Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 22690/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9-- rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, altresì, che con il secondo motivo il ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale nonché l'esistenza di vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando l'erronea sussunzione della condotta contestata nella fattispecie di furto e non in quella di insolvenza fraudolenta; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che - secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità - la condotta di chi si rifornisca di benzina presso un distributore automatico senza corrispondere l'importo dovuto, approfittando dell'assenza di controllo, e realizzando così uno spossessamento invito domino, integra il reato di furto aggravato (ex multis Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Menciotti, Rv. 278148 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9-- rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso denunzia l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, altresì, che con il secondo motivo il ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale nonché l'esistenza di vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando l'erronea sussunzione della condotta contestata nella fattispecie di furto e non in quella di insolvenza fraudolenta; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che - secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità - la condotta di chi si rifornisca di benzina presso un distributore automatico senza corrispondere l'importo dovuto, approfittando dell'assenza di controllo, e realizzando così uno spossessamento invito domino, integra il reato di furto aggravato (ex multis Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Menciotti, Rv. 278148 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22690/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris