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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11953/2024

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/04/2023 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate in data 14 dicembre 2023 dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Milano che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale - perché, in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]" dal 09 agosto 2016 al fallimento, dichiarato in data 22 dicembre 2017, al fine di realizzare un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, occultava la documentazione contabile e societaria, omettendo di consegnarla al curatore, così non consentendo la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari — e lo ha assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, per non aver commesso il fatto.

2. La difesa articola quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato gli elementi costitutivi del reato senza procedere a una corretta verifica di sussistenza degli indici rivelatori di fraudolenza nella condotta omissiva dell'imputato e senza tener conto delle circostanze offerte dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto contestato nella fattispecie, meno grave, di cui all'art.217 legge fall., lamenta che la corte territoriale si è limitata a desumere la volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori dalle sole dichiarazioni rese dal curatore, senza considerare la connotazione meramente negligente e trascurata dell'atteggiamento disinteressato dell'imputato alle vicende della società. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare l'insussistente diminuzione che l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili aveva determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto né del comportamento collaborativo dell'imputato e dell'irrilevanza del suo agire sull'esito fallimentare della gestione societaria, né del breve lasso temporale intercorso tra l'assunzione della carica di amministratore e il fallimento della società.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella resa dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato.

I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

3. Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori che consiste nella fisica sottrazione dei libri e delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma di omessa consegna.

Inoltre, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo.

4. Prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, che involge l'omessa verifica, da parte dei giudici di merito, di sussistenza degli indici rivelatori della fraudolenza della condotta omissiva dell'imputato, risulta certo il Gilberti, a seguito della acquisizione della quota societaria, cedutagli dal precedente socio e amministratore unico della fallita, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società di capitali nel periodo dal 09 agosto 2016 sino alla data del fallimento.

Altrettanto certo è che il Gilberti, non trovato all'indirizzo di residenza, non consegnava al curatore i libri e le scritture contabili, sicché quest'ultimo veniva a trovarsi nella condizione di non poter procedere alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita.

5. Sulla base di tali elementi, i giudici di merito hanno desunto il dolo del delitto.

La corte territoriale, ponendosi sulla scìa valutativa del giudice di primo grado, ha attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare - secondo il quale il cambio di carica societaria rappresentava lo strumento di realizzazione dello scopo di ostacolare o, quantomeno, ritardare l'accertamento di responsabilità del precedente socio e amministratore unico -, da queste desumendo che l'acquisizione da parte dell'imputato della quota societaria non poteva che essere avvenuta «nella piena conoscenza della decozione societaria e allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori», tenuto conto, altresì, della durata della carica gestoria dallo stesso rivestita prima del fallimento, protrattasi per oltre un anno.

6. A ben vedere tale motivazione risulta tutt'altro che congrua, logica e sufficiente.

Nelle pronunce di merito, al di là dei dati relativi alla mancata consegna della documentazione contabile al curatore e al mancato reperimento dell'imputato presso l'ultimo indirizzo di residenza, non si rinvengono indicazioni concrete, ma solo mere deduzioni, in merito ai passaggi logico-giuridici attraverso i quali si è giunti a ravvisare nel comportamento contestato - l'omessa consegna della contabilità - lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali.

Né, d'altro canto, gli indici rivelatori della fraudolenza nella condotta omissiva dell'imputato possono essere desunti dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla quale è intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto.

8. Anche in merito al terzo motivo di ricorso, che involge il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., la corte territoriale, limitandosi a giustificare la propria decisione in ragione della mancata ostensione della documentazione contabile, non ha dato adeguata risposta alla sollecitazione difensiva che censurava la decisione resa dal giudice di primo grado che, nel rendere il giudizio in merito all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, aveva valutato soltanto l'entità del passivo fallimentare e non, invece, la diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita del fallito (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658; Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rancati, Rv. 277243; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663).

9. Dalle precedenti osservazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame della questione relativa alla sussistenza, nel comportamento tenuto dall'imputato, degli indici rivelatori della finalità fraudolenta e, se del caso, anche in merito all'incidenza del comportamento stesso sull'entità del danno causato.

10. La natura preliminare di tale verifica determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte.

11. Il giudice del rinvio, impregiudicata ogni decisione, esaminerà i profili della vicenda alla luce di quanto evidenziato.

12. Il giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dovrà essere rimesso ad altra - e non alla stessa - sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/04/2023 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate in data 14 dicembre 2023 dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare di Milano che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale - perché, in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]" dal 09 agosto 2016 al fallimento, dichiarato in data 22 dicembre 2017, al fine di realizzare un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, occultava la documentazione contabile e societaria, omettendo di consegnarla al curatore, così non consentendo la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari — e lo ha assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, per non aver commesso il fatto. 2. La difesa articola quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato gli elementi costitutivi del reato senza procedere a una corretta verifica di sussistenza degli indici rivelatori di fraudolenza nella condotta omissiva dell'imputato e senza tener conto delle circostanze offerte dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto contestato nella fattispecie, meno grave, di cui all'art.217 legge fall., lamenta che la corte territoriale si è limitata a desumere la volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori dalle sole dichiarazioni rese dal curatore, senza considerare la connotazione meramente negligente e trascurata dell'atteggiamento disinteressato dell'imputato alle vicende della società. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., lamenta che la corte territoriale ha omesso di considerare l'insussistente diminuzione che l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili aveva determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto né del comportamento collaborativo dell'imputato e dell'irrilevanza del suo agire sull'esito fallimentare della gestione societaria, né del breve lasso temporale intercorso tra l'assunzione della carica di amministratore e il fallimento della società.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella resa dal giudice per l'udienza preliminare all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, lett. b), legge fall., è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori che consiste nella fisica sottrazione dei libri e delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma di omessa consegna. Inoltre, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo. 4. Prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, che involge l'omessa verifica, da parte dei giudici di merito, di sussistenza degli indici rivelatori della fraudolenza della condotta omissiva dell'imputato, risulta certo il Gilberti, a seguito della acquisizione della quota societaria, cedutagli dal precedente socio e amministratore unico della fallita, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società di capitali nel periodo dal 09 agosto 2016 sino alla data del fallimento. Altrettanto certo è che il Gilberti, non trovato all'indirizzo di residenza, non consegnava al curatore i libri e le scritture contabili, sicché quest'ultimo veniva a trovarsi nella condizione di non poter procedere alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita. 5. Sulla base di tali elementi, i giudici di merito hanno desunto il dolo del delitto. La corte territoriale, ponendosi sulla scìa valutativa del giudice di primo grado, ha attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare - secondo il quale il cambio di carica societaria rappresentava lo strumento di realizzazione dello scopo di ostacolare o, quantomeno, ritardare l'accertamento di responsabilità del precedente socio e amministratore unico -, da queste desumendo che l'acquisizione da parte dell'imputato della quota societaria non poteva che essere avvenuta «nella piena conoscenza della decozione societaria e allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori», tenuto conto, altresì, della durata della carica gestoria dallo stesso rivestita prima del fallimento, protrattasi per oltre un anno. 6. A ben vedere tale motivazione risulta tutt'altro che congrua, logica e sufficiente. Nelle pronunce di merito, al di là dei dati relativi alla mancata consegna della documentazione contabile al curatore e al mancato reperimento dell'imputato presso l'ultimo indirizzo di residenza, non si rinvengono indicazioni concrete, ma solo mere deduzioni, in merito ai passaggi logico-giuridici attraverso i quali si è giunti a ravvisare nel comportamento contestato - l'omessa consegna della contabilità - lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. Né, d'altro canto, gli indici rivelatori della fraudolenza nella condotta omissiva dell'imputato possono essere desunti dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla quale è intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto. 8. Anche in merito al terzo motivo di ricorso, che involge il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., la corte territoriale, limitandosi a giustificare la propria decisione in ragione della mancata ostensione della documentazione contabile, non ha dato adeguata risposta alla sollecitazione difensiva che censurava la decisione resa dal giudice di primo grado che, nel rendere il giudizio in merito all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, aveva valutato soltanto l'entità del passivo fallimentare e non, invece, la diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita del fallito (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658; Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rancati, Rv. 277243; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663). 9. Dalle precedenti osservazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame della questione relativa alla sussistenza, nel comportamento tenuto dall'imputato, degli indici rivelatori della finalità fraudolenta e, se del caso, anche in merito all'incidenza del comportamento stesso sull'entità del danno causato. 10. La natura preliminare di tale verifica determina l'assorbimento delle ulteriori censure proposte. 11. Il giudice del rinvio, impregiudicata ogni decisione, esaminerà i profili della vicenda alla luce di quanto evidenziato. 12. Il giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dovrà essere rimesso ad altra - e non alla stessa - sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuov
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