CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n. 10995/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S. FRANCESCO D'ASSISI 33 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappre- senta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1/2024 emessa da CORTE D'APPELLO LECCE il 15.12.2023 Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 524 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previdenziale ed all’iva,