CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 46134/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sassari, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 21 maggio 2001 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione di pubblico servizio nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione giuridica dei fatti originariamente contestati con due distinte imputazioni provvisorie. Rilevava il Tribunale dell'appello cautelare come gli elementi di conoscenza acquisiti consentissero di ritenere presenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del Carta in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 353-bis e 61 n. 7 cod. pen. (in esso assorbite le due ipotesi di accusa contenute nelle distinte imputazioni provvisorie dei capi a) e b), rispettivamente la prima formulata ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen. e la seconda ai sensi dell'art. 353-bis cod. pen.). In particolare, il Tribunale reputava la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 273 cod. proc. pen., per avere il predetto, quale direttore amministrativo dell'ente pubblico CIPNES-[OSCURATO:PERSONA] Sardegna, in concorso tra gli altri con [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita, e amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante collusioni, compiuto una serie di atti finalizzati a turbare tanto il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando della vendita concorsuale, che i curatori del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] avevano avviato per la liquidazione del complesso Geovillage e di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il compendio di quella procedura fallimentare; quanto del procedimento amministrativo in seguito avviato dal CIPNES per la riacquisizione da parte del Consorzio di parte di quei beni e la successiva cessione a terzi. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Carta, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Sassari omesso di considerare una serie di elementi di fatto a discarico segnalati in sede di interrogatorio di garanzia dell'indagato, e cioè che il CIPNES avesse avviato plurime procedure di riacquisizione dei terreni di società fallire; che il Carta non fosse affatto a conoscenza dello stato di insolvenza dei Docche e aveva intrattenuto vari rapporti con l'autorità giudiziaria delegata al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] per risolvere in maniera 'concertata' la crisi fallimentare, poi impegnandosi a rispettare gli impegni assunti con le intese raggiunte. 2.2. Violazione di lege, in relazione all'art. 353-bis cod. pen., per avere il Tribunale di Sassari erroneamente affermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato con riferimento ai fatti addebitati nel capo d'imputazione provvisoria a), benché fosse risultato che le iniziative di taluni coindagati non erano state finalizzate a turbare un procedimento amministrativo mai avviato né a stabilire il contenuto del bando per la vendita dei beni della massa attiva fallimentare, dunque a condizionare le modalità di scelta del potenziale aggiudicatario, bensì avevano avuto al più lo scopo di impedire l'emissione di quel bando ovvero, più plausibilmente, di favorire l'instaurazione di una procedura alternativa di concordato fallimentare; e che l'operato del Carta e non aveva affatto concretizzato alcuna collusione clandestina, ma era stato palese e pienamente legittimo, come confermato dall'autorità giudiziaria amministrativa che aveva confermato il corretto esercizio di un potere autoritativo, che non presupponeva alcuna comparazione tra offerte economiche né meccanismi di confezionamento di un bando o di altri atti equipollenti. 3. Con memoria trasmessa via pec il 12 novembre 2021, i difensori del Carta hanno formulato motivi nuovi, riprendendo gli argomenti già sviluppati nel ricorso e sottolineando, per un verso, la contraddittorietà della motivazione del provvedimento gravato con riferimento al profilo della configurabilità nella fattispecie di un "procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando", avendo l'indagato concorso esclusivamente a favorire l'accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria civile di una richiesta di concordato fallimentare; e, per altro verso, come l'autorità giudiziaria amministrativa abbia recentemente confermato la piena legittimità dell'esercizio del potere di riacquisizione dei beni da parte del Consorzio CIPNES, qualificandolo come potere espropriativo, in quanto diretto a tutelare interessi di natura pubblicistica superiori rispetto all'interesse alla par condicio creditorum nell'ambito della procedura del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato, in quanto il Tribunale di Sassari ha dato atto della presenza, nella motivazione del provvedimento genetico della misura, di una adeguata valutazione degli elementi di prova addotti dalla difesa dell'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso ai sensi dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale, peraltro, ha integrato le asserite insufficienze motivazionali dell'ordinanza appellata, nell'esercizio di potere- dovere riconosciuto dalla disciplina codicistica (in tal senso, tra le molte, Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050), con modalità che non hanno costituito oggetto di specifiche censure difensive. 3. Il secondo motivo del ricorso è fondato. Per poter compiutamente esaminare le censure formulate dalla difesa con l'atto di impugnazione oggi in esame, è necessario formulare alcune premesse in ordine alla ricostruzione fattuale degli eventi, così come proposta dai giudici di merito. Le vicende attengono alla gestione dei terreni che nel 2000 il CIPNES, consorzio di sviluppo industriale costituito ai sensi della legge n. 448 del 1998, aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., di cui amministratore unico è stato [OSCURATO:PERSONA]: società che aveva realizzato e gestito negli anni una struttura turistico-ricettiva e che nel 2016 era stata dichiarata fallita. Nell'ambito della procedura fallimentare il prevenuto era riuscito a conservare la materiale disponibilità dei beni aziendali oggetto della massa attiva del fallimento, ottenendone l'affidamento in gestione mediante la stipula di un contratto di ramo di azienda concluso dalla curatela con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], figlio del suddetto indagato ([OSCURATO:PERSONA] di cui pure, nel 2020, era stato chiesto il fallimento): procedura fallimentare nella quale la curatela fallimentare aveva avviato l'iniziativa della liquidazione ovvero della vendita di quei beni aziendali, che si sarebbe dovuta realizzare attraverso il 'meccanismo competitivo' disciplinato dagli artt. 105 e 107 I.fall.; procedimento che, tuttavia, non si era ancora concretizzata nella pubblicazione di un bando o di altro atto equipollente di avvio della gara, tant'è che il Tribunale del riesame ha escluso in radice la possibilità di configurare il reato di cui all'art. 353 cod. pen. E', inoltre, pacifico, per quanto emergente dagli atti, che quanto accaduto aveva avuto come 'filo conduttore' il reiterato tentativo del Docche di acquisire ovvero di continuare a gestire, anche per il formale tramite di terzi, i beni del fallimento. Secondo l'ipotesi accusatoria — che il Tribunale del riesame ha ritenuto fondata, 'accorpando' gli addebiti originariamente descritti in due distinti capi di imputazione provvisoria e qualificandoli ai sensi dell'art. 353-bis cod. pen. — la condotta delittuosa del Carta si sarebbe concretizzata nell'adozione di una serie di iniziative collusive "finalizzate ad impedire e condizionare l'emissione e il contenuto del bando per l'asta pubblica"; "a impedire e comunque ritardare" tale asta pubblica; "a consentire la cessione del compendio immobiliare della procedura fallimentare al minor prezzo possibile e comunque inferiore a quello reale o di mercato"; a "rallentare e frenare le procedure di bando" (così nell'originario capo a); iniziative collusive - concretizzatesi anche nelle intese raggiunte con il coindagato Docche - idonee, altresì, "a turbare il procedimento amministrativo volto alla riacquisizione e successiva vendita, mediante procedura competitiva", avviato dalla Consorzio CIPNES ai sensi dell'art. 63 della citata legge n. 443 del 1998 e concretizzatosi nell'adozione di un "invito a presentare manifestazioni di interesse per la riassegnazione del compendio immobiliare della procedura fallimentare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.". Alla luce di tali dati informativi, qui delineati in maniera sintetica, va rilevato come la motivazione della ordinanza gravata si presenti gravemente lacunosa e, in parte, contraddittoria nella definizione degli elementi costitutivi del reato. Il Tribunale di Sassari ha sostenuto che gli accordi raggiunti dai vari coindagati avevano "avuto l'effetto evidente di impedire che gli organi del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. procedessero ad indire la procedura di vendita competitiva del complesso Geovillage (...) imponendo l'arresto della procedura di vendita", senza però chiarire in che modo siffatte iniziative avessero integrato gli estremi di un reato a forma vincolata, qual è quello previsto dall'art. 353-bis cod. pen., che identifica l'elemento materiale non nell'impedimento della pubblicazione del bando o di un atto equipollente", bensì nel turbamento del "procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente"; e soprattutto senza sviluppare coerentemente il percorso argomentativo, lasciando intendere che il principale scopo dei coindagati fosse stato, in realtà, quello di evitare la vendita competitiva, realizzando "un accordo... per l'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA]... nell'ambito di un promovendo concordato fallimentare" (v. pagg. 10-12). I giudici di merito non sono riusciti neppure a illustrare in maniera logica le ragioni per le quali l'indagato potesse considerarsi raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato dell'art. 353-bis cod. pen., per avere con altri "promosso accordi collusivi per garantire ...(al Docche)... di essere nuovamente assegnatario delle aree riscattate dal Consorzio e così sottratte, seppure con una procedura formalmente legittima..., al compendio fallimentare". Tenendo a mente che l'oggetto del reato di pericolo in esame consiste nella condotta diretta ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara o di un atto ad esso equipollente adottato o adottando dalla pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo finalizzato alla scelta di un contraente - per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente (così, tra le tante, Sez. 6, n. 29267 del 05/04/2018, Baccari, Rv. 273449) - non è stato spiegato come i coindagati fossero riusciti, nei termini appena indicati, a "influenzare il procedimento di riacquisizione dal parte del CIPNES delle aree in argomento": conclusione formulata in termini assertivi, senza neppure considerare le obiezioni mosse dalla difesa circa la preesistenza, fin dal 2002, di un regolamento consortile contenente preordinati criteri di disciplina delle modalità di scelta del contraente. Si è finito, anzi, per confondere il procedimento avviato da tale Consorzio per la riassegnazione di quelle aree e le correlate condotte illecite di turbata libertà, con il diverso procedimento di vendita competitiva che formalmente non era tato mai iniziato dalla curatela fallimentare: dal momento che il Tribunale, proprio con riferimento all'addebito formulato nel capo b) di imputazione provvisoria, è tornato ad affermare che "l'accordo collusivo (era stato) clandestinamente finalizzato ad orientare le scelte degli organi del fallimento ...(a produrre)... esclusivamente l'effetto di promuovere nuove perizie che (avevano) più che dimezzato il valore assegnato al compendio immobiliare (...) con evidente danno alla procedura fallimentare e ai creditori" (v. pagg. 12-13). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari che nel nuovo esame colmerà le indicate incongruenze motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di