CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 28292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 17 dicembre 2021, resa in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza del medesimo Tribunale in data 6 aprile 2021 -che accogliendo l'appello cautelare del pubblico ministero aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari- ha sostituito la misura detentiva con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., del decreto di citazione, per incertezza della data di udienza indicata. Sottolinea che la data indicata sul decreto, scritta e corretta a penna, dimostra documentalmente l'incertezza dell'anno nel quale l'udienza avrebbe dovuto tenersi, essendo vergato l'anno 2021, ed indi sopra ricalcato l'anno 2022. 2.2.Con il secondo deduce, riservandosi di depositare ulteriore memoria, la mancata conformazione dell'ordinanza impugnata al mandato imposto dal giudice dell'annullamento. 3.Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.Con memoria datata 4 aprile 2022 il ricorrente insiste per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, dovendo comunque ritenersi esaurita qualsiasi esigenza cautelare, stante il tempo trascorso dall'applicazione della misura ed il rinvio a giudizio del ricorrente, in occasione del quale il G.I.P. ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari per i coimputati, con posizioni di maggior rilievo, comparazione questa sottoposta al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "è causa di nullità l'inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione, equivalendo ad omessa citazione" (Sez. 3, n. 8277 del 3/12/2009, dep. 3/03/2010, Sasso, Rv. 246228; Sez. 3, n. 9464 del 11/10/2017, dep. 02/03/2018, Militello, Rv. 272451), mentre "non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d'appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva" (Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, dep. 3/05/2011, Boccuni, Rv. 250247, Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, dep. 6/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250370). 3. Nel caso di specie, pur se il ricorrente poteva avvedersi dell'esistenza di un errore, stante l'incompatibilità della fissazione del giudizio di riesame, in sede di rinvio, in un tempo che superava l'anno a decorrere dal deposito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione (5 novembre 2021), vi è che il ricalco a mano della data dattiloscritta ha reso definitivamente incerto il giorno di celebrazione del processo, non potendosi comprendere se l'errore involgesse il giorno ed il mese o l'anno di fissazione dell'udienza. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale del riesame di Catania, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Catania per l'u