CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 00327/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3814/2024 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Toscani - Relatore - R.G.N. 30968/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/08/2024 del Magistrato di sorveglianza di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 327/2025 Roma, lì, 07/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 22 luglio 2024 il Magistrato di sorveglianza di Pavia revocava la misura degli arresti domiciliari esecutivi, già in atto, ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], resosi responsabile di condotte trasgressive nel corso dell’esecuzione della misura stessa. Decorsi trenta giorni dalla adozione del provvedimento, Rahim, per il tramite del suo difensore di fiducia, domandava al medesimo Magistrato di sorveglianza di essere rimesso in libertà, sostenendo che un tale esito dovesse necessariamente conseguire all’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni, previsto dall’art. 51-ter, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ossia all’intervenuta maturazione del termine senza che fosse intervenuta la decisione del Tribunale di sorveglianza di ratifica della decisione di rigore già assunta. Con il provvedimento in epigrafe indicato il giudice adito negava la scarcerazione, sul presupposto che la citata disposizione di ordinamento penitenziario non fosse applicabile nel caso di specie. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale secondo provvedi- mento, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, argomentando la contraria tesi della doverosa applicazione al suo caso, quanto meno in via analogica, del termine di perenzione della misura cautelativa, indicato dall’art. 51-ter, comma 2, cit. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. L’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. dispone che, qualora il condannato si trovi agli arresti domiciliari al momento dell’irrevocabilità della sentenza di condanna, e la pena residua da espiare non ecceda i limiti indicati dal precedente comma 5, il medesimo condannato sia provvisoriamente mantenuto in tale condizione restrittiva e gli atti siano trasmessi al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione perché provveda, anche d’ufficio, all’eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione carceraria. Se, nelle more della decisione del tribunale, il condannato si allontana arbitrariamente dal luogo di custodia, ovvero tiene comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura interinale, il magistrato di sorveglianza dello stesso luogo può ordinare l’accompagnamento del trasgressore in istituto penitenziario, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza cui spetta la decisione definitiva sulla concessione del beneficio penitenziario (Sez. 1, n. 51291 del 08/11/2019, Marasca, Rv. 277755-01; Sez. 1, n. 40256 del 06/06/2012, Nuvoletta, Rv. 253402-01). 3. Questa Corte ha già chiarito che, in un caso del genere, il tribunale di sorveglianza non è chiamato a disporre, o a ratificare, la revoca degli arresti domiciliari esecutivi, già decretata dal magistrato di sorveglianza, ma sempre e solo a deliberare – evidentemente anche alla luce del comportamento già sanzionato dal giudice monocratico – se il condannato sia meritevole di accedere ad una delle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36090 del 17/07/2019, Alì, Rv. 277010-01). Non trova quindi neppure applicazione, nel medesimo caso, l’art. 51-ter Ord. pen., nella parte in cui esso stabilisce la perenzione del provvedimento cautelativo di sospensione di una misura alternativa alla detenzione cui il condannato sia stato già definitivamente ammesso, decorsi trenta giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza senza che questo abbia provveduto (Sez. 1, n. 32728 del 05/11/2020, Zanatta, Rv. 279932-01; in termini, altresì, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, D’Antonio, Rv. 276599-02, con riferimento alle affini vicende risolutive della misura alternativa che sia stata solo provvisoriamente concessa dal magistrato di sorveglianza, a norma degli artt. 47, comma 4, 47-ter, comma 1-quater, e 50, comma 6, Ord. pen., ovvero 94, comma 2, T.U. stup.). 4. A sostegno di tali assunti è stato esattamente osservato che la previsione, in seno all’art. 51-ter Ord. pen., di un termine perentorio per la decisione sia strettamente collegata alla natura sanzionatoria del procedimento che, in caso di revoca della misura alternativa, si instaura dinanzi al Tribunale di sorveglianza, nonché ai tempi del procedimento medesimo, che, in quanto diretto alla retrocessione del trattamento espiativo già stabilmente in atto, l’ordinamento ha inteso espressamente contingentare a garanzia di una celere valutazione. La struttura del giudizio, nei caso disciplinato dall’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., è totalmente diversa, come si osservava nel paragrafo che precede, e – quanto ai tempi – il tribunale di sorveglianza, avendo normalmente già fissato udienza per la decisione sulla concessione del beneficio, senza essere tenuto al rispetto di alcun termine perentorio, può trovarsi nell’impossibilità di osservare il termine a diversi fini stabilito dal citato art. 51-ter, se non a condizione di dover anticipare l’udienza originariamente in calendario; adempimento tuttavia non previsto da alcuna disposizione, né enucleabile dal sistema. I ritmi del giudizio, che il tribunale di sorveglianza è chiamato a rendere già a seguito della ricezione degli atti, a norma dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non dipendono dalle sorti cui la misura degli arresti domiciliari esecutivi vada accidentalmente incontro; né la natura del giudizio muta, pur dopo l'eventuale venir meno del beneficio provvisorio. Tali rilievi precludono l’applicazione, in via analogica, del termine di estinzione del provvedimento interinale, regolato dall’art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. 5. Il ricorso non apporta argomentazioni pregnanti, che possano indurre alla rivisitazione di tale orientamento ermeneutico. Nella specie, inoltre, occorre considerare che dall’esame della posizione giuridica risulta come, nelle more del giudizio di legittimità, il Tribunale di sorveglianza di Milano si sia negativamente pronunciato sulla concessione al richiedente delle misure alternative alla detenzione, a norma dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Ove anche il provvedimento 22 luglio 2024 del Magistrato di sorveglianza di Pavia avesse perso efficacia, a norma dell’art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., come invero sin qui escluso, lo stato di detenzione carceraria del ricorrente troverebbe ormai autonomo titolo nella decisione dell’organo collegiale. 6. Alla reiezione del ricorso, conseguente alle considerazioni che precedono, segue la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni