CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05356/2023
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9). Questo principio di diritto è stato di recente ribadito da Cass. 25853/ 2020, la quale ha inoltre osservato che « la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, l'atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite fa successiva annotazione ciò in quanto la destinazione del bene nel fondo patrimoniaie, a prescindere dalla annotazione, può essere sufficiente a - rendere. più incerta e difficile la realizzazione del diritto. Del resto, neirazione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal . pregldizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giiudice (Cass. 25733/ 2015), così che l'atto, anche se non opponibile al momento, può comportare un pericolo di danno a cagione dela sentre concreta possibilità di annotarlo e dunque di renderlo opponibi;e. Infine, la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo Patrimoniale, dovuta alla mancata annotazione di quest'ultimo, è Situazione diversa dalla inefficacia dell'atto a seguita dela revocazione, cosi che quest'ultima mira ad un effetto eAk- 3 diverso: non già a nmuovere l'inopponibilità dell'atto- dovuta al difetto di pubblicità- bensì a rendere l'atto del tutto inefficace verso il creditore. In tal modo la revocatoria assicura l'inefficacia dell'atto, anche per l'ipotesi che esso, venendo poi trascritto, risulti opponibile ai terzi. Ciò detto la questione della avvenuta e dimostrata annotazione dell'atto resta assorbita. 6.-Il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. eli 43~ Ai sensi deiitart. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del ,2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228, del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del roma 1