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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 21941/2026

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sorveglianza di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di concessione di una misuraalternativa alla detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], attualmentedetenuto agli arresti domiciliari esecutivi per l'espiazione di una condanna per idelitti di detenzione e cessione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficialecommessi il 17/03/2023, e libero sospeso in relazione all'esecuzione di unacondanna per un delitto di ricettazione commesso il 21/07/2022.Il Tribunale ha rilevato che l'istante ha già usufruito della detenzionedomiciliare, concessa in data 27 giugno 2023, ma in seguito ha continuato adelinquere, come risulta dal certificato dei carichi pendenti, commettendo ancheil reato di evasione, peraltro da lui commesso già in data 24/02/2020.

Haritenuto, perciò, le misure alternative alla detenzione inidonee a prevenire ilpericolo di recidiva.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo,con il quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza.Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la misura degli arrestidomiciliari, con autorizzazione al lavoro esterno, è in vigore dal giugno 2023 eche la loro violazione, commettendo il delitto di evasione, si sarebbe verificatanel gennaio 2024.

Nei successivi due anni da tale violazione egli ha sempreosservato le prescrizioni della misura in atto, manifestando così evidenti segni diresipiscenza e di evoluzione positiva della personalità.

La sua condotta, duranteil periodo di espiazione della pena, è stata valutata positivamente dal magistratodi sorveglianza, che gli ha concesso la liberazione anticipata.

Il diniego di unamisura alternativa alla detenzione interromperebbe, di fatto, tale percorso dievoluzione positiva, a breve distanza dalla scadenza della pena per la condanna3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

La concessione di una misura alternativa alla detenzione carcerariarichiede sempre, da parte del Tribunale di sorveglianza, una attenta valutazionedella idoneità della stessa non solo a contribuire alla rieducazione del reo, maanche a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, essendo tali criteristabiliti entrambi dall'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione diognuna delle misure richieste dal ricorrente.Il Tribunale di sorveglianza ha effettuato tale valutazione, rilevando che lacondotta tenuta dal ricorrente dopo la concessione della detenzione domiciliare,avvenuta in data 27/06/2023, non è stata esente da rilievi negativi, avendo eglicommesso, dopo pochi mesi, il delitto di evasione, così reiterando una condottadi reato già tenuta in precedenza, essendo stato condannato per un analogodelitto commesso in data 24/02/2020.

La valutazione che tale reato, stanti lesue caratteristiche, dimostri che, anche dopo l'ottenimento del beneficio, ilricorrente non ha manifestato resipiscenza ed evoluzione positiva dellapersonalità, ma al contrario ha continuato ad evidenziare la propria difficoltà adautocontenersi e a rispettare le prescrizioni che accompagnano una misuraalternativa alla detenzione, è pertanto logica e non contraddittoria, nonchéconforme ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di misure alternativealla detenzione, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alleprobabilità di esito favorevole della misura allorché il giudice di merito abbiaaccertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base deiprecedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del18/06/2021, Rv. 282146).L'affermazione del ricorrente, secondo cui la valutazione del Tribunale disorveglianza contrasta con quella del magistrato di sorveglianza, che gli haconcesso la liberazione anticipata, evidentemente dando una valutazione positivaal suo percorso detentivo, non è condivisibile, stante la diversità di questoistituto rispetto alla concessione di una misura alternativa che, come sopraricordato, richiede la formulazione di una prognosi positiva circa la capacità diastenersi dal commettere nuovi reati.Il ricorrente, di fatto, non indica alcuna manifesta illogicità ocontraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questaCorte una diversa valutazione circa l'insussistenza di un pericolo di recidiva, incontrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità puòsolo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.,ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se nonviziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Il Tribunale, infatti, haapplicato in modo corretto e non manifestamente illogico il principio ribaditocostantemente da questa Corte, secondo cui «In tema di concessione di misurealternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando sianoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di unanon irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità conambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.276213), in quanto ha valutato gravi e significative, in termini negativi, leripetute violazioni dell'art. 385 cod. pen., ritenendole dimostrative di una fortepropensione a commettere nuovi delitti e di una complessiva inaffidabilità delricorrente.3.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di concessione di una misuraalternativa alla detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], attualmentedetenuto agli arresti domiciliari esecutivi per l'espiazione di una condanna per idelitti di detenzione e cessione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficialecommessi il 17/03/2023, e libero sospeso in relazione all'esecuzione di unacondanna per un delitto di ricettazione commesso il 21/07/2022.Il Tribunale ha rilevato che l'istante ha già usufruito della detenzionedomiciliare, concessa in data 27 giugno 2023, ma in seguito ha continuato adelinquere, come risulta dal certificato dei carichi pendenti, commettendo ancheil reato di evasione, peraltro da lui commesso già in data 24/02/2020. Haritenuto, perciò, le misure alternative alla detenzione inidonee a prevenire ilpericolo di recidiva.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo,con il quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza.Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la misura degli arrestidomiciliari, con autorizzazione al lavoro esterno, è in vigore dal giugno 2023 eche la loro violazione, commettendo il delitto di evasione, si sarebbe verificatanel gennaio 2024. Nei successivi due anni da tale violazione egli ha sempreosservato le prescrizioni della misura in atto, manifestando così evidenti segni diresipiscenza e di evoluzione positiva della personalità. La sua condotta, duranteil periodo di espiazione della pena, è stata valutata positivamente dal magistratodi sorveglianza, che gli ha concesso la liberazione anticipata. Il diniego di unamisura alternativa alla detenzione interromperebbe, di fatto, tale percorso dievoluzione positiva, a breve distanza dalla scadenza della pena per la condanna3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoriadi inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. La concessione di una misura alternativa alla detenzione carcerariarichiede sempre, da parte del Tribunale di sorveglianza, una attenta valutazionedella idoneità della stessa non solo a contribuire alla rieducazione del reo, maanche a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, essendo tali criteristabiliti entrambi dall'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione diognuna delle misure richieste dal ricorrente.Il Tribunale di sorveglianza ha effettuato tale valutazione, rilevando che lacondotta tenuta dal ricorrente dopo la concessione della detenzione domiciliare,avvenuta in data 27/06/2023, non è stata esente da rilievi negativi, avendo eglicommesso, dopo pochi mesi, il delitto di evasione, così reiterando una condottadi reato già tenuta in precedenza, essendo stato condannato per un analogodelitto commesso in data 24/02/2020. La valutazione che tale reato, stanti lesue caratteristiche, dimostri che, anche dopo l'ottenimento del beneficio, ilricorrente non ha manifestato resipiscenza ed evoluzione positiva dellapersonalità, ma al contrario ha continuato ad evidenziare la propria difficoltà adautocontenersi e a rispettare le prescrizioni che accompagnano una misuraalternativa alla detenzione, è pertanto logica e non contraddittoria, nonchéconforme ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di misure alternativealla detenzione, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alleprobabilità di esito favorevole della misura allorché il giudice di merito abbiaaccertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base deiprecedenti penali e delle pendenze giudiziarie» (Sez. 1, n. 38953 del18/06/2021, Rv. 282146).L'affermazione del ricorrente, secondo cui la valutazione del Tribunale disorveglianza contrasta con quella del magistrato di sorveglianza, che gli haconcesso la liberazione anticipata, evidentemente dando una valutazione positivaal suo percorso detentivo, non è condivisibile, stante la diversità di questoistituto rispetto alla concessione di una misura alternativa che, come sopraricordato, richiede la formulazione di una prognosi positiva circa la capacità diastenersi dal commettere nuovi reati.Il ricorrente, di fatto, non indica alcuna manifesta illogicità ocontraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questaCorte una diversa valutazione circa l'insussistenza di un pericolo di recidiva, incontrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità puòsolo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.,ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se nonviziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il Tribunale, infatti, haapplicato in modo corretto e non manifestamente illogico il principio ribaditocostantemente da questa Corte, secondo cui «In tema di concessione di misurealternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando sianoemersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsialle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di unanon irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità conambienti delinquenziali di elevato livello». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv.276213), in quanto ha valutato gravi e significative, in termini negativi, leripetute violazioni dell'art. 385 cod. pen., ritenendole dimostrative di una fortepropensione a commettere nuovi delitti e di una complessiva inaffidabilità delricorrente.3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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