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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 05577/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 590-bis, commi 2 e 6 cod. pen..

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con particolare riferimento alla individuazione del conducente del veicolo ed alla valutazione delle prove testimoniali; travisamento della prova.

2. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; violazione della regola di giudizio che impone l'affermazione di penale responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla riferibilità della condotta contestata all'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (si veda quanto argomentato alle pagine 3,4 e 5 della sentenza impugnata, contenenti un'analitica descrizione dei fatti ed una coerente illustrazione degli elementi di prova emersi a carico del ricorrente).

Considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che il secondo motivo di ricorso si appalesa del tutto generico, essendo privo di confronto con le argomentazioni sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 590-bis, commi 2 e 6 cod. pen.. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con particolare riferimento alla individuazione del conducente del veicolo ed alla valutazione delle prove testimoniali; travisamento della prova. 2. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; violazione della regola di giudizio che impone l'affermazione di penale responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio". Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine alla riferibilità della condotta contestata all'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (si veda quanto argomentato alle pagine 3,4 e 5 della sentenza impugnata, contenenti un'analitica descrizione dei fatti ed una coerente illustrazione degli elementi di prova emersi a carico del ricorrente). Considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo di ricorso si appalesa del tutto generico, essendo privo di confronto con le argomentazioni sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 05577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris