in contumacia, recante annullamento della decisione della BCE del 12 giugno 2019 che nega l’accesso alla sua decisione, del 1 o gennaio 2019, di collocamento di [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria e ad altri documenti ad essa relativi è respinta e, di conseguenza, l’annullamento della decisione della BCE del 12 giugno 2019, disposto con la sentenza pronunciata in contumacia, è confermato. 2) La BCE è condannata alle spese.
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