CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 25299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 052DIVH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale della stessa sede del 13 giugno 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello, vagliate da parte della Corte territoriale. La Corte di appello di Torino, invero, dopo aver rilevato la consistenza oggettiva della condotta e l'intensità del dolo dimostrata, ha ribadito la sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, in considerazione dell'incremento della rilevanza dell'attività connessa alla cessione di stupefacente; inoltre, ha indicato che la pena comminata risulta congrua guardando alla personalità dell'imputato, mai distaccatosi dal mondo criminale, (pag. 3 della sent. impugnata). All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugn