CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05951/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14037/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Caltanissetta emesso nel proc. iscritto al n. R.G.C. 124/2023 in data 7.12.2023, pubblicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato a mezzo pec il 12.12.2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle parti ricorrenti, in solido, le quali hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna le parti ricorrenti al pagamento, in solido fra loro e in favore del Ministero controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.400,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 27 febbraio 2025 I