CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 18497/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.387/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 286, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6543/2018depositata il 16/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6543/2018, depositata il 16.10.2018, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 19925/2017 con cui il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] n. 286 avverso l’avviso di pagamento n. 110000515, dichiarando non dovuta la somma di € 8.946,51, richiesta a titolo di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per l’anno 2013. Il giudice di secondo grado ha accolto l’eccezione di giudicato –già sollevata dal predetto condominio in primo grado e non esaminata dal primo giudice – rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2610/2016 (recante l’attestazione del relativo passaggio in giudicato) che aveva ritenuto non dovuto il C.O.S.A.P. per l’occupazione di griglie e intercapedini relativo all’anno 2012. Il giudice d’appello ha evidenziato che anche nella fattispecie sottoposta al suo esame l’elemento costituente il presupposto dell’esigibilità, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, era il medesimo nei vari anni, ovvero la presenza di griglie e intercapedini in corrispondenza dell’edificio condominiale, né l’appellante aveva dedotto circostanze di fatto diverse riferibili all’una piuttosto che all’altra annualità. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosia due motivi. Il condominio [OSCURATO:PERSONA] n. 286 ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. Espone la ricorrente che la statuizione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che si è formato il giudicato sulla situazione di fatto, ovvero che si tratta di opere murarie che non sottraggono in tutto o in parte il suolo all’uso pubblico, trattandosi di opere stabilmente inglobate nello stabile condominiale e che insistono sul terreno di proprietà condominiale, è illegittima per contrasto con gli 2909 c.c. e 324 c.p.c. Rileva, inoltre, la ricorrente che l’eccezione di giudicato esterno non avrebbe potuto essere accolta dal momento che non sussiste affatto la necessità di un titolo concessorio per l’uso, da parte del privato, del suolo pubblico ai fini dell’applicazione del COSAP. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 63 d.lgs 446/1997 in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del C.O.S.A.P. nonché della L. n. 2248/1865. Espone la ricorrente che presupposto per la debenza del COSAP è il fatto che le strade siano destinate al pubblico passaggio, non rilevando l’originaria proprietà dell’area, ma soltanto l’eventuale presenza di limitazioni al pubblico godimento, una volta che le aree stesse siano attribuite alla P.A. 3. I due motivi, da esaminarsi unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili. Va osservato che questa Corte (cfr Cass. 10430/2023; vedi anche Cass. n. 28148/2019 non massimata), in una fattispecie identica e del tutto sovrapponibile, ha recentemente osservato che “va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. n. 17223/2020). Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio odierno resistente. Né è condivisibile l'assunto della Corte di merito, secondo la quale la questione giuridica affrontata nei giudizi precedenti sarebbe sempre rivedibile nei successivi giudizi, non essendo coperta dal giudicato. 2.4.- In proposito, va rimarcato che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021). Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi, come vorrebbe il ricorrente una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020, Cass. n. 33021/2022)”. Nel caso di specie, dalla ricostruzione della sentenza impugnata, emerge che il fatto costitutivo invocato da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento del diritto di percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del condominio [OSCURATO:PERSONA] n. 286 a Roma, né l’appellante aveva dedotto circostanze di fatto diverse riferibili all’una piuttosto che all’altra annualità. Ne consegue che la sentenza impugnata, nel decidere la causa sulla base del giudicato esterno, costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva definito una precedente controversia tra le stesse parti relativa alla richiesta di pagamento del COSAP per l’anno 2012, non ha fatto altro che applicare correttamente un principio di diritto enunciato da questa Corte nei termini sopra illustrati. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa