CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 23073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13920/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria , in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , p resso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 317 8 / 28 / 1 7 , depositata il 03/11/2017. Oggetto: Tributi -Accise su prodotti energetici -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 2 marzo 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 3178/28/17 del 03 / 11 /201 7 la C ommissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CT R ) ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ( di seguito ADM ) nei confronti del la sentenza n. 684 / 01 /1 6 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP) , che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. ( oggi in amministrazione straordinaria, di seguitoILVA) avverso un atto di costituzione in mora per mancato versamento di accise su prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica concernente il periodo 2008-2011; 2. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi; 3.ADM resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. con istanza congiunta depositata in data 08/03/2023, le parti hanno chiesto un rinvio della trattazione della presente controversia in ragione della esistenza di concrete prospettive di integrale definizione del contenzioso più ampio tra le stesse esistente; 2. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo. Così