CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7166/2022 RG proposto da: [OSCURATO:PERSONA], FALLERONI Luigi e FALLERONI Mario, elettivamente domiciliat i in Roma v ia [OSCURATO:PERSONA] 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio, elettivamente domiciliata in Roma via Polibio, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- e Comune di Montalto di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Montalto di [OSCURATO:PERSONA], via Trento e Trieste 15 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roman. 6206/2021 depositata il 24.9.2021 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6206/2021 la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], Luigi e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1034/2015 con la quale era stata respinta la domanda di annullamento dell’atto di cessione volontaria intercorso fra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno,e il Comune di Montalto di [OSCURATO:PERSONA], acquirente, con l’intervento nell’atto del sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di concessionario e possessore di buona fede del terreno. [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di cessione,in quanto titolare del diritto all’indennità, prevista dalla convenzione stipulata nel 1964 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto il riconoscimento e la liquidazione dell’indennitàsecondo i criteri indicati dall’art. 1150c.c.nonché la sua corresponsione. La sentenza di primo grado aveva escluso il vizio del consenso del Falleroni nella percezione del contenuto dell’atto e aveva comunque ritenuto il difetto di interesse all’annullamento della cessione, alla quale era estraneo. Aveva altresì rigettato per difetto di prova le domande risarcitorie proposte nei confronti del Comune in relazione al comportamento lesivo tenuto nei suoi confronti dal Comune di Montalto di [OSCURATO:PERSONA] produttivo, secondo l’attore, anche della perdita di un terreno in località [OSCURATO:PERSONA] con quattro annessi agricoli. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Luigi e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi di ricorsocon i quali deducono:a) la violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza di primo grado e di appello; b) la nullità dell’atto di cessione volontaria per errataidentificazione dellavendita anche relativamenteai sub. 1 e 5 del figlio 15 p.lla 138 e la derivata nullità dell’atto notarile per la mancanza di conformità catastale dell’immobile; c) la nullità dell’atto di cessione volontaria e la derivata nullità dell’atto notarile per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 327/2001 e violazione dei principi sanciti dalla sentenza n. 181 della Corte Costituzionale; d) il diritto al risarcimento dei danni negati dalla Corte di appello. Propongono controricorsi il Comune di Montalto dI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il consigliere delegato ha proposto ai sensi dell’art. 380 bis cpc la definizione del ricorso di cui ha rilevato l’improcedibilità per tardività del deposito e dell’iscrizione a ruolo. I sigg.ri Ruggeri e Falleroni hanno presentato istanza di decisione con la quale hanno contestato la rilevata tardività. Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Montalto di [OSCURATO:PERSONA] causa è stata trattata nell’adunanza non partecipata in camera di consiglio del 21 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] La Corte rileva come la contestazione della improcedibilità del ricorso per tardività del deposito nel termine di cui all’art. 369 c. 1 c.p.c. sia palesemente infondata e sostanzialmente inconferente rispetto al riscontro cronologico evidenziato nella proposta di definizione accelerata. Infatti il deposito “cartaceo” è avvenuto incontestatamente il 23.3.2022 e quindi oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Il successivo deposito telematico delricorso del 31.3.2022, effettuato secondo il difensore dei ricorrenti per mero scrupolo difensivo, è stato accompagnato dalla produzione della copia dell’accettazione e consegna dei messaggi p.e.c. di notifica del ricorso avvenuti il 22.2.2022. E’ lo stesso ricorrentequindi che attesta come il deposito del ricorso sia avvenuto 31 giorni dopo la sua notifica e il conseguente superamento del termine di cui all’art. 369 c. 1 c.p.c. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso è conforme alla proposta di definizione accelerata e alla sua motivazione cosicché sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’articolo 96 c.p.c. senza che ricorranoragioni per derogare a tale applicazione in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite, nelle ordinanze nn. 28619, 27195 e 27433 del 2023, secondo cui nei casi di conformità tra proposta e decisione finale intervieneuna valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, sui presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma c.p.c.) e al pagamento di una ulteriore somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 5.000 euro (art. 96, comma 4, c.p.c.)in favore della cassa delle ammende,perché - nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – le condanne dev ono essere pronunciat e anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo esseuna funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese a favore dellecontroricorrenti,liquidate in euro 12.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori di legge nonché al pagamento della somma di euro 12.000 ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di una somma pari a euro 2.500 ex art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dov