CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-seftti+e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui In epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo avverso il decreto del Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, in data 21/04/2020, con cui il suddetto era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro, con imposizione a carico del medesimo di una cauzione di milleduecento euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge per motivazione apparente quanto all'attualità della pericolosità sociale. Si duole la difesa che la Corte di appello non abbia tenuto conto dello stato detentivo senza demerito dal 2013 e della necessità, in conformità agli approdi della giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 291 del 2/12/2013) e della giurisprudenza di legittimità, anche a composizione qualificata (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511), di una verifica puntuàle, senza automatismi presuntivi, di indici sintomatici di persistenza di pericolosità sociale, anche in presenza di pericolosità qualificata. Rileva, invero, la difesa di avere evidenziato in sede di gravame il lungo tempo trascorso tra le ultime attività illecite emerse nel giudizio di merito a carico del proposto, risalenti al 2012, e la misura di prevenzione adottata in primo grado nel 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887). 2. Nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della pericolosità sociale attuale di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, la Corte di appello di Palermo, proprio seguendo le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità che si assumono violate, ha ricostruito, sulla base del materiale probatorio a disposizione, segnatamente delle sentenze di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], il profilo criminale del ricorrente, ricordando (in particolare muovendo dalle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]) la sua fidelizzazione da epoca precedente al 2007 alla famiglia mafiosa di Villabate, il particolare legame fiduciario e duraturo con il capo [OSCURATO:PERSONA], il ruolo rilevante assunto all'interno dell'articolazione con compiti decisionali sulla destinazione dei proventi delittuosi, le sue capacità di comporre i contrasti espressivi di un'intensa adesione al progetto delinquenziale del sodalizio criminale. La Corte a qua ha, quindi, valorizzato, al fine di giustificare il giudizio di attualità della prognosi, l'elevata compenetrazione del ricorrente nel clan mafioso, la durata delle relazioni con gli altri associati, in particolare con esponenti di vertice, che nel tempo gli aveva consentito di entrare formalmente nella compagine criminale fino ad assumere importanti incarichi, la persistente vitalità dell'associazione mafiosa Cosa nostra anche con riferimento all'articolazione di Villabate; circostanze tutte che, unite a un percorso detentivo neutro e alla mancanza di qualsivoglia elemento di positiva valutazione in ordine all'abbandono da parte di [OSCURATO:PERSONA] durante detto percorso delle logiche criminali ampiamente manifestate in precedenza, hanno indotto, in modo conseguente, a ritenere «tale posizione di privilegio...inevitabilmente destinata ad essere mantenuta e tesaurizzata...» e «singolare... l'affermazione difensiva secondo la quale l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso sarebbe caratterizzata dalla "marginalità della partecipazione (dalla fine del 2011 all'inizio del 2013)"». Nel ricorso, di contro, ci si limita a citare in modo astratto pertinente giurisprudenza di legittimità, senza calarla nel caso concreto e senza misurarsi con le osservazioni della Corte di appello, che appaiono lineari, giuridicamente corrette e niente affatto apparenti. Insistendo, nel contempo, in una lettura alternativa degli elementi fattuali valutati dai Giudici del procedimento di prevenzione, che esula dai limiti del sindacato di legittimità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de