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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 22359/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/4/202; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/4/2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il delitto di truffa alla pena di mesi/di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce l'estinzione del reato per prescrizione essendo il reato consumato in data 19/8/2014, prima della sentenza di appello.

Contesta, con il secondo motivo, l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie contenute nell'atto di querela resa da [OSCURATO:PERSONA] acquisite in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 bis c.p.p.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché al termine di prescrizione massimo di anni sette e mesi sei di cui agli artt. 157/161 c.p.p, occorre aggiungere giorni 64 di sospensione ex art. 83 D.L. 18/2020, per cui il termine di prescrizione fissato al 19 aprile 2022, è maturato dopo la sentenza di appello .

Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione , va ribadito che in ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

Nella specie la Corte d'appello ha spiegato che nonostante l'eliminazione delle dichiarazioni della p.o., l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato era fondatamente ritenuta sulla base delle esaustive e confacenti dichiarazioni dell'operante Tozzini (che aveva svolto accertamenti sulla identità dell'imputato e sulla titolarità del conto corrente su cui era confluito il provento della truffa) e della proprietaria dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito delle circostanze della avvenuta locazione, a sua insaputa, dell'immobile di sua proprietà e del pagamento dell'acconto da parte della p.o.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818).

Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z Così deciso in Roma il 22 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/4/202; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 6/4/2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per il delitto di truffa alla pena di mesi/di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, chiedendone l'annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; deduce l'estinzione del reato per prescrizione essendo il reato consumato in data 19/8/2014, prima della sentenza di appello. Contesta, con il secondo motivo, l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie contenute nell'atto di querela resa da [OSCURATO:PERSONA] acquisite in assenza dei presupposti di cui all'art. 512 bis c.p.p. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché al termine di prescrizione massimo di anni sette e mesi sei di cui agli artt. 157/161 c.p.p, occorre aggiungere giorni 64 di sospensione ex art. 83 D.L. 18/2020, per cui il termine di prescrizione fissato al 19 aprile 2022, è maturato dopo la sentenza di appello . Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione , va ribadito che in ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nella specie la Corte d'appello ha spiegato che nonostante l'eliminazione delle dichiarazioni della p.o., l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato era fondatamente ritenuta sulla base delle esaustive e confacenti dichiarazioni dell'operante Tozzini (che aveva svolto accertamenti sulla identità dell'imputato e sulla titolarità del conto corrente su cui era confluito il provento della truffa) e della proprietaria dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito delle circostanze della avvenuta locazione, a sua insaputa, dell'immobile di sua proprietà e del pagamento dell'acconto da parte della p.o. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818). Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione; ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z Così deciso in Roma il 22 marzo 2023
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