Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16659/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 125/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 269/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29877/20211.- La parte ricorrente, titolare di pensione di anzianiNtàum earo sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 16659/2026decorrere dal 1° gennaio 2003, ha adito il Tribunale di Terni perData pubblicazione 28/05/2026ottenere l’accertamento alla ricostituzione del trattamentopensionistico mediante la neutralizzazione dal computo dellaretribuzione delle ultime 107 settimane di mobilità non utili,chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento della differenzamensile di € 89,53.2.- Il Tribunale di Terni ha accolto il ricorso.3.- La Corte di appello di Perugia, accogliendo il gravameproposto dall’INPS, ha dichiarato l’intervenuta decadenza ai sensidell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, rilevando che il ricorsogiudiziale era stato proposto oltre il termine triennale dalla data dientrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, il cui art. 38 aveva estesoil regime decadenziale alle ipotesi di riliquidazione del trattamentopensionistico.In particolare, la Corte di appello dopo avere affermato che ladecadenza si applica anche alle prestazioni liquidate anteriormenteall’entrata in vigore del decreto-legge citato (6 luglio 2011), hadisatteso la richiesta formulata in via subordinata dal pensionatovolta al riconoscimento delle differenze sui ratei maturati neltriennio antecedente la presentazione del ricorso giurisdizionale.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un’unica censura.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29877/20211.- Con l’unica censura il ricorrente deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 16659/2026applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, modificato dall’art.Data pubblicazione 28/05/202638 d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, comeinterpretato autenticamente dall’art. 6 d.l. n. 103 del 1991, conv.in legge n. 166 del 1991 e degli artt. 3, 36, primo comma, e 38della Costituzione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere laCorte di appello dichiarato inammissibile la domanda giudizialeproposta dal ricorrente, collegando all’intervenuta decadenza uneffetto totalmente estintivo del diritto alla riliquidazione dellaprestazione previdenziale.2.- La censura è fondata.Prendendo atto del consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui in materia di ricalcolo di trattamenti pensionistici ladecadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 si applica anchealle pensioni liquidate prima del giugno 2011, con decorrenzadall’entrata in vigore della nuova normativa, la parte ricorrente hacontestato la sentenza impugnata solo in relazione al profilodell’efficacia temporale della decadenza, cioè se essa riguardi nellasua integralità il diritto affermato dal pensionato, ovvero solo iratei maturati fino al triennio antecedente la presentazionedell’azione giudiziaria, consentendo di soddisfarsi sui rateimaturati successivamente a tale momento.3.- La Corte di appello ha respinto in toto la domanda ritenendoche non vi sia “alcuno spazio a forme di decadenza mobile”.4.- Sulla questione il Collegio intende dare continuitàall’orientamento secondo il quale la decadenza de qua, purtrovando applicazione anche con riferimento alle prestazioniliquidate prima dell'entrata in vigore del d.l. n.98/2011, nonproduce l'effetto di estinguere il diritto del pensionato allariliquidazione della prestazione già liquidata, ma limita il suoNumero registro generale 29877/2021Numero sezionale 2416/2026effetto ai soli ratei maturati prima del triennio anteceNudmeerno tdei r acacollltaa generale 16659/2026Data pubblicazione 28/05/2026domanda giudiziale.5.- Vengono in particolare in rilievo i principi di diritto espressida Cass. n. 17430/2021 (confermata, da ultimo, da Cass. n.27116/2025) che all’esito di una puntuale analisi degliorientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, edi un prudente bilanciamento degli interessi alla luce dei principidi rango costituzionale, giunge ad affermare che: «L’applicazionedella decadenza della domanda di riliquidazione ai soli rateipregressi ultratriennali e non all’intera pretesa del privato attua ungiusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso deltempo assicurato dalla decadenza mobile che, comunque,sanziona il pensionato in modo significativo con la perditadell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domandagiudiziale.Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessisarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, cheprodurrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contralegem, con effetto completamente ablativo del diritto alledifferenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionatoquanto all’esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsiper anni) e con incidenza normale rilevante su una situazionesoggettiva costituzionalmente protetta.Può, dunque, affermarsi che, in riferimento alla richiesta diadeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmentegià riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione dellanatura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturatiprecedenti il triennio dalla domanda giudiziale».6.- La Corte territoriale, nell’accogliere integralmentel'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto previdenziale,anche in relazione ai ratei maturati nel triennio antecedente laNumero registro generale 29877/2021Numero sezionale 2416/2026presentazione del ricorso giudiziario, è effettivamente Ninumceorordsi ara cncoeltal generale 16659/2026Data pubblicazione 28/05/2026vizio di violazione di legge lamentato dal ricorrente, dovendosiescludere che la decadenza de qua produca l'effetto di estinguereil diritto di riliquidazione del trattamento pensionistico, limitando ipropri effetti ai soli ratei di pensione maturati prima del triennioantecedente la domanda giudiziale.7.- I rilievi sopra svolti conducono all'accoglimento del ricorsoe la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento almotivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Perugia che dovràuniformarsi ai principi di diritto sopra stabiliti.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 maggio 2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 125/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 269/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29877/20211.- La parte ricorrente, titolare di pensione di anzianiNtàum earo sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 16659/2026decorrere dal 1° gennaio 2003, ha adito il Tribunale di Terni perData pubblicazione 28/05/2026ottenere l’accertamento alla ricostituzione del trattamentopensionistico mediante la neutralizzazione dal computo dellaretribuzione delle ultime 107 settimane di mobilità non utili,chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento della differenzamensile di € 89,53.2.- Il Tribunale di Terni ha accolto il ricorso.3.- La Corte di appello di Perugia, accogliendo il gravameproposto dall’INPS, ha dichiarato l’intervenuta decadenza ai sensidell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, rilevando che il ricorsogiudiziale era stato proposto oltre il termine triennale dalla data dientrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, il cui art. 38 aveva estesoil regime decadenziale alle ipotesi di riliquidazione del trattamentopensionistico.In particolare, la Corte di appello dopo avere affermato che ladecadenza si applica anche alle prestazioni liquidate anteriormenteall’entrata in vigore del decreto-legge citato (6 luglio 2011), hadisatteso la richiesta formulata in via subordinata dal pensionatovolta al riconoscimento delle differenze sui ratei maturati neltriennio antecedente la presentazione del ricorso giurisdizionale.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un’unica censura.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29877/20211.- Con l’unica censura il ricorrente deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 2416/2026Numero di raccolta generale 16659/2026applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, modificato dall’art.Data pubblicazione 28/05/202638 d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011, comeinterpretato autenticamente dall’art. 6 d.l. n. 103 del 1991, conv.in legge n. 166 del 1991 e degli artt. 3, 36, primo comma, e 38della Costituzione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere laCorte di appello dichiarato inammissibile la domanda giudizialeproposta dal ricorrente, collegando all’intervenuta decadenza uneffetto totalmente estintivo del diritto alla riliquidazione dellaprestazione previdenziale.2.- La censura è fondata.Prendendo atto del consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui in materia di ricalcolo di trattamenti pensionistici ladecadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 si applica anchealle pensioni liquidate prima del giugno 2011, con decorrenzadall’entrata in vigore della nuova normativa, la parte ricorrente hacontestato la sentenza impugnata solo in relazione al profilodell’efficacia temporale della decadenza, cioè se essa riguardi nellasua integralità il diritto affermato dal pensionato, ovvero solo iratei maturati fino al triennio antecedente la presentazionedell’azione giudiziaria, consentendo di soddisfarsi sui rateimaturati successivamente a tale momento.3.- La Corte di appello ha respinto in toto la domanda ritenendoche non vi sia “alcuno spazio a forme di decadenza mobile”.4.- Sulla questione il Collegio intende dare continuitàall’orientamento secondo il quale la decadenza de qua, purtrovando applicazione anche con riferimento alle prestazioniliquidate prima dell'entrata in vigore del d.l. n.98/2011, nonproduce l'effetto di estinguere il diritto del pensionato allariliquidazione della prestazione già liquidata, ma limita il suoNumero registro generale 29877/2021Numero sezionale 2416/2026effetto ai soli ratei maturati prima del triennio anteceNudmeerno tdei r acacollltaa generale 16659/2026Data pubblicazione 28/05/2026domanda giudiziale.5.- Vengono in particolare in rilievo i principi di diritto espressida Cass. n. 17430/2021 (confermata, da ultimo, da Cass. n.27116/2025) che all’esito di una puntuale analisi degliorientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, edi un prudente bilanciamento degli interessi alla luce dei principidi rango costituzionale, giunge ad affermare che: «L’applicazionedella decadenza della domanda di riliquidazione ai soli rateipregressi ultratriennali e non all’intera pretesa del privato attua ungiusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso deltempo assicurato dalla decadenza mobile che, comunque,sanziona il pensionato in modo significativo con la perditadell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domandagiudiziale.Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessisarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, cheprodurrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contralegem, con effetto completamente ablativo del diritto alledifferenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionatoquanto all’esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsiper anni) e con incidenza normale rilevante su una situazionesoggettiva costituzionalmente protetta.Può, dunque, affermarsi che, in riferimento alla richiesta diadeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmentegià riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione dellanatura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturatiprecedenti il triennio dalla domanda giudiziale».6.- La Corte territoriale, nell’accogliere integralmentel'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto previdenziale,anche in relazione ai ratei maturati nel triennio antecedente laNumero registro generale 29877/2021Numero sezionale 2416/2026presentazione del ricorso giudiziario, è effettivamente Ninumceorordsi ara cncoeltal generale 16659/2026Data pubblicazione 28/05/2026vizio di violazione di legge lamentato dal ricorrente, dovendosiescludere che la decadenza de qua produca l'effetto di estinguereil diritto di riliquidazione del trattamento pensionistico, limitando ipropri effetti ai soli ratei di pensione maturati prima del triennioantecedente la domanda giudiziale.7.- I rilievi sopra svolti conducono all'accoglimento del ricorsoe la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento almotivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Perugia che dovràuniformarsi ai principi di diritto sopra stabiliti.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 maggio 2026La PresidenteGabriella Marchese
Decreto Cassazione n. 16659/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris