CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i t..:1 ì2,t sul ricorso 21490-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ,--------- Ric. 2021 n. 21490 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- R.G.21490/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha accolto l'eccezione di prescrizione proposta dall'INPS in relazione al credito contributivo dovuto da [OSCURATO:PERSONA], ingegnere, alla gestione separata in relazione ai proventi professionali relativi agli anni 2006 e 2010; ha invece confermato la prima sentenza quanto all'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno 2011; ha, inoltre, stabilito che le sanzioni civili da applicarsi alle predette annualità dovessero essere quelle conseguenti all'omissione contributiva e non già all'evasione (art.116, co.10, I. n.388 del 2000), non ravvisando una condotta dolosa in capo al debitore per la mancata compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente deduce "Violazione dell'art. 116, comma 8, lett.b), della legge n. 388/2000 e falsa applicazione dell'art. 116, comma 10, della medesima legge n. 388/2000"; rivendica l'applicazione della sanzione civile a titolo di evasione contributiva e non di omissione ai sensi della lettera b) della norma richiamata in epigrafe, attribuendo alla mancata compilazione del Quadro RR valore di occultamento doloso, senza che su ciò assuma rilievo la circostanza, evidenziata dalla Corte d'appello, che all'epoca dei fatti la quaestio iuris circa l'assoggettamento dei redditi a contribuzione presso la gestione separata INPS fosse ancora controversa; il Collegio riconvocatosi all'adunanza del 22 dicembre 2022 nella medesima composizione, ritenuto che non sussistano i presupposti di legge per pervenire ad una decisione nel giudizio camerale presso la Sesta Sezione, rinvia la causa alla Quarta Sezione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla Quarta Sezione. Così deciso