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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 17501/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7456/2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 96/12/13 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il „2l/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il 18 dicembre 2009 l'Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per recupero tassazione IRPEG relativamente all'anno di imposta 2002.

L'accertamento traeva origine da una verifica svolta presso la società (allora denominata [OSCURATO:SOCIETA].), dalla quale era emerso che essa aveva svalutato le sue partecipazioni nella società britannica Peoplesound.com Ltd in misura eccedente la quota ammessa, per effetto di una rettifica del valore negativo del patrimonio netto iniziale; da ciò era conseguita la ripresa a tassazione di quanto dedotto fiscalmente a tale titolo.

Inoltre, nella dichiarazione dei redditi era stata apposta una variazione negativa conseguente ad accantonamento al "Fondo per rischi ed oneri - svalutazione partecipazioni" per un ammontare non fiscalmente consentito, perché non espressamente previsto dalla legge, e quindi non deducibile.

I recuperi a tassazione complessivamente operati in conseguenza di tali rilievi avevano comportato la riduzione della perdita fiscale dichiarata dalla società da C 10.899.190,00 ad C 2.519.790,00.

2. La società contribuente impugnò l'avviso davanti alla C.T.P. di Torino, che accolse il ricorso quanto alla deducibilità della svalutazione; il ricorso fu invece respinto per il restante profilo, in relazione al quale la C.T.P. ridusse comunque l'importo da recuperare alla cifra di C 789.949,00, importo del quale la stessa contribuente aveva affermato la non deducibilità con una propria dichiarazione integrativa.

3. La sentenza di primo grado, appellata dall'amministrazione, fu confermata dalla C.T.R. del Piemonte.In ordine alla svalutazione della partecipazione, la sentenza d'appello ritenne che [OSCURATO:SOCIETA] avesse rispettato le condizioni previste dal t.u.i.r. ovvero la proporzionalità della svalutazione in rapporto alle riduzioni del patrimonio netto della partecipata e la confrontabilità dei valori attraverso meccanismi di omogeneizzazione; circa il restante profilo, respinse gli assunti dell'amministrazione, secondo la quale la società non aveva documentato la variazione in dichiarazione relativa all'accantonamento nel fondo, ritenendo sufficienti, a tal fine, il fatto che tali documenti fossero custoditi dalla stessa Amministrazione o dall'[OSCURATO:PERSONA] della contribuente e la dichiarazione integrativa dalla medesima prodotta.

4. Detta sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l'intimata non ha svolto difese in questa sede.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 61 e 66 t.u.i.r e dell'art. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 209, conv. nella

I. n. 265/2002.

Al riguardo, osserva anzitutto che le richiamate disposizioni del t.u.i.r. sulla valutazione delle partecipazioni, nel testo vigente ratione temporis (anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12/12/2003, n. 344), imponevano di confrontare i patrimoni netti contabili delle società partecipate, come risultanti dai bilanci regolarmente approvati all'esercizio antecedente all'acquisto delle azioni e all'ultimo esercizio, escludendo i versamenti e le remissioni di debito effettuati dai soci ed aggiungendo il valore degli accantonamenti indeducibili, delle quote di avviamento indeducibili e delle riserve di utili distribuite.

Assume, quindi, che la C.T.R. si sarebbe discostata da tali disposizioni, avendo inserito, nel calcolo del patrimonio netto iniziale della partecipata Peoplesound.com Ltd, anche un evento successivo alla data di chiusura del bilancio al 31 marzo 2001, vale a dire la conversione in azioni di un prestito obbligazionario, in mancanza del quale il rapporto fra i patrimoni netti non avrebbe dato luogo ad alcuna svalutazione.

Deduce, infine, che il ricorso a siffatta tecnica (cd. di omogeneizzazione), nell'ottica contabile civilistica di svalutare prudenzialmente le poste dell'attivo, non è contemplato dalla normativa tributaria — ma unicamente da due circolari ministeriali con funzione interpretativa — così da non assumere alcuna rilevanza fiscale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del criterio dell'onere della prova, in relazione al capo della sentenza impugnata concernente gli accantonamenti al "Fondo per rischi ed oneri - svalutazione partecipazioni".

Sul punto, la C.T.R. avrebbe errato nel non ritenere onerata la contribuente di allegare gli atti e i documenti necessari a dimostrare il fatto che nel novero delle variazioni in aumento da lei dichiarate fossero confluite anche quelle relative al fondo in questione.

3. Il terzo motivo agita identica questione, formulata dalla ricorrente in via alternativa con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., avuto riguardo alla possibile natura sostanziale dell'art. 2697 cod. civ.

4. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza impugnata "sarebbe incorsa nel vizio di insufficiente motivazione in ordine al fatto della sussistenza della prova che nell'ambito delle variazioni in aumento [...] siano comprese quelle per la svalutazione delle partecipazioni".

5. Il primo motivo non è fondato.5.1.

Com'è noto, in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 344/2003, la valutazione fiscale dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri era disciplinata dal t.u.i.r.

In particolare, l'art. 61, comma 3, lett. b), disponeva — ai fini dell'applicazione dell'art. 59, per l'individuazione del limite minimo fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni — che quest'ultimo fosse stabilito "riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo [59] in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite".

Dette disposizioni venivano poi richiamate dall'art. 66, comma 1- bis, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

La disciplina applicabile impone, pertanto, un raffronto fra i patrimoni netti contabili delle società partecipate, come risultanti dal raffronto fra il bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni sono acquistate e a quello relativo all'ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata l'operazione di valutazione da parte della società partecipante.

5.2. Sempre ai fini di tale confronto, l'art. 61, comma 5, t.u.i.r. disponeva che nella determinazione del valore minimo dei titoli non si doveva tener conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.

Ed invero, in tali ipotesi, come ha precisato la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 20 febbraio 2004, avente ad oggetto «Redditi di impresa - Valutazione dei titoli - Valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri - Omogeneizzazione dei patrimoni di riferimento», occorre rendere omogenei i due patrimoni oggetto di confronto, decrementando il patrimonio netto finale di un importo pari all'ammontare dei versamenti e delle eventuali remissioni di debito effettuate dai soci a copertura delle perdite.

5.3. Ma quella presa in esame dal legislatore con la disposizione appena menzionata non è l'unica ipotesi nella quale possano intervenire — durante il periodo compreso fra i due bilanci in questione — variazioni patrimoniali che incidano sui valori in esame e che rendano opportuna una rettifica dei patrimoni netti; possono aver luogo, infatti, anche altre operazioni sul capitale che consigliano di procedere ad una rettifica dei patrimoni netti al fine di renderli omogenei.

A tale ultimo riguardo, tuttavia, le legge non fornisce alcuna specifica indicazione; e ciò ha dato origine alla tesi, largamente condivisa in dottrina ed accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. ad es.

Cass. n. 5005/2022), secondo la quale, al fine di rendere concretamente operanti le disposizioni legislative sulla valutazione fiscale delle partecipazioni, è necessario consentire una comparazione fra i netti patrimoniali che si avvalga degli opportuni meccanismi di omogeneizzazione, atti a sterilizzare gli effetti delle operazioni sul capitale intervenute nel periodo considerato.

E tale tesi, a ben vedere, trae conforto anche da posizioni assunte dalla stessa amministrazione finanziaria.

Si fa riferimento, in tal senso, agli atti richiamati nel ricorso (la risoluzione ministeriale del 9 aprile 1979, prot. 391, che affermava la necessità di rendere effettivamente comparabili i patrimoni da confrontare, e la circolare n. 350860 del 1957, che prescriveva di tenere in considerazione ogni variazione di capitale al fine di determinare il patrimonio netto); ma anche alla più recente circolare n. 8 del 20 febbraio 2004, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omogeneizzazione consente di raggiungere lo scopo di cui all'articolo 61 t.u.i.r., in particolare quando, nel periodo di osservazione, siano intervenute variazioni patrimoniali derivanti da apporti di capitali, rettificando in aumento il bilancio anteriore all'acquisto.

In tali casi, ha specificato infatti la menzionata circolare, "in assenza di un'espressa previsione normativa che individui il patrimonio netto su cui effettuare le rettifiche, si ritiene corretto adottare una tecnica di omogeneizzazione che incrementi il patrimonio netto iniziale".

5.4. La sentenza impugnata, che ha ricondotto a tale meccanismo la rettifica in aumento del patrimonio netto iniziale della partecipata operata dalla società contribuente in considerazione di un evento successivo alla chiusura del bilancio, vale a dire la conversione in azioni di un prestito obbligazionario, appare così conforme allo scopo della normativa regolatrice, che è quello di tracciare una disciplina fiscale delle partecipazioni in termini ancorati all'effettivo valore delle stesse.

Ne consegue il rigetto del motivo.

6. Il secondo ed il terzo motivo vanno scrutinati congiuntamente in quanto connessi; entrambi, infatti, concernono un'asserita violazione della regola enunciata dall'art. 2697 cod. civ., che la ricorrente riferisce, alternativamente, ad un vizio di nullità della sentenza o ad una violazione di legge.

6.1. Conviene, al riguardo, richiamare il contenuto della sentenza impugnata.

La C.T.R., infatti — dopo aver osservato che l'amministrazione aveva eccepito la carenza di documentazione in ordine alla variazione in dichiarazione operata dalla ricorrente — ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna produzione in tal senso, essendo sufficiente la conservazione dei documenti "nei dossier che, di regola, l'Amministrazione o l'[OSCURATO:PERSONA] della contribuente custodiscono" e nei quali "si possono reperire le singole componenti della ripresa fiscale"; in ogni caso, la C.T.R. ha attribuito rilievo alla circostanza della presentazione, da parte della contribuente, di una dichiarazione integrativa a sé sfavorevole, con la quale l'entità della posta negativa veniva ridimensionata.

Il giudice d'appello, pertanto, non ha addossato all'amministrazione l'onere della prova circa la validità della variazione negativa, ma ha ritenuto che lo stesso fosse stato assolto dalla contribuente, seppur con mezzi diversi da quelli evocati dalla ricorrente.

6.2. Sul punto, questa Corte ha affermato da tempo (v. fra le altre Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 15107/2013) che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata.

Quando, invece, oggetto di censura è la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, l'unico sindacato consentito è quello previsto dal numero 5 del medesimo art. 360: sindacato, detto ultimo, che non può però essere accordato alla ricorrente in questa sede ai sensi dell'art. 348-ter, comma quarto, cod. proc. civ., poiché sulla sufficienza della dichiarazione integrativa si era espresso, nello stesso senso, anche il giudice di primo grado.

Pertanto, anche ove vagliate nell'unico tono consentito, le censure vanno dichiarate inammissibili.

7. È inammissibile anche il quarto motivo.

Anzitutto, esso è formulato con modalità che si discostano dal dettato normativo, poiché la ricorrente non si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo, ma dell'insufficiente motivazione al riguardo; la difformità è sostanziale, poiché nel prosieguo del ricorso neppure viene indicato il "fatto" storico, controverso e decisivo, di cui si contesta l'omesso esame, che invece occorre specificamente allegare perché la censura possa essere validamente scrutinata (Cass. n. 23238/2017; Cass. n. 17761/2016).

In ogni caso, la ricorrente appare piuttosto contestare le valutazioni operate dalla C.T.R. in punto alla prova della veridicità della variazione negativa; ma, al riguardo, vanno ribadite le considerazioni di cui al punto che precede circa l'inammissibilità di una tale doglianza in questa sede.

8. Il ricorso è dunqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7456/2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 96/12/13 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il „2l/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 18 dicembre 2009 l'Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per recupero tassazione IRPEG relativamente all'anno di imposta 2002. L'accertamento traeva origine da una verifica svolta presso la società (allora denominata [OSCURATO:SOCIETA].), dalla quale era emerso che essa aveva svalutato le sue partecipazioni nella società britannica Peoplesound.com Ltd in misura eccedente la quota ammessa, per effetto di una rettifica del valore negativo del patrimonio netto iniziale; da ciò era conseguita la ripresa a tassazione di quanto dedotto fiscalmente a tale titolo. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi era stata apposta una variazione negativa conseguente ad accantonamento al "Fondo per rischi ed oneri - svalutazione partecipazioni" per un ammontare non fiscalmente consentito, perché non espressamente previsto dalla legge, e quindi non deducibile. I recuperi a tassazione complessivamente operati in conseguenza di tali rilievi avevano comportato la riduzione della perdita fiscale dichiarata dalla società da C 10.899.190,00 ad C 2.519.790,00. 2. La società contribuente impugnò l'avviso davanti alla C.T.P. di Torino, che accolse il ricorso quanto alla deducibilità della svalutazione; il ricorso fu invece respinto per il restante profilo, in relazione al quale la C.T.P. ridusse comunque l'importo da recuperare alla cifra di C 789.949,00, importo del quale la stessa contribuente aveva affermato la non deducibilità con una propria dichiarazione integrativa. 3. La sentenza di primo grado, appellata dall'amministrazione, fu confermata dalla C.T.R. del Piemonte.In ordine alla svalutazione della partecipazione, la sentenza d'appello ritenne che [OSCURATO:SOCIETA] avesse rispettato le condizioni previste dal t.u.i.r. ovvero la proporzionalità della svalutazione in rapporto alle riduzioni del patrimonio netto della partecipata e la confrontabilità dei valori attraverso meccanismi di omogeneizzazione; circa il restante profilo, respinse gli assunti dell'amministrazione, secondo la quale la società non aveva documentato la variazione in dichiarazione relativa all'accantonamento nel fondo, ritenendo sufficienti, a tal fine, il fatto che tali documenti fossero custoditi dalla stessa Amministrazione o dall'[OSCURATO:PERSONA] della contribuente e la dichiarazione integrativa dalla medesima prodotta. 4. Detta sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l'intimata non ha svolto difese in questa sede. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 61 e 66 t.u.i.r e dell'art. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 209, conv. nella I. n. 265/2002. Al riguardo, osserva anzitutto che le richiamate disposizioni del t.u.i.r. sulla valutazione delle partecipazioni, nel testo vigente ratione temporis (anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 12/12/2003, n. 344), imponevano di confrontare i patrimoni netti contabili delle società partecipate, come risultanti dai bilanci regolarmente approvati all'esercizio antecedente all'acquisto delle azioni e all'ultimo esercizio, escludendo i versamenti e le remissioni di debito effettuati dai soci ed aggiungendo il valore degli accantonamenti indeducibili, delle quote di avviamento indeducibili e delle riserve di utili distribuite. Assume, quindi, che la C.T.R. si sarebbe discostata da tali disposizioni, avendo inserito, nel calcolo del patrimonio netto iniziale della partecipata Peoplesound.com Ltd, anche un evento successivo alla data di chiusura del bilancio al 31 marzo 2001, vale a dire la conversione in azioni di un prestito obbligazionario, in mancanza del quale il rapporto fra i patrimoni netti non avrebbe dato luogo ad alcuna svalutazione. Deduce, infine, che il ricorso a siffatta tecnica (cd. di omogeneizzazione), nell'ottica contabile civilistica di svalutare prudenzialmente le poste dell'attivo, non è contemplato dalla normativa tributaria — ma unicamente da due circolari ministeriali con funzione interpretativa — così da non assumere alcuna rilevanza fiscale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione del criterio dell'onere della prova, in relazione al capo della sentenza impugnata concernente gli accantonamenti al "Fondo per rischi ed oneri - svalutazione partecipazioni". Sul punto, la C.T.R. avrebbe errato nel non ritenere onerata la contribuente di allegare gli atti e i documenti necessari a dimostrare il fatto che nel novero delle variazioni in aumento da lei dichiarate fossero confluite anche quelle relative al fondo in questione. 3. Il terzo motivo agita identica questione, formulata dalla ricorrente in via alternativa con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., avuto riguardo alla possibile natura sostanziale dell'art. 2697 cod. civ. 4. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza impugnata "sarebbe incorsa nel vizio di insufficiente motivazione in ordine al fatto della sussistenza della prova che nell'ambito delle variazioni in aumento [...] siano comprese quelle per la svalutazione delle partecipazioni". 5. Il primo motivo non è fondato.5.1. Com'è noto, in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 344/2003, la valutazione fiscale dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri era disciplinata dal t.u.i.r. In particolare, l'art. 61, comma 3, lett. b), disponeva — ai fini dell'applicazione dell'art. 59, per l'individuazione del limite minimo fiscalmente riconosciuto alle partecipazioni — che quest'ultimo fosse stabilito "riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo [59] in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite". Dette disposizioni venivano poi richiamate dall'art. 66, comma 1- bis, per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie. La disciplina applicabile impone, pertanto, un raffronto fra i patrimoni netti contabili delle società partecipate, come risultanti dal raffronto fra il bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in cui le partecipazioni sono acquistate e a quello relativo all'ultimo esercizio rispetto al quale viene effettuata l'operazione di valutazione da parte della società partecipante. 5.2. Sempre ai fini di tale confronto, l'art. 61, comma 5, t.u.i.r. disponeva che nella determinazione del valore minimo dei titoli non si doveva tener conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente. Ed invero, in tali ipotesi, come ha precisato la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 20 febbraio 2004, avente ad oggetto «Redditi di impresa - Valutazione dei titoli - Valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri - Omogeneizzazione dei patrimoni di riferimento», occorre rendere omogenei i due patrimoni oggetto di confronto, decrementando il patrimonio netto finale di un importo pari all'ammontare dei versamenti e delle eventuali remissioni di debito effettuate dai soci a copertura delle perdite. 5.3. Ma quella presa in esame dal legislatore con la disposizione appena menzionata non è l'unica ipotesi nella quale possano intervenire — durante il periodo compreso fra i due bilanci in questione — variazioni patrimoniali che incidano sui valori in esame e che rendano opportuna una rettifica dei patrimoni netti; possono aver luogo, infatti, anche altre operazioni sul capitale che consigliano di procedere ad una rettifica dei patrimoni netti al fine di renderli omogenei. A tale ultimo riguardo, tuttavia, le legge non fornisce alcuna specifica indicazione; e ciò ha dato origine alla tesi, largamente condivisa in dottrina ed accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. ad es. Cass. n. 5005/2022), secondo la quale, al fine di rendere concretamente operanti le disposizioni legislative sulla valutazione fiscale delle partecipazioni, è necessario consentire una comparazione fra i netti patrimoniali che si avvalga degli opportuni meccanismi di omogeneizzazione, atti a sterilizzare gli effetti delle operazioni sul capitale intervenute nel periodo considerato. E tale tesi, a ben vedere, trae conforto anche da posizioni assunte dalla stessa amministrazione finanziaria. Si fa riferimento, in tal senso, agli atti richiamati nel ricorso (la risoluzione ministeriale del 9 aprile 1979, prot. 391, che affermava la necessità di rendere effettivamente comparabili i patrimoni da confrontare, e la circolare n. 350860 del 1957, che prescriveva di tenere in considerazione ogni variazione di capitale al fine di determinare il patrimonio netto); ma anche alla più recente circolare n. 8 del 20 febbraio 2004, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omogeneizzazione consente di raggiungere lo scopo di cui all'articolo 61 t.u.i.r., in particolare quando, nel periodo di osservazione, siano intervenute variazioni patrimoniali derivanti da apporti di capitali, rettificando in aumento il bilancio anteriore all'acquisto. In tali casi, ha specificato infatti la menzionata circolare, "in assenza di un'espressa previsione normativa che individui il patrimonio netto su cui effettuare le rettifiche, si ritiene corretto adottare una tecnica di omogeneizzazione che incrementi il patrimonio netto iniziale". 5.4. La sentenza impugnata, che ha ricondotto a tale meccanismo la rettifica in aumento del patrimonio netto iniziale della partecipata operata dalla società contribuente in considerazione di un evento successivo alla chiusura del bilancio, vale a dire la conversione in azioni di un prestito obbligazionario, appare così conforme allo scopo della normativa regolatrice, che è quello di tracciare una disciplina fiscale delle partecipazioni in termini ancorati all'effettivo valore delle stesse. Ne consegue il rigetto del motivo. 6. Il secondo ed il terzo motivo vanno scrutinati congiuntamente in quanto connessi; entrambi, infatti, concernono un'asserita violazione della regola enunciata dall'art. 2697 cod. civ., che la ricorrente riferisce, alternativamente, ad un vizio di nullità della sentenza o ad una violazione di legge. 6.1. Conviene, al riguardo, richiamare il contenuto della sentenza impugnata. La C.T.R., infatti — dopo aver osservato che l'amministrazione aveva eccepito la carenza di documentazione in ordine alla variazione in dichiarazione operata dalla ricorrente — ha ritenuto che non fosse necessaria alcuna produzione in tal senso, essendo sufficiente la conservazione dei documenti "nei dossier che, di regola, l'Amministrazione o l'[OSCURATO:PERSONA] della contribuente custodiscono" e nei quali "si possono reperire le singole componenti della ripresa fiscale"; in ogni caso, la C.T.R. ha attribuito rilievo alla circostanza della presentazione, da parte della contribuente, di una dichiarazione integrativa a sé sfavorevole, con la quale l'entità della posta negativa veniva ridimensionata. Il giudice d'appello, pertanto, non ha addossato all'amministrazione l'onere della prova circa la validità della variazione negativa, ma ha ritenuto che lo stesso fosse stato assolto dalla contribuente, seppur con mezzi diversi da quelli evocati dalla ricorrente. 6.2. Sul punto, questa Corte ha affermato da tempo (v. fra le altre Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 15107/2013) che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata. Quando, invece, oggetto di censura è la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, l'unico sindacato consentito è quello previsto dal numero 5 del medesimo art. 360: sindacato, detto ultimo, che non può però essere accordato alla ricorrente in questa sede ai sensi dell'art. 348-ter, comma quarto, cod. proc. civ., poiché sulla sufficienza della dichiarazione integrativa si era espresso, nello stesso senso, anche il giudice di primo grado. Pertanto, anche ove vagliate nell'unico tono consentito, le censure vanno dichiarate inammissibili. 7. È inammissibile anche il quarto motivo. Anzitutto, esso è formulato con modalità che si discostano dal dettato normativo, poiché la ricorrente non si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo, ma dell'insufficiente motivazione al riguardo; la difformità è sostanziale, poiché nel prosieguo del ricorso neppure viene indicato il "fatto" storico, controverso e decisivo, di cui si contesta l'omesso esame, che invece occorre specificamente allegare perché la censura possa essere validamente scrutinata (Cass. n. 23238/2017; Cass. n. 17761/2016). In ogni caso, la ricorrente appare piuttosto contestare le valutazioni operate dalla C.T.R. in punto alla prova della veridicità della variazione negativa; ma, al riguardo, vanno ribadite le considerazioni di cui al punto che precede circa l'inammissibilità di una tale doglianza in questa sede. 8. Il ricorso è dunqu
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