CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FERDINANDO LIGNOLAche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoE' presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di UDINE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamentodella sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 30 aprile 2025 la Corte d’appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Udine in data 13 marzo2023 che, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel reato di cui all’art. 589 bis, comma 4, cod.pen., assorbito nel capo a) il reatocontestato sub b) (art. 186 lett. b) e comma 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992), e,riconosciuta la diminuente di cui al comma 7 dell’art. 589 bis cod.pen., operata lariduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione,ha ridotto la pena inflitta ad anni uno e mesi otto di reclusione, confermando nelresto l’impugnata sentenza.2. Il fatto oggetto del presente procedimento può essere, in sintesi, cosìriassunto:in data 5 maggio 2020 la [OSCURATO:PERSONA] locale di Codroipo trasmetteva una CNR aventead oggetto un sinistro verificatosi in data 4 maggio 2020, alle ore 17 e 10 circa,nel quale aveva perso la vita [OSCURATO:PERSONA], asserita conducente del mezzo,mentre il passeggero [OSCURATO:PERSONA], riportava lesioni con prognosi di giorniSi riferiva che il veicolo A, condotto dalla vittima, aveva tamponato il veicolo Bche lo precedeva ed a causa dell’impatto era andato a collidere contro lacordonata e la segnaletica stradale ruotando più volte su se stesso.Dal veicolo venivano sbalzati fuori sia la conducente che il trasportato in quantoprivi delle cinture di sicurezza determinando la morte della prima e le lesioni delsecondo.Venivano acquisite planimetri, fotografie e verbali di sommarie informazioni dellepersone informate sui fatti tra cui tale [OSCURATO:PERSONA], autista del veicolotamponato, il quale asseriva, sia pure non con certezza, che alla guida vi era laComuzzi la quale era anche stata ritratta da una telecamera alla guida delveicolo alle ore 16 e 57 senza cintura di sicurezza.Quasi al termine delle indagini perveniva una memoria dei parenti della vittimache sollevava molti dubbi sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata alla guida delveicolo sulla scorta della testimonianza sulla piattaforma Facebook di un altrotestimone oculare, tale [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava che c’era stato unoscambio tra conducente e passeggero; lo stesso sentito dalla [OSCURATO:PERSONA] tale versione.A seguito delle successive indagini, emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva la patenterevocata dal 3 aprile 2014 per esito sfavorevole dell’esame di idoneità tecnica edanche la vittima aveva la patente scaduta dal 2017 mai rinnovata. Inoltre siaccertava che il [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19 e 33 aveva un tasso alcolemico pari 0,89 g/l eche al momento del sinistro, avvenuto alle ore 17 e 10 circa, aveva un tasso benmaggiore.Dalle testimonianze assunte si ricostruiva che il veicolo Mercedes procedeva avelocità molto elevata ed, al fine di evitare l’impatto con la Yaris, era finitocontro il cordolo dell’aiuola spartitraffico, si era sollevato ed aveva iniziato unaserie di rotazioni a causa delle quali il corpo della donna veniva sbalzato fuori edaveva impattato violentemente a terra mentre il [OSCURATO:PERSONA] era uscito dal latopasseggero del veicolo rovesciato. Nessuno dei testimoni era stato in grado diriferire chi si trovasse alla guida del veicolo al momento del sinistro, solol’imputato, già nell’immediatezza del fatto, aveva affermato che vi si trovava lavittima.Venivano esaminati dalle forze dell’ordine dei testimoni oculari i quali riferivanol’uno ([OSCURATO:PERSONA]) che alla guida vi era una donna, e l’altro (BertoniStefano) di non saperlo indicare.[OSCURATO:PERSONA] locale di Codroipo nell’annotazione del 1 luglio 2020 ricostruiva iltragitto compiuto dal veicolo registrando che alle ore 16 e 57 la vittima eraripresa alla guida dell’autovettura all’incrocio tra via Pordenone in Codroipo e lacirconvallazione Ovest mentre imboccava la SP Pontebbana direzione Pordenone,che alle ore 17,00 compiva un’inversione di marcia e che alle 17 e 05 sul ponteTagliamento l’auto aveva invertito nuovamente la marcia ed era avvenuto ilcambio di conducente cui aveva assistito il teste [OSCURATO:PERSONA].Nella ricostruzione del sinistro, assumevano altresì rilievo le consulenze di parte;in particolare il consulente del Pubblico Ministero poneva l’attenzione sullaposizione dello schienale del sedile del conducente che, al momento del sinistrorisultava, arretrato rispetto al montante centrale, circostanza questa coerentecon lo scambio di posto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stante la differente corporatura deidue. A parere del consulente del Pubblico Ministero, inoltre, il tettuccio dell’autosarebbe stato sfondato dal capo della vittima; ed infatti la rotazione oraria delmezzo avrebbe determinato una maggiore sollecitazione di energia sul latodestro in cui sedeva il passeggero mentre [OSCURATO:PERSONA] sarebbe riuscito ad aggrapparsial volante trovandosi alla guida del mezzo e così contrastando la forza diproiezione e rimanendo nell’abitacolo. Tali conclusioni erano condivise anche dalconsulente tecnico delle persone offese, mentre il consulente della difesaevidenziava la presenza di una scarpa della [OSCURATO:PERSONA] al posto di guida e che inaltra foto scattata dai Vigili il giorno dopo il sinistro il sedile del guidatore era inposizione più avanzata rispetto a quello del passeggero.All’esito dell’istruttoria il giudice di primo grado, sulla scorta della testimonianzae di un video del distributore Q8 vicino al luogo del sinistro concludeva che fossestato il [OSCURATO:PERSONA] alla guida del veicolo al momento del sinistro. La donna seduta sullato passeggero era stata espulsa dal tettuccio mentre il [OSCURATO:PERSONA] si era aggrappatoal volante, né era contraddittoria la circostanza che lo stesso fosse stato visto daalcuni testi uscire dal lato passeggero, stante le numerose rotazioni che avevasubito l’auto.A parere del giudice, era del tutto inaffidabile ai fini dell’individuazione delsoggetto posto alla guida l’argomento relativo al luogo di rinvenimento dellascarpa in ragione delle numerose rotazioni subite dal veicolo e, con riguardo alposizionamento del sedile del conducente, più affidabile la prima foto analizzatadal consulente del Pubblico Ministero.Quindi, affermata la penale responsabilità dell’imputato, riqualificava il fattocome omicidio stradale aggravato dall’ebbrezza alcolica, ai sensi dell’art. 598 bis,comma 4, cod. pen. con conseguente assorbimento della contravvenzione di cuial capo b).Con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa specifica,richiamava in particolare la violazione delle regole cautelari di cui all’art. 142,comma 8 (superamento del limite di velocità), 141 comma 2 (mancato uso dellecinture di sicurezza e 172 C.d.S. (mancata richiesta/pretesa dell’uso della cinturada parte della passeggera); del pari affermava la sussistenza del nesso dicausalità tra il mancato uso delle cinture e le lesioni cranio/encefaliche cheavevano condotto poi al decesso della vittima. Per tale motivo, ovvero per ilmancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima, applicava lacircostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7 cod.pen. in quantocondotta anomala colposa che incideva sul grado di colpevolezza dell’agente.Nel rigettare i motivi di gravame la sentenza d’appello confermava l’impiantomotivatorio della sentenza di primo grado, limitandosi a ridurre la pena irrogata.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.Con il primo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicitàdella motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.Si rileva che la presenza di materiale organico sul tettuccio (riportata a pg. 4della sentenza) corrisponde a quanto riferito dal consulente tecnico delle personeoffese ma non é stata mai rilevata negli accertamenti di P.G. nè tantomenoconfermata ed anzi é stata rigorosamente contestata dalla difesa.Il dato del sedile lato guida arretrato corrisponde a quanto riferito dal consulenteIng. Pozzati nella propria relazione tecnica ma non collima con quantoriconosciuto dal medesimo in contraddittorio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove hadichiarato che si riferiva al poggiatesta e non già al sedile mentre nella sentenzadi parla di sedile.La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era uscito dal tettuccio (affermazione contenuta a pg.5 della sentenza) é riportata dall’Ing. Pozzati ed anche questa serve acontrastare le testimonianza rese dai testi oculari che lo hanno visto uscire dallato passeggero. La posizione del [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata sulla sede stradale,lato passeggero del mezzo.Sull’attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il riscontro all’attendibilità delteste viene desunto dai fotogrammi restituiti dal filmato del distributore Q8 chenon ha data, né orario, né mostra le targhe dei veicoli e le scritte del camion edinoltre presenta accelerazioni e decelerazioni continue di velocità di registrazionee ciononostante la Corte d’appello ripone massima valenza probatoria in talefilmato affermando che ciò che il teste riferisce é avvalorato da tale filmato.Sul commento di [OSCURATO:PERSONA] su Facebook ed incongruenza con quanto dichiarato inudienza, si rileva che il commento riportato certamente non é contestuale alsinistro ed é espresso da chi non ha visto l’incidente (altrimenti non avrebbeavuto bisogno di leggere la notizia sul giornale) come pure emerge da altrielementi.In ordine all’inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua presenza sui luoghi, si rilevache la Corte d’appello, pur avendo affermato che non é chiaro quale percorsoabbia seguito il mezzo fino alle ore 17, orario in cui avvenne l’avvistamento,tuttavia, sostiene la portata indiscussa della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA].A riguardo la difesa ha sempre sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse sulluogo dell’asserito “scambio di posto di guida” e ancor meno sul luogodell’incidente.Con riguardo al confronto tra la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e quella della [OSCURATO:PERSONA],si rileva che le versioni, pur essendo distanti tre secondi l’uno dall’altro, noncoincidono e solo della [OSCURATO:PERSONA] vi é certezza assoluta circa la sua presenza sulluogo del sinistro.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art.192, comma 2, cod.proc.pen. rilevante ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen.Si assume la violazione di legge in relazione all’utilizzo della prova indiziariaipotizzabile, ossia che vi fosse [OSCURATO:PERSONA] alla guida del mezzo, di fattovalutando la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] non attendibile ovvero dichiarando nonraggiunta la prova della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevoledubbio. Si svolge a tal fine una disamina sul concetto di indizio e sul relativoprocedimento di valutazione.Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. inrelazione all’art. 606 lett. e) cod.proc.pen.Si assume che la sentenza impugnata non fornisce spiegazioni sulla diversavalenza attribuita alle testimonianze né vi é stato approfondimento, sebbenerichiesto, sul ritrovamento della scarpa mancante di [OSCURATO:PERSONA] propriodietro l’airbag ormai sgonfio, lato guida.Con il quarto motivo sulla sospensione della patente di guida, deduce che ilSandri ha la patente e l’aveva anche al momento della pronuncia della sentenzadi appello e rappresenta il vizio di motivazione sul punto ai sensi dell’art. 606lett. e) cod.proc.pen.Si assume che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva la patente al momento del fatto masuccessivamente la ha riottenuta nel 2024 e che la motivazione del giudiced’appello sul punto é incongruente ed inoltre non ha motivato in ordine alla suadurata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo é inammissibile.Va premesso che il giudizio di legittimità è circoscritto alla verifica sullasussistenza e la logicità della motivazione di una sentenza e non può esondaredai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen., mediante unarinnovata valutazione o rivalutazione degli elementi probatori acquisiti al fine ditrarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito. Esula,infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazionedelle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651; Sez.U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260) e l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020,dep. 2021, Rv. 280601).E’ stato altresì più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporrela propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007,Rv. 238215; Sez. 6,n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuatadal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza oNel caso in esame, la censura proposta, sotto l’egida del vizio di motivazione, inrealtà si traduce nella richiesta di una diversa lettura di una serie di datiprobatori posti a base della sentenza impugnata ( in particolare la presenza dimateriale organico sul tettuccio, la posizione arretrata del sedile lato guida)come tale non consentita in sede di legittimità.Quanto al tema della attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e della valenza probatoriadel confronto tra il teste [OSCURATO:PERSONA] ed il teste [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che, intema di motivi di ricorso per cassazione, in diretta conseguenza dei principigenerali sopra esposti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601; Sez.2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).2. Il secondo motivo é del pari inammissibile.Va richiamato e ribadito l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo ilquale le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.,riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono esserededotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018,Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 271294; Sez. 3, n.44901 del 17/10/2012, Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Rv.229159-01).La deduzione, dunque, può essere esaminata solo sotto l’aspetto del viziomotivazionale che in questa sede è chiaramente insussistente, alla luce delleampie argomentazioni, prive di illogicità, sviluppate dalla sentenza impugnata inmerito alla valutazione della attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e della valutazionedel confronto con il teste [OSCURATO:PERSONA], facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini del giudizio di responsabilità dell’odierno imputato.3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.Ed invero la sentenza ha offerto un’ampia motivazione sulla valenza attribuitaalle testimonianze assunte, soffermandosi in particolare sull’attendibilità del testeGobbato, l’unico ad aver assistito allo scambio dei conducenti alla guida dellaMercedes.Si é dato atto che lo stesso, in qualità di guidatore di camion, nel tragitto dallavoro verso casa, era stato in un primo momento superato a velocitàsconsiderata da una Mercedes guidata da una donna, per poi, in un secondomomento, vedere la stessa autovettura ferma in un’area di sosta dove la donnastava per salire dal lato del passeggero e l’imputato al posto di guida.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d’appello ha valutatol’assenza di collegamenti o interessi di qualsiasi genere del teste con i familiaridella vittima e ha ritenuto la dichiarazione attendibile e spontanea essendoderivata da un intervento avvenuto in prima battuta sui social. La versione resadal teste ha trovato poi conferma in una serie di elementi indiziari puntualmenteanalizzati nella sentenza impugnata, quali immagini e riprese acquisite agli atti,raffiguranti sia uno spiazzo di sosta (compatibile con quello descritto daltestimone dove sarebbe avvenuto il cambio del guidatore) sia il passaggio, sullastrada statale, di tutte e tre le autovetture che, sebbene non riprendesse lerispettive targhe, erano, in virtù della marca ed altri particolari coincidenti conquelle coinvolte nel caso di specie.Quanto al ritrovamento della scarpa della [OSCURATO:PERSONA], tale dato era stato giàritenuto dal giudice di primo grado inaffidabile, considerate le plurime rotazionidel veicolo a seguito del sinistro.4. Il quarto motivo é fondato.La Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui é inammissibile,per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato deducal'illegale sospensione della patente di guida in quanto mai conseguita, nonpotendo tale statuizione arrecargli alcun pregiudizio trattandosi di sanzioneamministrativa non applicabile a suo carico(Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, Rv. 277904), atteso che al momento del fattoper cui si procede l’imputato non aveva conseguito la patente di guida.A sostegno di tale principio si é argomentato che la sanzione della sospensionedella patente di guida nei confronti di soggetto il quale non l'abbia maiconseguita o al quale sia stata revocata, infatti, va considerata tamquam nonesset alla luce dell'assenza, anche in via meramente potenziale, di conseguenzedannose a suo carico.Tale orientamento non può tuttavia essere condiviso atteso che, a prescinderedalla mancata quantificazione della sanzione de qua, detto orientamento nontiene conto della circostanza che il titolo abilitativo alla guida puòsuccessivamente essere stato conseguito, così radicando l’interesse delricorrente ad una pronuncia sul punto.Ne deriva la caducazione della statuizione de qua, essendo l’imputato all’epocadei fatti privo di patente di guida.5. In conclusione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente allastatuizione concernente la sospensione della patente di guida, statuizione cheelimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.Mannulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizioneconcernente la sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso il 5 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]