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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42081/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato I ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabiie nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto.

Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo presente in atti rituale querela della persona offesa, la quale ha chiesto procedersi a norma di legge; rilevato che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, nè deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali (cfr. ex multis Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218329).

Rilevato, quanto al mancato riconoscimento della recidiva, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati e dell'epoca di commissione.

Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e cielia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato I ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabiie nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo presente in atti rituale querela della persona offesa, la quale ha chiesto procedersi a norma di legge; rilevato che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, nè deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali (cfr. ex multis Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218329). Rilevato, quanto al mancato riconoscimento della recidiva, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati e dell'epoca di commissione. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e cielia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42081/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris