CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Notaristefani di Va-stogirardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale inricorrentecontroASL Napoli 2 Nord della Regione Campania, in persona del Diret-tore Generale pro tempore;intimataavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 207/2022, pub-blicata il 20/01/2022.Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.Numero registro generale 18159/2022Numero sezionale 4096/2025Numero di raccolta generale 12679/2026Data pubblicazione 05/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Casa diCura [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, anche Casa di Cura) conveniva ingiudizio la ASL Napoli 2 Nord (di seguito, anche ASL), al fine di ottenereil pagamento della somma di € 3.202.302,69 per prestazioni sanitariefornite in regime di accreditamento, in presenza di un rituale contrattoscritto, quale presidio ospedaliero agli assistiti del SSN, somma dellaquale, in subordine, chiedeva la condanna anche ai sensi dell'art. 2041c.c. o a titolo risarcitorio, per aver la ASL impedito la sospensionedell'attività a seguito dell'avvenuto raggiungimento del budget.La ASL si costituiva in giudizio e il Tribunale respingeva tutte ledomande formulate.[OSCURATO:PERSONA] di Cura impugnava la decisione, chiedendone la parzialeriforma, quanto al mancato accoglimento della domanda subordinataformulata ex art. 2041 c.c. e della domanda risarcitoria.Costituitasi l'ASL, la Corte d'appello respingeva il gravame.Avverso tale sentenza la Casa di Cura ha proposto ricorso per cas-sazione, affidato ad un solo motivo di doglianza.L'intimata non si è difesa con controricorso.Con decreto comunicato il 29/04/2025 il Consigliere delegato dellaPrima Sezione Civile – Area 4 – ha formulato proposta di definizioneanticipata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.In data 29/05/2025, il ricorrente ha depositato istanza di decisionedella causa.È stata quindi fissata udienza in camera di consiglio per l'esame delricorso.La ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE2 di 8Numero registro generale 18159/2022Numero sezionale 4096/2025Numero di raccolta generale 12679/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Con il primo e unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. edei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, peravere la Corte d'appello escluso la possibilità di esperire l'azione di in-giustificato arricchimento, quando la locupletazione deriva dall'esecu-zione di un contratto, senza considerare che, nella specie, l'arricchi-mento era stato determinato dall'inadempimento dell'ASL, e dunquedalla violazione del contratto, e non dalla sua esecuzione, non avendola menzionata ASL rispettato il termine del 31 luglio, contrattualmenteprevisto, per fissare il tetto di spesa, stabilito con un anno di ritardo.2. Il motivo è inammissibile per le ragioni chiaramente illustratenella proposta di definizione comunicata il 29/04/2025.3. Come più volte affermato da questa Corte, nel giudizio di legit-timità, il motivo di impugnazione è costituito dall'enunciazione delleragioni per le quali la decisione è ritenuta erronea e si traduce in unacritica della decisione impugnata, non potendo essere formulata unadoglianza che prescinde dalle ragioni poste a base del provvedimentoimpugnato, la cui mancata considerazione comporta la nullità del mo-tivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. (Cass., Sez. 3, Ordi-nanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).In altre parole, con il motivo di ricorso per cassazione la parte nonpuò limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito emotivatamente disattese dal giudice di appello, senza considerare leragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina unamera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espressodalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizionedi un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n.4, c.p.c. perché privo del carattere di specificità (Cass., Sez. 1, Ordi-nanza n. 22478 del 24/09/2018).3 di 8Numero registro generale 18159/2022Numero sezionale 4096/2025Numero di raccolta generale 12679/2026Data pubblicazione 05/05/20264. La sentenza, sul punto, ha statuito come segue: «… E' orienta-mento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo ilquale “l'art. 2041 c.c., costituisce una norma di chiusura della disciplinadelle obbligazioni, concedendo uno strumento di tutela, esperibile intutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno spostamento patrimo-niale (c.d. utiliter versum), tale che uno subisca danno e l'altro si ar-ricchisca, 'senza una giusta causa' e, cioè, senza che sussista una ra-gione che, secondo l'ordinamento, giustifichi il profitto o il vantaggiodell'arricchito”. L'azione, oltre a essere generale, ha "… carattere sus-sidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spettinessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o sualtro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria”(tra le tante, Cass.1130/2009). Le circostanze in fatto dedotte dall'ori-ginaria attrice dell'esistenza di contratti scritti (prodotti in atti con me-moria 183 n. 1 cpc, doc. 3 e 4), i quali regolavano compiutamente irapporti tra le parti, con richiesta di pagamento delle somme a titolocontrattuale, nonché la domanda subordinata, formulata dalla strut-tura, di riconoscimento dei medesimi importi a titolo di risarcimentodanni per non avere la Asl impedito la sospensione dell'attività, a se-guito dell'avvenuto raggiungimento del budget (anch'essa oggetto diappello e sulla quale si dirà oltre), sono, dunque, da sole sufficienti aescludere, nel caso concreto, l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 cc.La giurisprudenza della Cassazione, anche con specifico riguardo airapporti intercorrenti tra strutture accreditate e Asl, ha, peraltro, riba-dito, con indirizzo costante, che, poiché l'azione generale di arricchi-mento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto adanno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, qualora questa sia,invece, la conseguenza di un contratto non può dirsi che la causa man-chi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto conservi la propriaefficacia. In particolare, con sentenza 15125/2016 e, successivamente,ordinanza 15243/2018, il Giudice di legittimità ha affermato, in fatti-4 di 8Numero registro generale 18159/2022Numero sezionale 4096/2025Numero di raccolta generale 12679/2026Data pubblicazione 05/05/2026specie pienamente sovrapponibili a quella per cui è processo, che “...essendo state accettate - almeno ex ante - le regressioni tariffarie, ecostituendo le stesse, in virtù della previsione contenuta nel d.lgs. n.502 del 1992, una sorta di 'naturale negotii', dettato da superiori esi-genze di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, ciòcostituisce elemento sufficiente per escludere la ricorrenza del presup-posto dell'ingiustificatezza della parziale decurtazione del corrispettivoe quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa”. I con-tratti sottoscritti tra Casa di [OSCURATO:PERSONA] dei Fiori e la Asl negli anni 2012e 2013, prevedono, difatti, all'art. 3.2, che la Casa di Cura non possaerogare un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero checomporti un onere economico a carico della Asl maggiore del limite dispesa fissato dal medesimo articolo, sottolineando che la Casa di Curaè soggetta all'osservanza della normativa nazionale e regionale in ma-teria di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e al rispetto delle sogliedi appropriatezza; all'art. 4, richiamano espressamente il DL 505/1992e il meccanismo di regressione tariffaria nonché la riduzione dei volumidelle prestazioni sanitarie meno appropriate, talché va escluso che lesomme eccedenti il budget possano essere oggetto di domanda di in-debito arricchimento, laddove tra le parti esisteva un regolamento con-trattuale sul punto, accettato dalla Casa di Cura. La doglianza va,quindi, respinta.»5. La ricorrente ha affermato che, nella specie, l'ingiustificato ar-ricchimento era derivato, non dalla corretta esecuzione dei contratti inquestione, ma dall'inadempimento dell'ASL agli obblighi derivanti daimenzionati contratti, senza tenere in alcuna considerazione la ratiodella decisione impugnata, che ha ravvisato il difetto di sussidiarietàper il solo fatto che il rapporto fosse regolato da due contratti, ritenutiperaltro esistenti ed efficaci dalla stessa ricorrente, che li ha posti afondamento delle altre azioni inizialmente proposte in giudizio insiemea quella gradata di ingiustificato arricchimento.5 di 8Numero registro generale 18159/2022Numero sezionale 4096/2025Numero di raccolta generale 12679/2026Data pubblicazione 05/05/20266. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.7. Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata, es-sendo la ASL rimasta intimata.8. Ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., deve applicarsi il di-sposto dell'art. 96, comma 4, c.p.c., poiché la parte ha chiesto la deci-sione del ricorso, dopo la comunicazione della proposta di definizioneanticipata, e la causa è stata decisa in conformità alla proposta stessa.Secondo questa Corte, infatti, la novità normativa, introdotta dald.lgs. n. 149 del 2022 a decorrere dal 18/10/2022, contiene, nei casidi conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legaletipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per lacondanna al pagamento di una ulteriore somma di denaro, non infe-riore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, in favore della Cassadelle ammende (art. 96, comma 4, c.p.c.).Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltroda iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistemaprocessuale, tant'è che la opzione interpretativa, sulla disciplina inter-temporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generalecontenuta nell'art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi in-trodotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali nonera stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio;anche ai fini della reattività ordinamentale, l'istituto integra il corredodi incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame(che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustra-tiva al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, es-sendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nono-stante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)»(Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 28540 del 13/10/2023; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 11346del 29/04/2024).6 di 8Numero registro generale 18159/2022Numero sezionale 4096/2025Numero di raccolta generale 12679/2026Data pubblicazione 05/05/2026Di siffatta ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, va, comunque, esclusa una interpretazione che conducaad automatismi, non in linea con una lettura costituzionalmente orien-tata del nuovo istituto, sicché l'applicazione in concreto delle predettesanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristichedel caso di specie (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 36069 del 27/12/2023).Nondimeno, nell'ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione perdiscostarsi dalla suddetta previsione legale, essendo evidente la com-plessiva conferma della proposta di definizione anticipata rispetto allamotivazione necessaria per confermare l'inammissibilità del ricorso.La ricorrente deve, quindi, essere condannata al pagamento, in fa-vore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00.9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma pari ad € 2.500,00 ex art. 96, comma 4,c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in-serito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus-sistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a7 di 8Numero registro generale 18159/2022Numero sezionale 4096/2025Numero di raccolta generale 12679/2026Data pubblicazione 05/05/2026quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino8 di 8