CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCE - SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria la inammissibilità dei ricorsi; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]Erchia, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; uditi i difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha, per quanto ancora qui di interesse, confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non impugnante) erano stati dichiarati colpevoli dei delitti rispettivamente ed in concorso ascritti loro al capo A (bancarotta patrimoniale per distrazione), in questo assorbito quello di cui al capo D (omesso deposito di scritture e bilanci ex artt. 16 e 220 legge fall.) contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], al capo B (bancarotta fraudolenta documentale per omessa consegna delle scritture contabili) e al capo C (bancarotta impropria da operazioni dolose, così riqualificata l'originaria imputazione di ricorso abusivo al credito bancario). La Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, espressamente qualificando i fatti di cui al capo C) come bancarotta impropria da operazioni dolose, ai sensi dell'art. 223, comma 2, legge fallimentare, e dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 483 cod. pen. e 2632 cod. civ. (capo E), perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore e articolato in un solo motivo, con il quale denunzia vizi motivazionali. In particolare, il ricorrente evidenzia che con l'atto di appello si era doluto del fatto che il Tribunale avesse ritenuto sussistere la responsabilità penale nel concorso nel reato di bancarotta fraudolenta attesa la redazione di una lettera di raccomandazione, prodotta a supporto del contratto di locazione di azienda, ignorando gli altri elementi a favore, riconducibili alla condotta tenuta dallo stesso sia durante la sua "gestione", sia durante le indagini, attesa la sua collaborazione con gli organi inquirenti. La Corte di appello su tali doglianze ha omesso di pronunziarsi. 3. Ha proposto ricorso anche D'[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore e articolato in un unico motivo, con il quale denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione della responsabilità e travisamento della prova. 3.1. Evidenzia il ricorrente che la Corte d'appello ha ravvisato nella stipulazione del contratto di fitto d'azienda e nel trasferimento dei beni della [OSCURATO:SOCIETA] gli estremi del suo coinvolgimento nella distrazione e, quindi, nel reato di bancarotta fraudolenta. Dopo aver riportato passaggi motivazionali della sentenza impugnata e di quella di primo grado, sostiene il ricorrente che il percorso argomentativo enucleato dalla Corte di appello, oltre a non essere in alcun modo condivisibile, non ha superato i rilievi evidenziati dalla difesa nei motivi di appello "aggiunti" ed è viziato da travisamento della prova, carenze, illogicità, e contraddizioni. 3.2. Sotto altro aspetto il ricorrente contesta quanto affermato dalla sentenza impugnata in ordine alla consapevolezza della reale situazione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA] (ammontante a oltre due milioni di euro), conosciuta solo dopo aver consultato la contabilità, per poi optare -dietro consiglio di esperti- per la stipulazione di un contratto di fitto di ramo d'azienda, pur di espletare un'attività verso cui nutriva un notevole interesse, mosso dall'idea di perseguire delle utilità economiche grazie allo sviluppo e al miglioramento di un progetto - quello riguardante la realizzazione delle citate lampade a led - in cui credeva fermamente, ritenendo che fosse un affare redditizio. Il ricorrente, quindi, indica le risultanze processuali a sostegno della sua tesi difensiva. 3.3. Il difensore del D'Erchia ha presentato memorie contenenti istanza di differimento e motivi nuovi. 3.3.1. Con i motivi nuovi si sostiene che la Corte d'appello ha ribadito la fittizietà del contratto di fitto del ramo d'azienda articolando mere apodittiche congetture. 3.3.2. L'istanza di differimento dell'udienza è correlata all'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che ha disposto il rinvio al 30.12.2022 dell'intera riforma della giustizia penale (cd. [OSCURATO:PERSONA]), realizzata con il D.Lgs. n. 150 del 2022, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Evidenzia il difensore che particolare rilievo assume la riforma delle pene sostitutive di quelle detentive brevi, di cui al nuovo art. 20 bis cod.pen. Non essendo stato stabilito, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, un termine di vacatio legis diverso da quello previsto dall'art. 73, comma 3, Cost., l'entrata in vigore del decreto medesimo sarebbe dovuta discendere per effetto diretto del citato disposto costituzionale, ossia in data 1.11.2022, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, si deve registrare l'intervenuta emanazione e successiva pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162. Siffatto provvedimento provvisorio, avente forza di legge (in virtù di quanto espressamente previsto al suo art. 9), pubblicato un giorno prima dello spirare del termine della vacatio legis ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha differito l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 al 30.12.2022. Assume il difensore che il D'Erchia, a causa del mutato quadro normativo, non potrebbe beneficiare, nel caso di conferma della sentenza impugnata, di un regime sanzionatorio più favorevole per soli pochi giorni, essendo l'udienza fissata al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In via subordinata, il difensore solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. n. 162 del 2022. 4. Hanno proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atti sottoscritti dall'unico difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ed articolati nei seguenti motivi (complessivamente sovrapponibili).4.1. Con il primo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo A), con contestazione specifica del ruolo di amministratore di fatto attribuito al [OSCURATO:PERSONA]. Assumono i ricorrenti che sul punto la Corte d'appello si è dilungata, in maniera minuziosa, sui rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D'Erchia, ricostruendo tutti gli intrecci imprenditoriali tra i due, caratterizzati da una serie di prestiti che il D'Erchia avrebbe fatto, in contanti, alla società fallita, in una fase di crisi di liquidità per l'azienda, non considerando che tali circostanze non hanno trovato alcun riscontro negli atti processuali, essendo stati tratti, esclusivamente, da una denuncia querela che il D'Erchia aveva sporto nell'anno 2015, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e che si è conclusa con un provvedimento di archiviazione. 4.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali e travisamento della prova in ordine alla configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; si denunzia altresì la mancata rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello (art. 603 cod. proc. pen.), quale presupposto della motivazione rafforzata. 4.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B). In seguito alla cessione in affitto del ramo di azienda, le scritture contabili erano state "trasferite" alla società [OSCURATO:SOCIETA] amministrata dal Miccoli, che le deteneva, in formato digitale, nei capannoni dove era stata portata anche la merce oggetto dell'imputazione di distrazione. [OSCURATO:PERSONA], nel corso di dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado, aveva sottolineato come le scritture contabili fossero sempre state tenute in maniera regolare, proprio per una questione di credibilità agli occhi delle banche. Sostengono i ricorrenti che dalle risultanze processuali è emerso che il curatore sapeva dove si trovassero le scritture contabili, sicché avrebbe tranquillamente avuto modo di averne copia, anche inoltrando la richiesta al Giudice delegato di "custodia presso terzi". Sul punto la sentenza omette di motivare, così come omette di considerare che non è sufficiente ad integrare il reato la mancata consegna delle scritture contabili, dovendo configurarsi anche l'elemento soggettivo del dolo specifico di creare pregiudizio ai creditori. 4.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata riqualificazione del capo A) nel reato di bancarotta preferenziale. Sostengono i ricorrenti che, avendo la Corte di appello individuato la "scaturigine" del reato nei rapporti tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e il D'Erchia, con la conseguenza che il fatto contestato ed oggetto d'imputazione sarebbe il presunto credito di quest'ultimo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], la condotta ascritta deve riqualificarsi in bancarotta preferenziale, giacché è stato pagato un debito nei confronti di un soggetto (il D'Erchia) che comunque in quel momento aveva il possesso dei beni dell'azienda e degli strumenti necessari per poter portare avanti la produzione.4.5. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione del reato di cui al capo C). I giudici di merito hanno riqualificato i fatti ascritti in tale capo di imputazione come ricorso abusivo al credito, ritenendo trattarsi di bancarotta impropria da operazioni dolose. In tal modo si è realizzata una trasformazione radicale dei fatti, nei suoi elementi essenziali, con pregiudizio della difesa, che non ha potuto prendere adeguata contezza del mutamento accusatorio e non ha potuto difendersi nella maniera adeguata. Infatti, l'articolo 218 legge fallimentare punisce la condotta di chi continua a ricorrere al credito dissimulando lo stato di insolvenza; ma - nella specie- è palesemente assente qualsivoglia indagine o prova raggiunta che le operazioni di anticipo fatture contestate possano aver causato, in tutto o in parte, il dissesto della società, che è elemento imprescindibile per la contestazione del reato di bancarotta impropria. 4.6. Con il sesto motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine al reato di bancarotta documentale di cui al capo B), nonché per il solo [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine al reato di cui agli artt. 16 e 220 legge fallimentare di cui al capo D (che tuttavia è stato ritenuto assorbito in altra imputazione). I ricorrenti ribadiscono che la mancata acquisizione della contabilità sia addebitabile solo alla superficialità e negligenza del curatore, il quale non ha cercato le scritture pur sapendo dove si trovassero. 4.7. Con il settimo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla imputazione di cui al capo C). Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale non ha motivato in alcun modo sulle operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti, né sull'elemento psicologico proprio del reato di bancarotta impropria. 4.8. Con l'ottavo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla mancata indicazione degli aumenti di pena per la continuazione. 4.9. Con il nono motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 5. Con atto sottoscritto da due difensori ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Si sostiene che nella sentenza di primo grado non vi è riferimento alcuno alla persona del Gentile, al ruolo di amministratore di diritto dallo stesso ricoperto nella D.L.D. Europe, oltre alla condotta ritenuta penalmente rilevante nella commissione dei delitti di cui al capo A) di imputazione; nella sentenza di secondo grado, invece, l'impianto probatorio e di motivazione delineato dalla Corte di appello si è fondato su di una mera ricostruzione dei fatti con argomentazioni differenti da quella assegnata in sentenza e dal primo giudice, suscettibile di diverse censure. La difesa rileva che la motivazione della sentenza di appello è nuova e priva di specifici momenti esplicativi sulle critiche pertinenti dedotte dalle parti, nel rispetto di quanto avanzato con l'atto di appello. 5.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla mancanza della motivazione sulle prove orali e documentali addotte dalla difesa, dotate del requisito della decisività: il verbale dell'assemblea ordinaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l'esame reso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; l'acquisizione delle s.i.t. del 18.04.2019 di [OSCURATO:PERSONA] (SIT del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] (SIT del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] (SIT [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] - Maresciallo della G.D.F. (udienza del 19.10.2017); contratto di outsorcing, del 1.08.2011, intervenuto tra la società NITES e la "D.L.D. Europe" S.r.l. (tutti atti allegati al ricorso). 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico e al trattamento sanzionatorio. Assume il ricorrente che non vi sono elementi per ritenere configurato l'elemento soggettivo dell'amministratore di diritto, giacché il delitto di bancarotta non è un "reato di posizione" ascrivibile all'incarico rivestito nella compagine di una società, ma richiamerebbe un dolo specifico e finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto o ad arrecare un pregiudizio ai creditori/terzi; tutti i testi escussi a dibattimento, in uno alle prove documentali acquisite al fascicolo dibattimentale hanno confermato l'assoluta estraneità del Gentile alle vicende societarie; anche e di quelle eventualmente accluse nella formula omissiva, ovvero consistite nel non aver impedito, ex art. 40, 2° comma cod.pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire. Quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale non ha riportato alcuna motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 62 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni qui di seguito indicate, in accoglimento di alcuni motivi dei proposti dagli imputati e ritenute assorbite tutte le altre questioni proposte dai singoli imputati. 2. Prima di passare all'analisi delle doglianze difensive, è opportuno riportare sinteticamente quanto si rileva nelle pronunzie di merito, al fine di inquadrare le vicende oggetto delle imputazioni per le quali si è proceduto. Nella sentenza di appello si legge che le indagini sui fatti oggetto delle imputazioni traevano origine dalla denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], socia della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, che aveva rilevato l'esistenza, presso la compagine societaria, di documentazione riconducibile ad operazioni inesistenti a fronte di alcune contestazioni da parte degli istituti di credito. La successiva attività di indagine aveva permesso di ricostruire le vicende societarie della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava essere amministratore di diritto ed il [OSCURATO:PERSONA] quello di fatto, la Pignatelli responsabile amministrativo/contabile e il Miccoli responsabile commerciale e, successivamente, liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui si parlerà più avanti). Il rapporto tra tale società e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I sarebbe stato scandito, in data 25.7.2011, dal contratto di locazione di ramo di azienda avente ad oggetto l'attività produttiva della lampada a [OSCURATO:PERSONA], che aveva costituito l'elemento di spicco della vita societaria della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Secondo i giudici di merito, tale contratto, lungi dal rappresentare un'operazione commerciale volta alla salvaguardia dell'attività societaria, doveva ritenersi uno dei momenti di un disegno più complesso ed articolato, che aveva preso le mosse, gradualmente, attraverso una serie di escamotages finalizzati allo svuotamento della società e, quindi, al suo fallimento. Evidenzia la Corte territoriale che la sentenza di primo grado, invertendo l'ordine dei capi di imputazione, aveva analizzato prima i fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo E (artt. 81, 110, 483 cod. pen. e 2632 cod. civ.), corrispondente alla prima operazione posta in essere dai soci della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.: con atto notarile del 15.2.2011 era stato posto in essere un aumento fittizio di capitale sociale e, in un momento successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], nelle citate qualità, avevano proceduto ad effettuare operazioni di anticipazioni su fatture relative ad operazioni inesistenti. La complessiva operazione aveva raggiunto il suo apice con le condotte descritte al capo A (bancarotta fraudolenta patrimoniale) dell'imputazione, attraverso le quali era stato completato lo svuotamento societario tramite, da un lato, una distrazione consistente nell'appropriazione di attrezzature e giacenze per l'ammontare di euro 657.435,27 e, dall'altro, a mezzo dell'annullamento del citato contratto di locazione. L'aumento fittizio di capitale sociale, da 110.000 euro ad 1.100.000 euro, sostanziatosi in un prelievo di fondi dai conti correnti della società effettuato dal [OSCURATO:PERSONA], anziché essere costituito da contributi finanziari apportati dai soci, necessariamente estranei al patrimonio societario, era stato formalmente attribuito nel modo seguente: [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato 202.730,00 euro mediante assegno dell'[OSCURATO:SOCIETA]. numero 7.311.922,307-01; la Nicolucci la somma di 552 mila euro, mediante tre assegni da 7.000,00 euro, 5.000,00 euro e 540.000,00 euro emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata; la Reseco quella di 202.730,00 euro mediante assegno, emesso da [OSCURATO:SOCIETA].. La delibera di aumento del capitale sociale, dunque, doveva ritenersi nulla, essendosi trattato di una mera partita di giro, con conseguente responsabilità anche degli amministratori, di diritto e di fatto, della società fallita. La [OSCURATO:SOCIETA], avendo acquistato anche in tal modo una maggiore affidabilità presso il sistema creditizio, aveva iniziato a richiedere agli istituti di credito anticipi su presunti crediti attraverso lo sconto delle fatture, crediti risultati, in molti casi, inesistenti o duplicati al fine di ottenere una consistente liquidità. Valutando tali condotte, i giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato di bancarotta impropria e non quello di cui all'art. 218 legge fallimentare contestato al capo C, ritenendo trattarsi di operazioni dolose che, aumentando inevitabilmente il passivo, "conducono all'aggravamento dello stato di dissesto e, quindi, al fallimento, diversamente dall'ipotesi del ricorso abusivo al credito posto che tale fattispecie si sarebbe realizzata nel caso in cui si i finanziamenti fossero stati ottenuti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza" (pag. 13 della sentenza di appello). La crisi irreversibile che aveva colpito la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonostante non fosse stato possibile ricostruirne l'effettivo andamento economico per mancanza delle scritture contabili, era da attribuirsi, con ogni probabilità, proprio al cospicuo aumento del capitale sociale del 2011 e al collegato massiccio ricorso alle anticipazioni di credito che aveva finito per provocare la diffidenza delle banche, le quali avevano iniziato a rifiutare tali richieste procedendo alla contestazione della fondatezza della pretesa, per cui il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero pensato di "salvare il salvabile", travasando quelli che erano i beni della società [OSCURATO:SOCIETA] in altra società, la D.L.D. Europe sr.!., con la stipula del contratto di locazione del ramo di azienda e la distrazione dei beni aziendali. Invero, la DLD. Europe era una società inattiva, con un capitale sociale pari a 10.000 euro, che era stata acquisita da tale [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], già responsabile commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. Per procedere alla locazione del ramo d'azienda era stata redatta una due - diligence (acquisita nel corso dell'istruttoria dibattimentale), con la quale si era stabilito che tutta l'attività di azienda, lo stato patrimoniale, il magazzino e tutta la produzione sarebbero stati trasferiti nella sede [OSCURATO:SOCIETA], compresi i beni strumentali per la produzione delle lampade a LED. Tuttavia, dopo tale trasferimento, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva mosso dei rilievi alla validità del contratto, richiedendone la "rescissione", con il riconoscimento di un danno pari ad euro 80.000,00. In realtà, era emerso che, intanto, tutti i beni erano stati trasportati presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA] ovvero presso capannoni siti in Massafra, senza mai rientrare presso la [OSCURATO:SOCIETA], esclusi quelli da trattenere a titolo di risarcimento del danno, rimanendo così nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. I giudici di merito hanno rilevato che fosse assai poco credibile che una società come la [OSCURATO:SOCIETA], con un capitale sociale di 1.100.000,00 euro e che vantava contratti di appalto in tutto il mondo, potesse lasciare i propri beni strumentali ad una società con capitale sociale pari ad euro 10.000.00, priva di una pregressa attività operativa-produttiva nel campo delle lampade a LED. In altre parole, tale scelta doveva ritenersi sintomatica della precisa volontà di "svuotare" la società. D'altra parte, i giudici di merito affermano che il D'Erchia, ossia il reale amministratore delle [OSCURATO:SOCIETA], fosse pienamente consapevole del meccanismo teso a provocare il fallimento della società della quale aveva locato il ramo di azienda; ciò emergerebbe dalla condotta posta in essere dallo stesso imputato con riferimento alla sequenza temporale degli atti, che solo apparentemente avevano contrapposto la posizione del D'Erchia al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA]. In realtà gli atti, le contestazioni e, infine, la denuncia per truffa, che questi aveva presentato ben due anni dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, dovevano apprezzarsi, secondo i giudici di merito, quali elementi di un costrutto artificioso volto alla rappresentazione di situazioni create ad hoc per evitare di far emergere gli effettivi intenti perseguiti dai protagonisti della vicenda. 3. Per ordine logico, tenuto conto anche degli esiti di annullamento della sentenza impugnata derivante dalla ritenuta fondatezza delle doglianze difensive, va esaminata la questione della riqualificazione dell'imputazione di cui al capo C). 3.1. L'imputazione è stata così ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con altri soggetti che hanno diversamente definito la loro posizione): «C)"delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. 218, 219 comma 1 e 225 R. D. 267/1942 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle qualità di cui al precedente capo A), Candida quale legale rappresentante p.t. delle "Emmecielle appali srl" e della "Ing&mar srl", [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], Berti quale amministratore della _IONIO [OSCURATO:SOCIETA], Romagnoli quale titolare di omonima ditta individuale, Della Porta quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, Petrachi quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] e Maggio quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl - fatto ricorso al credito bancario mediante plurime anticipazioni delle fatture di cui all'allegata nota della Guardia di Finanza datata 8 giugno 2016 per operazioni inesistenti, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della "Emmecielle appalti srl". della "Ing&mar srl", della [OSCURATO:SOCIETA]. della [OSCURATO:PERSONA] srl, della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], i cui legali rappresentanti dichiaravano falsamente agli istituti bancari che i crediti ceduti erano di fatto esistenti, per un importo complessivo accertato pari ad Euro 1.398.484.28 ottenuto dai seguenti istituti bancari: [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno, BPPB e UBI [OSCURATO:PERSONA], dissimulando il dissesto e/o lo stato di insolvenza della "[OSCURATO:SOCIETA]" successivamente dichiarata fallita. ([OSCURATO:PERSONA], il 13.6. 12)"». 3.1.1. La Corte territoriale ha affrontato la questione della qualificazione a pag. 13, nel riassumere la sentenza di primo grado: «.... il Tribunale afferma che l'aumento del capitale sociale fosse finalizzato a creare un'immagine economica folle della [OSCURATO:SOCIETA]: "una società con un certo potere, con un certo potenziale economico", rip01iando testualmente, a riprova di tale assunto, un passo della testimonianza del maresciallo [OSCURATO:PERSONA]. Cosicché sarebbe risultato necessario acquisire, di fronte agli istituti di credito, una maggiore credibilità attraverso un alto potenziale economico, finalizzata all'ottenimento del benestare per l'anticipo delle fatture, operazione finanziaria, questa, ben nota nella prassi commerciale e bancaria. La m [OSCURATO:SOCIETA], avendo acquistato in tal modo una maggiore affidabilità presso il sistema creditizio, aveva iniziato a richiedere agli istituti di credito anticipi su presunti crediti attraverso lo sconto delle fatture, crediti risultati, in molti casi, inesistenti o duplicati al fine, evidente, di ottenere una consistente liquidità. Condotta che, in caso di fallimento, integra il reato di bancarotta impropria trattandosi di operazioni dolose che aumentando inevitabilmente il passivo, conducono all'aggravamento dello stato di dissesto e, quindi, al fallimento, diversamente dall'ipotesi del ricorso abusivo al credito posto che tale fattispecie si sarebbe realizzata nel caso in cui si i finanziamenti fossero stati ottenuti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza.». Un altro accenno si rinviene a pag. 21 della sentenza in esame: «....la società, ottenute nuove linee di credito, aveva dapprima rastrellato liquidità utilizzando le anticipazioni su fattura - sebbene si trattasse, nella maggior parte dei casi, di operazioni inesistenti e duplicazioni di documenti fiscali afferenti qualche fornitura conclusa - e poi aveva proceduto all'aumento di capitale con le disponibilità così ottenute e riversate sui conti correnti societari, provvedendo, peraltro, in data 18.02.2011, a soli tre giorni dalla conclusione dell'operazione di aumento del capitale, al pagamento del primo canone del contratto di leasing per l'acquisto di un capannone industriale in via della Transumanza, n. 5/H, pari ad oltre 400.000,00 euro (per la precisione: euro 421.028,96, oltre iva). In data 31.08.2011 il contratto di leasing in parola sarebbe stato risolto per il persistente inadempimento delle obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Può, dunque, concludersi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero dato vita ad un'artificiosa rappresentazione di apparente floridità dell'azienda per renderla appetibile ad eventuali investitori al fine di ottenere, dalla agognata cessione, un congruo guadagno, per poi lasciare ad altri la disastrosa situazione debitoria e aziendale. Condotta che realizza la fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 1 L.F., con conseguente riqualificazione del reato contestato al capo C) della rubrica». Alla riqualificazione la Corte territoriale ha, infine, fatto espressamente riferimento nel dispositivo. 3.1.2. Anche il Tribunale ha fatto riferimento alla riqualificazione in maniera del tutto fugace e assertiva (pagg. 13 e 14), peraltro non statuendo in tal senso nel dispositivo, tanto che nell'atto di appello gli imputati hanno proposto doglianze difensive in ordine all'imputazione di ricorso abusivo al credito. 3.2. Nonostante l'art. 218 I. fall. non faccia menzione della necessità della dichiarazione di fallimento, per configurare il reato occorre tale declaratoria (Sez. 5, n. 44857 del 23/09/2014, P.M. e Graziani, Rv. 26131201) e, quindi, la distinzione tra il reato di cui all'art. 223 comma 2 n.2 legge fallimentare e quello di ricorso abusivo al credito non può certo fondarsi sulla circostanza dell'intervento o meno del fallimento. Il rapporto tra le due citate fattispecie è certamente quello che intercorre tra un reato di mera condotta e un reato d'evento omogenei in termini lesivi. Tuttavia, per configurare il reato di cui all'art. 218 I. fall. la condotta deve avere ad oggetto il ricorso ad un credito "abusivo", perché ottenuto, mediante dissimulazione, ai danni dell'ignaro creditore, il quale quindi può assumere il ruolo di persona offesa. Di contro, nell'art. 223, n. 2, I. fall. l'operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento (Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268674 - 01). Nella specie è incontroverso che il ricorso al credito sia avvenuto mediante la presentazione di un certo numero di fatture, mentre non hanno chiarito i giudici di merito se gli istituti bancari fossero o meno consapevoli della dissimulazione dei crediti. Inoltre, sarebbe stato necessario puntualizzare quante e quali fatture fossero solo "irregolari", ovvero emesse per debiti ccdd autoliquidanti (si veda sul punto pag. 14 della sentenza di primo grado), e quante e quali, invece, fossero le fatture emesse per crediti "inesistenti". Infatti, deve escludersi che le fatture utili ad ottenere un finanziamento come anticipo di un ricavo possano essere ricondotte nel concetto di "operazioni dolose", essendo in tali casi il debito, pur tardivamente, "autoliquidante". Peraltro, sia la sentenza in esame che quella di primo grado hanno ignorato i dati da cui poter trarre la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.. Come ha più volte chiarito la giurisprudenza di questa Corte, le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Quanto, poi, all'elemento psicologico, sostanziandosi il delitto in una «eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale» in relazione alla quale «esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, Rv. 247313). Si è poi chiarito che le "operazioni dolose" rilevanti possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 - dep. 17/03/2014, P.G. e p.c. in proc. Beretta e altri, Rv. 259997; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684, in motivazione). Di conseguenza, fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento» (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione), la configurabilità della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose è stata affermata anche con rifermento alla emissione di fatture nei confronti di società c.d. "cartiere" nel quadro di una vicenda comunemente definita "truffa carosello", osservandosi che poiché «il meccanismo della emissione di fatture per operazioni intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie nazionali (nella prospettiva della generazione del credito di IVA, invece non spettante, verso lo Stato) è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode all'Erario esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) le società protagoniste, a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il fatturato interessato dalle frodi e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società» (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione). Insomma, è configurabile il reato in esame anche nei casi in cui le operazioni illecite, in quanto tali, sono destinate - come avvenuto nella specie- non già a diminuire ma ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale; tuttavia, è necessario che si individuino specificamente elementi probatori in base ai quali si possa affermare che il fallimento sia riconducibile ad esse, poiché - sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014 - dep. 18/11/2014, Prandini e altri, Rv. 261684, in motivazione), una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'applicazione delle relative sanzioni. I giudici di merito nel caso in esame non hanno affrontato in alcun modo gli esposti profili, pur dovendo dar conto delle circostanze per cui le specifiche connotazioni delle operazioni dolose possano aver offerto fondamento al giudizio di prevedibilità dell'emersione delle operazioni stesse e, di conseguenza, dell'attivazione delle iniziative risarcitorie e/o sanzionatorie destinate a sfociare nel depauperamento e, quindi, nel dissesto della società: solo in forza di tale giudizio di prevedibilità la natura preterintenzionale della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose può rendere ragione della riconducibilità di operazioni del genere nel paradigma punitivo di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall. Va, peraltro, qui ribadito che, sostanziandosi il delitto in esame in una eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, è onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione a cui segue il dissesto (o il suo aggravamento), in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa. Inoltre, le argomentazioni della Corte territoriale non delineano affatto un nesso causale tra l'azione ritenuta dolosa e il dissesto (ovvero il suo aggravamento), che non sarebbe derivato dalle operazioni di finanziamento in sé (anche solo sotto il profilo di concausa), bensì dalla prosecuzione dell'attività. Così impostata la rappresentazione dei fatti si finisce per non gravitare nella struttura della fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n.2 I. fall., per la quale -come si è già detto- l'evento deve essere in rapporto causale o concausale con l'azione.D'altronde, a fronte di una imputazione generica di ricorso abusivo al credito, nelle sentenze dei giudici di merito, che hanno proceduto alla riqualificazione nella più grave fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n.2 I. fall., non si è chiarito quale quota del debito bancario sia riferibile a fatture anticipatrici di crediti inesistenti e, per questo, abbia inciso sulla causazione ovvero sull'aggravamento del dissesto. 3.3. Alla luce dei rilievi sopra delineati, l'imputazione di cui al capo C) deve ricondursi nella fattispecie di reato come contestata ovvero nel delitto di ricorso abusivo al credito. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere decorso il termine prescrizionale prorogato, dovendo a tal proposito ricordarsi che tale termine decorre dalla data della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 25224 del 14/07/2020, Rv. 279451; Sez. 5, n. 44857 del 23/09/2014, Rv. 261312; Sez. 5, n. 44857 del 23/09/2014, Rv. 261312). 4. La sentenza impugnata va annullata con rinvio in relazione alle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi A e B) per le quali v'è affermazione di responsabilità. 4.1. Quanto alla imputazione di cui al capo A) i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in ordine alla distrazione di beni costituiti da attrezzi e giacenze di magazzino; tale condotta sarebbe conseguita alla stipula e alla risoluzione (ritenute entrambe fittizie) di un contratto di affitto di ramo di azienda con la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riconducibile al D'Erchia. 4.1.1. Sul punto sono risultati fondati i rilievi delle difese in ordine ai vizi motivazionali che caratterizzano la sentenza in esame. Infatti, la Corte d'appello ha incentrato gran parte della motivazione sugli elementi desumibili dalla denunzia sporta dal D'Erchia (pagg. 21 e ss), soffermandosi sui rapporti di dare-avere instaurati tra lo stesso D'Erchia e il [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l'elencazione delle operazioni che sarebbero state poste in essere dagli imputati è fatta in maniera del tutto adesiva all'ipotesi accusatoria, come recepita anche nella sentenza di primo grado, senza dar conto delle articolate deduzioni difensive proposte con gli atti di appello. Il Tribunale aveva rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. era una società inattiva, con un capitale pari a 10.000,00 euro, evidenziando che, per procedere alla cessione del ramo d'azienda, era stata redatta una due-diligence mediante la quale era stato stabilito che l'attività della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il magazzino, la produzione e i beni strumentali necessari per la produzione della lampada LED, sarebbero stati trasferiti nella sede della società locataria. Dopo tale trasferimento, erano stati sollevati da parte della [OSCURATO:SOCIETA] rilievi relativi alla validità del contratto, per cui se ne chiedeva la rescissione, con conseguente riconoscimento del danno, pari ad euro 80.000,00. Partendo da tali premesse, la Corte territoriale, riportando il contenuto della decisione di primo grado, è giunta alla seguente conclusione: «In realtà, era emerso che, intanto, tutti i beni erano stati trasportati presso la sede di questa [OSCURATO:SOCIETA], presso i capannoni siti in Massa fra, senza mai rientrare presso la [OSCURATO:SOCIETA] all'esito della suddetta rescissione, esclusi quelli da trattenere a titolo di risarcimento del danno, così rimanendo nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA].» (pag. 14). Tali argomentazioni, tuttavia, non si confrontano con le deduzioni delle difese, che hanno rilevato con gli atti di appello come la scansione temporale (il contratto di fitto di ramo d'azienda è stato stipulato in data 25 luglio 2011, la due - diligence è stata sottoscritta il 24 settembre 2011, quale ineludibile conseguenza delle violazioni contrattuali da parte della DLD [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento del contratto è avvenuto il 31 gennaio 2012) delle operazioni poste in essere ponesse dei dubbi sulla sussistenza di una preordinazione fraudolenta finalizzata alla distrazione dei beni, potendo invece ipotizzarsi che si fosse realizzata una fisiologica conseguenza di risoluzione di un contratto. D'altronde, non si rinviene nella sentenza impugnata alcuna risposta alle deduzioni difensive del D'Erchia con le quali si è fatto riferimento alle risultanze documentali, come specificamente riportate anche nel ricorso e nei motivi aggiunti in esame. 4.1.2. Fondati, peraltro, appaiono anche i rilievi delle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pignatelli in ordine alla sussistenza di vizi motivazionali nell'analisi delle risultanze probatorie, che avevano messo in evidenza come l'operazione dell'affitto di ramo d'azienda si era sviluppata su richiesta del D'Erchia, interessato a partecipare ad un'attività imprenditoriale diversificata da quella a lui propria, con prospettive di guadagno, trattandosi della produzione di un prodotto innovativo e di successo commerciale. Ancora una volta viene in rilievo la scansione temporale delle operazioni poste in essere e delle modalità con le quali il contratto di affitto fu annullato nel gennaio del 2012, prima della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], avvenuta nel giugno del 2012. In effetti, come risulta dalla stessa ricostruzione della sentenza in esame, al momento del fallimento i beni esistevano e appartenevano, giuridicamente ed economicamente, alla società fallita. La sentenza in esame sul punto ha trascurato che il curatore, pur consapevole dell'annullamento del contratto di affitto di ramo di azienda, non aveva tempestivamente attivato alcuna azione giudiziaria per il recupero dei beni; di certo, poi, i giudici di merito non hanno chiarito, alla luce delle censure difensive, se la materiale acquisizione dei beni (che sarebbe avvenuta solo dopo due anni dall'apertura del fallimento) sia stata causata da comportamenti attribuibili agli imputati e tali da renderne difficoltoso il rinvenimento o il recupero, posto che gli amministratori ed il liquidatore avevano fornito ampia giustificazione in merito alla collocazione degli stessi beni, informando immediatamente lo stesso curatore. 4.1.3. Sotto altro profilo, va evidenziato che enorme confusione rivelano i giudici di merito sulla natura del contratto stipulato tra la società fallita e la [OSCURATO:SOCIETA], facendo riferimento in alcuni passaggi alla "cessione" di azienda e in altri all'affitto di un ramo di azienda. Va allora rammentato che sia la cessione che l'affitto di un ramo di azienda non possono costituire di per sé condotte distrattive, anche se destinati ad assorbire l'intera capacità produttiva della società cedente; occorre, infatti, dimostrare che il contratto sia stipulato a fronte di un corrispettivo economico inadeguato oppure che il corrispettivo pattuito non sia stato effettivamente versato. Nel caso di specie, tali indici sintomatici non sono stati verificati, anche perché l'operazione si è conclusa - come si è detto- solo dopo alcuni mesi dalla stipula del contratto. 4.1.4. Sono fondate anche le deduzioni difensive secondo le quali non va trascurato che il patrimonio di una società non è di per sé intangibile, potendo configurarsi una sua diversa destinazione, qualificabile in termini di distrazione, solo se le sue componenti siano impiegate per finalità estranee all'oggetto sociale ovvero senza remunerazione. Va pure ricordato che la condotta distrattiva deve essere supportata dall'elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Entrambi i suindicati profili non vengono affrontati in maniera adeguata dalla sentenza impugnata, che si è limitata ad affermare, da un lato, che non risulta dimostrata la destinazione delle movimentazioni di denaro al fine di garantire gli adempimenti verso i creditori, dall'altro che tali movimentazioni, essendo prive di corrispondenza sinallagmatica, non potevano che essere ricondotte ad una finalità distrattiva, senza precisare, tuttavia, le ragioni per cui gli esborsi in questione debbano considerarsi estranei alle finalità dell'impresa. 4.1.5. La Corte territoriale ha trascurato completamente le deduzioni difensive, secondo le quali le operazioni poste in essere, lungi dal perseguire una finalità criminosa di depauperamento del patrimonio aziendale o arrecare pregiudizi nei confronti dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero di appropriarsi dei macchinari e della strumentazione necessaria alla produzione della lampada " Wave", rappresenterebbero una mera operazione commerciale, seppure caratterizzata da difficoltà, tra cui le inadempienze della società locatrice come contestate dal D'Erchia. Tra queste si annovera, innanzitutto, il rilascio del capannone di via della Transumanza a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria (e sottaciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; inadempienze che avevano condotto alla risoluzione del contratto di leasing da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è conseguito che il D'Erchia aveva dovuto lasciare il suddetto capannone e necessariamente spostare l'attività produttiva in un altro luogo - ubicato in Massafra, in [OSCURATO:PERSONA] - per poterla proseguire. La Corte d'appello, invece, mostra di aver travisato sul punto le risultanze processuali, sostenendo che «L'operazione afferente il magazzino [...] dà avvio alla distrazione dei beni [...]» (pag. 29), trascurando anche quanto sostenuto dalla difesa del D'Erchia ovvero che, laddove non fosse intervenuta l'ingiunzione al rilascio dell'immobile, i macchinari e le attrezzature della società locatrice sarebbero rimaste nella loro sede originaria, ossia nel capannone situato in via della Transumanza.4.1.5. Consegue a tutto quanto sopra evidenziato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dovendo procedersi a nuovo esame dell'ipotesi accusatoria di cui al capo di imputazione sub A), con valutazione specifica anche delle posizioni dei singoli imputati, tra cui il Miccoli e il Gentile, in relazione alle quali si rilevano evidenti carenze motivazionali. 4.2. Fondati sono pure i rilievi difensivi in ordine alla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B), formulata con contestazione alternativa. Va ricordato che l'art. 216, comma 1, n. 2 legge fai!. prevede due fattispecie alternative: - quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, alla quale è equiparata quella di omessa tenuta (anche parziale); tutte tali condotte (alternative) devono essere sorrette dal dolo specifico, vale a dire devono avere lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori; - quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nella specie si dovrebbe vertere nella prima ipotesi, dato che è stata rilevata l'omessa consegna della contabilità (pagg. 15-16 della sentenza di appello). Sennonché, la Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni difensive, in base alle quali si è sostenuto che, in seguito alla cessione in affitto del ramo di azienda, le scritture contabili erano state "trasferite" alla società [OSCURATO:SOCIETA] amministrata dal Miccoli, che le deteneva, in formato digitale, nei capannoni dove era stata portata anche la merce oggetto dell'imputazione di distrazione. Peraltro, dalle risultanze processuali è emerso che il curatore sapeva dove si trovassero le scritture contabili, sicché avrebbe avuto modo di averne copia, anche inoltrando la richiesta al Giudice delegato di "custodia presso terzi". Inoltre, la Corte territoriale ha omesso di considerare che non è sufficiente ad integrare il reato la mancata consegna delle scritture contabili, dovendo configurarsi anche l'elemento soggettivo del dolo specifico di creare pregiudizio ai creditori. Sul punto v'è totale assenza di motivazione, sicché anche con riferimento alla imputazione di b