CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30828/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 16 febbraio 2026 il Tribunale di Roma,quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiararela nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nelprocedimento n. 23377/2019 R.G.N.R., nel quale egli è stato condannato allapena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa per il delittodi riciclaggio, e la nullità della relativa sentenza per non avere egli partecipato algiudizio, perché detenuto per altra causa e non tradotto in udienza.Il giudice ha rilevato che la condizione di detenzione dell'istante non è statamai comunicata nel procedimento in questione, né nel corso del giudizio di primogrado né in quello di secondo grado, tanto che egli, già nel giudizio di primogrado, venne dichiarato assente. Egli aveva nominato un difensore di fiducia,regolarmente citato per l'udienza di appello, a cui non partecipò venendosostituito da un difensore nominato d'ufficio, ma tale difensore non comunicòmai al giudice né lo stato di detenzione per altra causa del suo assistito, né unasua richiesta di partecipare all'udienza. Anche il decreto di citazione per ilgiudizio di appello è stato, perciò, notificato legittimamente, al difensore difiducia nominato nel corso del giudizio di primo grado e presso il quale l'imputatoaveva eletto il proprio domicilio, nell'atto di conferimento del mandato adimpugnare la sentenza.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per l'omessapartecipazione all'udienza dell'imputato, detenuto per altra causa.La detenzione per altra causa configura un legittimo impedimento acomparire dell'imputato, e il giudice ha l'obbligo di rinviare il procedimento edisporre la traduzione di questi, senza che egli o il suo difensore abbiano alcunonere di informare il giudice circa lo stato di restrizione. Al contrario, lagiurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice ha il dovere di valutareanche in chiave probabilistica l'eventuale sussistenza di tale impedimento. Lanullità derivante dalla violazione del diritto dell'imputato di partecipareall'udienza è assoluta e insanabile.Nel presente caso, l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per altracausa nel momento in cui è stato celebrato il giudizio di secondo grado, per cui laCorte di appello avrebbe dovuto attivarsi per consentirgli di partecipare alleudienze. L'ordinanza è errata perché respinge la sua eccezione affermando cheera suo onere chiedere di comparire, al fine di essere tradotto, mentre lasussistenza di un tale onere è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità,essendo in contrasto con i principi della Costituzione e della CEDU.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.420-bis cod. proc. pen.La dichiarazione di assenza dell'imputato, pronunciata nel giudizio di appello,è illegittima, perché non tiene conto del suo impedimento a comparire, ed eglinon aveva rinunciato a partecipare all'udienza.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge processuale,per l'omessa comunicazione della data di udienza all'imputato.Il decreto di citazione per il giudizio di appello fu notificato soltanto aldifensore di fiducia, impedendo così all'odierno ricorrente di essere informatodella pendenza del relativo procedimento e di poter chiedere di parteciparvi. Lanotifica personale è dovuta, in particolare, all'imputato detenuto, affinché possamanifestare tempestivamente la propria volontà di presenziare all'udienza.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso, dovendosi eventualmente chiedere la rescissione delgiudicato, in applicazione dei principi dettati dalla sentenza Sez. U, n. 15498 del26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01.4. In data 12/06/2026 il ricorrente ha depositato una memoria di replica allarequisitoria del Procuratore generale, con la quale sostiene la correttezza delrimedio esperito, cioè l’incidente di esecuzione, dal momento che ha eccepito lanullità assoluta della sentenza e del procedimento per l’omessa citazionedell’imputato, detenuto agli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la mancanza dispecificità. Secondo questa Corte, infatti, «È inammissibile il ricorso percassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto diimpugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimentocensurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591,comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n.39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv.286468; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).2. Il ricorrente richiama correttamente il principio secondo cui lo statodetentivo dell'imputato, anche se ristretto agli arresti domiciliari o per altracausa, costituisce un legittimo impedimento a comparire, che impone al giudicedi disporre la traduzione del soggetto, se necessario rinviando il procedimento adaltra data, avendo egli il diritto di essere messo in grado di partecipareall'udienza, a meno che vi rinunci volontariamente. L'art. 420-ter, commi 1 e 2,cod. proc. pen., stabilisce esplicitamente l'obbligo per il giudice di disporre anched'ufficio il rinvio dell'udienza qualora l'assenza dell'imputato, libero o detenuto,sia dovuta ad un legittimo impedimento; egli, inoltre, deve valutare l'esistenza diuna impossibilità di presentazione per un caso fortuito o per forza maggioreanche in chiave solo probabilistica.Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza Sez. U, n. 7635 del20/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806. Nel riportarne il dispositivo,però, il ricorrente ne omette una parte fondamentale, quella relativa allaconoscenza, da parte del giudice, di tale condizione dell'imputato. Il dispositivodi detta sentenza recita, infatti, che «La restrizione dell'imputato agli arrestidomiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudiceprocedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparireche impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzionedell'imputato stesso». Già la precedente sentenza Sez. U, n. 37483 del26/09/2006, Arena, Rv. 234599, analogamente stabiliva che «La conoscenza, daparte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato nepreclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso nonacconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti diassistervi», pur escludendo esplicitamente l'esistenza, a carico di quest'ultimo, diun onere di tempestiva comunicazione di tale impedimento.3. Entrambe le sentenze sopra citate, quindi, collegano l'obbligo di disporrela traduzione dell'imputato, se necessario rinviando l'udienza, alla conoscenzadello stato di detenzione da parte del giudice, o quanto meno alla presenza, neglidell'imputato sia dovuta ad uno stato di detenzione. La sentenza Sez. U,Costantino, sopra citata, al paragrafo 11 stabilisce esplicitamente che «Il giudiceche procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanzache l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione diqualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione,ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienzagià fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezzadella prima udienza e non sia possibile procedere utilmente all'emissionedell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso. Nel casoin cui, invece, tale condizione non emerga dagli atti non può che farsi caricoall'imputato correttamente citato, o al suo difensore, di comunicare la condizionedi restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accessoall'udienza. Invero, a fronte della certezza della corretta citazione, nel rispettodella previsione di cui all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., sarebbeimpensabile, sul piano funzionale, gravare l'ufficio che procede di ricerche negliistituti carcerari o presso gli uffici giudiziari in ordine allo stato di restrizione,carceraria o domiciliare, in tutti i casi in cui l'imputato, libero per il procedimentoin corso, non compaia». Anche una condizione di detenzione sopravvenuta nelcorso del procedimento obbliga il giudice a disporre la traduzione dell'imputato,al fine di consentirgli dei partecipare alle udienze, anche se egli in precedenza èstato dichiarato assente, ma tale obbligo sussiste purché di tale stato detentivo ilgiudice venga a conoscenza: come non vi è un onere dell'imputato di comunicaretale suo impedimento, così, secondo la giurisprudenza di legittimità, non puòonerarsi il giudice di procedere alle sue ricerche, qualora la citazione in giudiziosia stata regolarmente notificata e non emergano, dagli atti, circostanze chefacciano apparire probabile che l'assenza sia dovuta alla sua detenzione, giàpresente o sopravvenuta in corso di giudizio. Anche la sentenza Sez. 1, n.18146 del 11/02/2025, n.m., citata nel ricorso, ha infatti ritenuto corretta ladecisione dei giudici di merito di procedere in assenza dell'imputato, benché dagligiudizio di primo grado, perché non risultava da alcun elemento che talecondizione permanesse al momento della celebrazione di tale giudizio e di quellodi secondo grado, né la prosecuzione della detenzione era stata comunicata daldifensore di fiducia.L'ordinanza impugnata si è conformata all'insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in quanto ha evidenziato che, nel corso dell'interoprocedimento a carico del ricorrente, il suo stato detentivo non è stato maicomunicato, né da lui stesso né dal suo difensore di fiducia, né vi erano negli attielementi che facessero sospettare che la sua assenza fosse dovuta a taleimpedimento.4. L'esame degli atti, consentito a questa Corte quando, come in questocaso, sia dedotto un error in procedendo (vedi Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092), consente di verificare la correttezza dell'affermazionecontenuta nell'ordinanza: lo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, aseguito di una misura cautelare disposta il 09 giugno 2023, risulta essere statacomunicata solo al giudice dell'esecuzione, ma mai ai giudici del merito, edessendo il ricorrente detenuto dagli arresti domiciliari anche i certificati relativiad una eventuale restrizione in carcere, presenti negli atti, risultano negativi.Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente era stato dichiaratoassente e, pur essendo sopravvenuta, nel corso delle varie udienze, ladetenzione per altra causa, essa non venne mai comunicata, neppure daldifensore di fiducia presente alle udienze per mezzo di un sostituto da luinominato, per cui la relativa sentenza è stata emessa nei confronti dell'imputatodichiarandolo sempre libero e assente.Con atto datato 16 aprile 2024 e depositato al Tribunale il 17 aprile 2024 ilricorrente conferì al difensore di fiducia il mandato ad appellare la sentenzaemessa nei suoi confronti, senza menzionare alcuno stato detentivo, ed elesse ildomicilio presso lo studio di tale difensore. La citazione in giudizio per il grado diappello, pertanto, venne a lui notificata al domicilio eletto, non risultando daalcun atto o dichiarazione che egli fosse detenuto: tale citazione, pertanto, èstata effettuata in modo legittimo, in quanto è vero che, come ricorda ilricorrente, l'imputato detenuto ha diritto di ricevere personalmente la citazione,anche qualora abbia eletto il domicilio presso altre persone, ma il rispetto di talediritto presuppone sempre che lo stato di detenzione sia noto al giudice, perché alui comunicato o comunque emergente dagli atti (vedi Sez. U, n. 12778 del27/02/2020, S., Rv. 278869, che in motivazione subordina esplicitamente talediritto al fatto che lo stato di detenzione, se per altra causa, risulti dagli atti).La valutazione del giudice dell'esecuzione, contenuta nell'ordinanzaimpugnata, di una incolpevole ignoranza della predetta condizione dell'imputatoda parte del giudice di appello, appare pertanto corretta e logica, stantel'assenza, negli atti del procedimento, di qualunque elemento significativo in talsenso, ed avendo addirittura lo stesso imputato eletto il domicilio presso ildifensore di fiducia senza fare alcun riferimento ad una sua condizione didetenzione per altra causa. La citazione in giudizio è pertanto priva di vizi, ed èmanifestamente infondata l'affermazione, contenuta nel terzo motivo del ricorso,secondo cui essa sarebbe stata effettuata «esclusivamente al difensore difiducia», perché essa fu effettuata anche all'imputato, consegnandola al suodifensore quale domiciliatario.L'udienza del giudizio di appello, infine, venne svolta in presenza, stante larichiesta del difensore di partecipare alla discussione orale, ma né nella richiestadi trattazione orale, né alla relativa udienza, peraltro tenuta nominando undifensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia, non presentatosi, vennecomunicato lo stato detentivo dell'imputato, il quale neppure dichiarò mai divoler presenziare a tale udienza. Egli venne, perciò, legittimamente dichiaratoassente.5. Il ricorso non si confronta con tale ricostruzione dei fatti, contenutanell'ordinanza impugnata, né con la ratio della decisione del giudicedell'esecuzione, il quale ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità del giudizio diappello per il difetto di notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto eper la sua omessa traduzione in udienza nonostante tale condizione,evidenziando che il giudice di appello non è mai venuto a conoscenza dell'essereegli detenuto per altra causa, in quanto tale stato non emergeva dagli atti e lostesso imputato o il suo difensore non lo hanno mai comunicato, neppureformulando una richiesta di partecipare all'udienza pur avendone richiesto latrattazione orale, ed anzi eleggendo l'imputato il domicilio presso il propriodifensore di fiducia senza menzionare il suo stato di restrizione per altra causa.Il ricorso si limita, infatti, a ribadire i principi stabiliti dalla giurisprudenza dilegittimità e da quella sovranazionale in merito ai diritti di partecipazione ecomunicazione dell'imputato detenuto, peraltro non negati dall'ordinanzaimpugnata, ed omette sia di confrontarsi con il limite all'esercizio di tali diritti,stabilito dalle stesse sentenze che esso richiama, costituito dal fatto che ilgiudice abbia conoscenza dello stato di detenzione o che dagli atti emerga anchesolo la probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a tale causa, sia diindicare eventuali elementi che, a suo parere, introducevano quanto meno ildubbio della non volontarietà dell'assenza di questi dalle udienze.6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per mancanza dispecificità, essendo del tutto privo di correlazione con le ragioni della decisioneimpugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi perritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare ineuro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]