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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 29750/2024

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seguente 2e24 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 3/4/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 29/5/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 per aver omesso, al fine di evadere le imposte, di presentare la dichiarazione sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2012 con un'evasione dell'IRPEF pari a € 56.942,40 e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia comminando le pena accessorie di cui all'art. 12 d.lgs citato e disponendo la confisca dei beni dell'imputato sino all'importo non versato.

2. Con sentenza in data 30/6/2023, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, concesse all'imputato il beneficio della sospensione condizionale dei beni confermando nel resto l'impugnata sentenza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Stallone, a mezzo del proprio difensore, lamentando, con primo motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen..

Il ricorso deduce che: il Tribunale aveva respinto la richiesta di messa alla prova ritenendo che l'importo che l'imputato si era dichiarato disponibile a versare a titolo risarcitorio dovesse essere pari all'ammontare dell'imposta evasa; la Corte d'appello, investita dalla questione con uno specifico motivo, aveva condiviso le valutazioni del giudice di prime cure ritenendo "irrisoria" la proposta risarcitoria di "soli C 5000,00 rispetto all'entità del danno cagionato per l'imposta evasa"; le valutazioni dei giudici di merito confliggevano con la previsione dell'art. 168 bis comma 2 cod. pen., che non prevede la "necessaria subordinazione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno", e con gli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità che, nei processi per delitti tributari, aveva escluso che l'integrale pagamento del debito fiscale costituisse requisito imprescindibile per l'ammissione al beneficio; i giudici di merito erano pervenuti al rigetto della richiesta senza neppure attivare i poteri d'indagine previsti dall'art. 464 bis comma 5 cod. proc. pen. al fine di accertare la situazione patrimoniale dell'imputato.

4. Con il secondo motivo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento al dolo del reato ritenuto.

Il ricorrente lamenta che si era pervenuti al giudizio di responsabilità utilizzando la percentuale di ricarico individuata dalla PG e procedendo a una "ricostruzione virtuale", "fondata su calcoli aritmetici approssimativi", incompatibile con i canoni di giudizio richiesti per l'affermazione della penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso è fondato.

Il programma di trattamento che delinea il percorso responsabilizzante e partecipativo che l'imputato si impegna a intraprendere con la richiesta di sospensione con messa alla prova ha, ai sensi degli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis comma 4 lett. b), cod. proc. pen., nelle condotte riparative uno dei suoi contenuti essenziali.

2. Proprio in relazione ai reati tributari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'indicazione contenuta nell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione "ove possibile", sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento del danno: deve, infatti, in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell'imputato, o se essa discenda dall'imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell'imputato medesimo, potendo l'impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi" (Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 26/10/2017 (dep. 2018 ), in motivazione; Sez. 2, n. 15894 del 17/2/2022, n.m.).

Tale approdo giurisprudenziale trova conferma nel dato normativo tant'è che l'art. 141 ter comma 3 disp. att. cod. proc. pen. prevede che l' U.E.P.E. debba riferire "specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie".

L'art. 464 bis comma 5 cod.proc. pen., ancora, prevede il giudice, ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni, possa acquisire, "tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato".

In relazione al risarcimento del danno, pertanto, il giudizio di adeguatezza che il giudice è chiamato a formulare non può che avere, quali parametri di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e le effettive capacità patrimoniali dell'imputato, in modo che la prestazione economica, se non assicuri l'eliminazione del danno cagionato, "rappresenti comunque lo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche ( Sez. 2, n. 34878 del 13/6/2019, Nassini, Rv. 277070)" ( Sez. 5, n. 16083, 17/3/2023, Narcisi, Rv. 284384 - 01).

Il giudizio di inadeguatezza formulato dai giudici di merito, quindi, si discosta dai canoni di legge in quanto incentrato sul solo rapporto fra danno cagionato e riparazione proposta senza alcuna considerazione per la condizioni economiche dell'imputato.

La non manifesta infondatezza del motivo prospettante la violazione di legge comporta che il decorso del tempo successivo alla data della decisione (4.4.2023) debba essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez.

U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).

Avuto riguardo per i periodi di sospensione intervenuti, determinati dalla Corte territoriale, in aderenza ai dati emergenti dall'incarto processuale, in 244 giorni, il reato risulta estinto per prescrizione alla data del 3/6/2024.

Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 2e24 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 3/4/2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 29/5/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 per aver omesso, al fine di evadere le imposte, di presentare la dichiarazione sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2012 con un'evasione dell'IRPEF pari a € 56.942,40 e lo condannò alla pena ritenuta di giustizia comminando le pena accessorie di cui all'art. 12 d.lgs citato e disponendo la confisca dei beni dell'imputato sino all'importo non versato. 2. Con sentenza in data 30/6/2023, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, concesse all'imputato il beneficio della sospensione condizionale dei beni confermando nel resto l'impugnata sentenza. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Stallone, a mezzo del proprio difensore, lamentando, con primo motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen.. Il ricorso deduce che: il Tribunale aveva respinto la richiesta di messa alla prova ritenendo che l'importo che l'imputato si era dichiarato disponibile a versare a titolo risarcitorio dovesse essere pari all'ammontare dell'imposta evasa; la Corte d'appello, investita dalla questione con uno specifico motivo, aveva condiviso le valutazioni del giudice di prime cure ritenendo "irrisoria" la proposta risarcitoria di "soli C 5000,00 rispetto all'entità del danno cagionato per l'imposta evasa"; le valutazioni dei giudici di merito confliggevano con la previsione dell'art. 168 bis comma 2 cod. pen., che non prevede la "necessaria subordinazione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno", e con gli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità che, nei processi per delitti tributari, aveva escluso che l'integrale pagamento del debito fiscale costituisse requisito imprescindibile per l'ammissione al beneficio; i giudici di merito erano pervenuti al rigetto della richiesta senza neppure attivare i poteri d'indagine previsti dall'art. 464 bis comma 5 cod. proc. pen. al fine di accertare la situazione patrimoniale dell'imputato. 4. Con il secondo motivo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento al dolo del reato ritenuto. Il ricorrente lamenta che si era pervenuti al giudizio di responsabilità utilizzando la percentuale di ricarico individuata dalla PG e procedendo a una "ricostruzione virtuale", "fondata su calcoli aritmetici approssimativi", incompatibile con i canoni di giudizio richiesti per l'affermazione della penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è fondato. Il programma di trattamento che delinea il percorso responsabilizzante e partecipativo che l'imputato si impegna a intraprendere con la richiesta di sospensione con messa alla prova ha, ai sensi degli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis comma 4 lett. b), cod. proc. pen., nelle condotte riparative uno dei suoi contenuti essenziali. 2. Proprio in relazione ai reati tributari, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'indicazione contenuta nell'art. 168 bis, comma 2, cod. pen., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione "ove possibile", sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento del danno: deve, infatti, in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell'imputato, o se essa discenda dall'imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell'imputato medesimo, potendo l'impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione alla messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi" (Sez. 3, Ordinanza n. 5784 del 26/10/2017 (dep. 2018 ), in motivazione; Sez. 2, n. 15894 del 17/2/2022, n.m.). Tale approdo giurisprudenziale trova conferma nel dato normativo tant'è che l'art. 141 ter comma 3 disp. att. cod. proc. pen. prevede che l' U.E.P.E. debba riferire "specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulle capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie". L'art. 464 bis comma 5 cod.proc. pen., ancora, prevede il giudice, ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni, possa acquisire, "tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato". In relazione al risarcimento del danno, pertanto, il giudizio di adeguatezza che il giudice è chiamato a formulare non può che avere, quali parametri di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e le effettive capacità patrimoniali dell'imputato, in modo che la prestazione economica, se non assicuri l'eliminazione del danno cagionato, "rappresenti comunque lo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche ( Sez. 2, n. 34878 del 13/6/2019, Nassini, Rv. 277070)" ( Sez. 5, n. 16083, 17/3/2023, Narcisi, Rv. 284384 - 01). Il giudizio di inadeguatezza formulato dai giudici di merito, quindi, si discosta dai canoni di legge in quanto incentrato sul solo rapporto fra danno cagionato e riparazione proposta senza alcuna considerazione per la condizioni economiche dell'imputato. La non manifesta infondatezza del motivo prospettante la violazione di legge comporta che il decorso del tempo successivo alla data della decisione (4.4.2023) debba essere efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). Avuto riguardo per i periodi di sospensione intervenuti, determinati dalla Corte territoriale, in aderenza ai dati emergenti dall'incarto processuale, in 244 giorni, il reato risulta estinto per prescrizione alla data del 3/6/2024. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è e
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