CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3IH [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 73 d.P.R: 309/90; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; 3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta susistenza della recidiva. Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate alla pagina 3 della sentenza, laddove sono poste in rilievo le circostanze dalle quali è stato desunto il coinvolgimento del ricorrente nella cessione dello stupefacente. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata correttamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali annoverati dal ricorrente - riguardanti sette condanne per reati contro il patrimonio - puntualmente richiamati in motivazione - rendono manifesta la sussistenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»); oltre a ciò, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, è stata posta in rilievo la modalità di esecuzione dell'azione, suscettibile di denotare particolare scaltrezza nell'eludere i controlli di polizia, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità quanto al disvalore della condotta serbata dal ricorrente. Del pari inammissibile è l'ultima doglianza: la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così