Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00008/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tgattzril Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] fr, J t iNcp.1 rt- rtIzi ha concluso chiedendo ,Gre.24-- ,- ja9 k.-11 (1-2Q C.-) le-U7UL Q.Q.

V, Q-AIA-CU:6f) J,S202,- NWo _Q_ a: u-t-k-Q-- CU.

ULX-C2- 3&f.31- e-QA-4 late-U.AA.A.Z... • 1ZAS25.2- A A.k ° Lik 1-52Q ql Q): iSQ-(2-e , 23 ‘4 (-0 • • . 0-4119.1LCAU.15%... 1: -JQ cQ LQA4 dj- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 giugno 2020 la Corte di appello dell'Aquila confermava la pronuncia resa in data 5.11.2018 dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di Penne, ne aveva violato le prescrizioni, allontanandosi da detto comune senza giustificato motivo e fuori dall'autorizzazione a recarsi presso [OSCURATO:PERSONA].D. di Pescara in orario predefinito, essendo stato rintracciato in Pescara alle ore 17,55, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, conseguentemente, era stato condannato, ritenuta la contestata recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la "manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza" impugnata, che si sarebbe limitata a ribadire le ragioni svolte nella pronuncia di primo grado e a "liquidare" frettolosamente le censure difensive, "seguendo un percorso deduttivo debole nelle argomentazioni".

Ha, in particolare, evidenziato che "la sottoposizione alla sorveglianza speciale in parola ha una mancanza fondamentale nella parte prescrittiva nella quale testualmente si legge alla pagina 2 e al punto n. 2 di fissare la propria dimora nel territorio del Comune e di farla conoscere all'Autorità di P.S."; e ha sostenuto che, poiché non sarebbe chiaro se il Belisario avesse fissato la propria dimora nel comune di Penne, la misura di prevenzione applicatagli "potrebbe apparire e avere valore di sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno".

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione della legge penale in relazione all'art. 545 codice di procedura penale".

Ha, in proposito, sostenuto che la pronuncia impugnata non sarebbe una "sentenza contestuale", nonostante l'indicazione riportata nella stessa e che "la presenza degli interessati alla lettura" sarebbe stata "di fatto impedita dall'emergenza sanitaria COVID - 19".

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione della legge penale per genericità, indeterminatezza del capo di imputazione in relazione alla mancata descrizione della condotta contestata all'imputato".2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive".

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richieste delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine.

E in vero, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 1, stesso codice, cioè nel caso di motivazione contestuale.

Nella fattispecie, subito dopo la lettura del dispositivo è stata data, altresì, lettura della motivazione su cui la sentenza è basata, come risulta sia dalla intestazione della pronuncia impugnata, in cui si legge "sentenza con motivazione contestuale", sia dal verbale dell'udienza del 25 giugno 2020 (celebrata alla presenza del difensore del Belisario, quest'ultimo assente per rinuncia), nel quale è stato attestato che il Presidente ha proceduto alla "lettura del dispositivo con contestuale motivazione, che viene allegato al presente verbale".

I motivi di impugnazione sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di appello dell'Aquila in data 18 luglio 2020.

Tanto premesso, è evidente che non sono state osservate le disposizioni del citato articolo 585 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione stessa a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), del codice di rito.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tgattzril Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] fr, J t iNcp.1 rt- rtIzi ha concluso chiedendo ,Gre.24-- ,- ja9 k.-11 (1-2Q C.-) le-U7UL Q.Q. V, Q-AIA-CU:6f) J,S202,- NWo _Q_ a: u-t-k-Q-- CU. ULX-C2- 3&f.31- e-QA-4 late-U.AA.A.Z... • 1ZAS25.2- A A.k ° Lik 1-52Q ql Q): iSQ-(2-e , 23 ‘4 (-0 • • . 0-4119.1LCAU.15%... 1: -JQ cQ LQA4 dj- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 giugno 2020 la Corte di appello dell'Aquila confermava la pronuncia resa in data 5.11.2018 dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di Penne, ne aveva violato le prescrizioni, allontanandosi da detto comune senza giustificato motivo e fuori dall'autorizzazione a recarsi presso [OSCURATO:PERSONA].D. di Pescara in orario predefinito, essendo stato rintracciato in Pescara alle ore 17,55, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, conseguentemente, era stato condannato, ritenuta la contestata recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la "manifesta illogicità e carenza di motivazione della sentenza" impugnata, che si sarebbe limitata a ribadire le ragioni svolte nella pronuncia di primo grado e a "liquidare" frettolosamente le censure difensive, "seguendo un percorso deduttivo debole nelle argomentazioni". Ha, in particolare, evidenziato che "la sottoposizione alla sorveglianza speciale in parola ha una mancanza fondamentale nella parte prescrittiva nella quale testualmente si legge alla pagina 2 e al punto n. 2 di fissare la propria dimora nel territorio del Comune e di farla conoscere all'Autorità di P.S."; e ha sostenuto che, poiché non sarebbe chiaro se il Belisario avesse fissato la propria dimora nel comune di Penne, la misura di prevenzione applicatagli "potrebbe apparire e avere valore di sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione della legge penale in relazione all'art. 545 codice di procedura penale". Ha, in proposito, sostenuto che la pronuncia impugnata non sarebbe una "sentenza contestuale", nonostante l'indicazione riportata nella stessa e che "la presenza degli interessati alla lettura" sarebbe stata "di fatto impedita dall'emergenza sanitaria COVID - 19". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione della legge penale per genericità, indeterminatezza del capo di imputazione in relazione alla mancata descrizione della condotta contestata all'imputato".2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive". 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richieste delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine. E in vero, a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 1, stesso codice, cioè nel caso di motivazione contestuale. Nella fattispecie, subito dopo la lettura del dispositivo è stata data, altresì, lettura della motivazione su cui la sentenza è basata, come risulta sia dalla intestazione della pronuncia impugnata, in cui si legge "sentenza con motivazione contestuale", sia dal verbale dell'udienza del 25 giugno 2020 (celebrata alla presenza del difensore del Belisario, quest'ultimo assente per rinuncia), nel quale è stato attestato che il Presidente ha proceduto alla "lettura del dispositivo con contestuale motivazione, che viene allegato al presente verbale". I motivi di impugnazione sono stati depositati presso la Cancelleria della Corte di appello dell'Aquila in data 18 luglio 2020. Tanto premesso, è evidente che non sono state osservate le disposizioni del citato articolo 585 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione stessa a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), del codice di rito. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 ottobr
Sentenza Cassazione n. 00008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris