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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06049/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 12 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta genericamente il difetto della motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è privo di concreta specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con argomentazione esente da vizi logici oltre che conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, a pagine 2 e 3, ha sottolineato che la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno in capo all'imputato si evinceva non solo dalla omessa giustificazione delle modalità con cui ne aveva conseguito il possesso ma anche dalle condizioni in cui si trovava il titolo al momento dello smarrimento, vale a dire "in bianco"; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 3 sull'adeguatezza della pena al contesto truffaldino in cui il delitto è stato posto in essere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 12 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta genericamente il difetto della motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è privo di concreta specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con argomentazione esente da vizi logici oltre che conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità, a pagine 2 e 3, ha sottolineato che la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno in capo all'imputato si evinceva non solo dalla omessa giustificazione delle modalità con cui ne aveva conseguito il possesso ma anche dalle condizioni in cui si trovava il titolo al momento dello smarrimento, vale a dire "in bianco"; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 3 sull'adeguatezza della pena al contesto truffaldino in cui il delitto è stato posto in essere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris