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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 39782/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diChieti nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](CH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni della parte civile, difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 63 del 2 aprile 2025, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti ha assolto SerafiniRoberto, con la formula "perché il fatto non era previsto dalla legge come reato", d a l delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: il fatto, originariamente contestato a norma degli artt. 322 e 329 del d.lgs. 14/2019, è stato riqualificato a norma dell’art. 223, comma 2, n. 2), r.d.267/1942, ritenuto applicabile ratione temporis.

L'imputazione elevata nei confronti delSerafini, in qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata fallita il 27 maggio 2020), concerneva l’aver egli concorso a cagionare il dissesto o l’aggravamento del dissesto della società.

Nello specifico, si contestava che il [OSCURATO:PERSONA] avesse determinato un’ulteriore perdita nel periodo di sua gestione, pari ad euro 1.400.000,00, registratadal 28 aprile 2016 (data di dichiarazione dello stato di liquidazione e sua nomina) sino al 2 luglio 2019 (data di cessazione dell’incarico)e perdite complessive di euro 3.074.269,00 sino alla data di dichiarazione del fallimento, il 27 maggio 2020.

Tali perdite erano imputate a operazioni dolose consistenti nell’averproseguito l’attività aziendale in costanza di un conclamato stato di disequilibrio finanziario, aggravato dalla reinternalizzazione, da parte della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., dei servizi di biglietteria e di pulizia dei mezzi e dei piazzali.

In definitiva, la società, partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., era stata posta in liquidazione a causa delle continue perdite, accresciute proprio dalla scelta del socio di maggioranza di affidare a terzi, nel 2014 e 2015, i servizi prima svolti dalla fallita, con conseguente sostanziale svuotamento delle attività destinate a produrre entrate. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminareha ritenuto che alla fattispecie in esame, consumatasiil 27 maggio 2020, non potesse applicarsi la nuova disciplina dei reati fallimentari introdotta dal d.lgs.14/2019, entrata in vigore solo il 15 luglio 2022.

Di conseguenza, ratione temporisè stato ritenuto applicabile l’art. 223, comma 2, n. 2),R.D. 267/1942, il quale sanzionava coloro che avevano cagionato, con dolo o per effetto di operazioni dolose, il "fallimento" della società, e non il "dissesto": termine introdotto, invece , dall'art. 329, comma 2, lett. b) , d . l gs. 14/2019.

In applicazionedella giurisprudenza di legittimità secondo cui "fallimento" (correlato alla pronuncia che lo dichiara) e "dissesto" (nozione economica alla base della declaratoria di fallimento)sarebbero termini non equipollenti, e prendendo atto che al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato unicamente di aver aggravato uno stato di dissesto, non essendo tale evento all’epoca previsto dalla norma incriminatrice quale reato,il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] con la detta formula.

Col medesimo provvedimento si è,inoltre, rilevato che l'attività d el [OSCURATO:PERSONA] fosse stata strumentale alla gestione dei rapporti di lavoro per garantirne la transizione verso la controllante, secondo le disposizioni ricevute da quest’ultima e, in definitiva, dalla Regione Abruzzo, proprietaria della stessa controllante.

Anzi, secondo la sentenza impugnata, l'imputato aveva perfino ridotto l’indebitamento della società in esame verso i terzi, essedo aumentato solo quello verso la controllante, che la finanziava (“appare documentalmente provata la tesi difensiva secondo cui la liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato ulteriori perdite, bensì ha perfino ridotto l’indebitamento verso terzi, mentre ènaturale che quello verso la controllante finanziatrice sia aumentato”). [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminareha richiamato, a sostegno dell’esito cui è giunto(ossia di una transizione etero-diretta, da parte degli organi regionali, non volta, dunque, a danneggiare i creditori),l’archiviazione disposta per i vertici della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., valorizzando la circostanza che l’intera vicenda era, per l’appunto, riferibile avolontà del socio pubblico e non de l liquidatore.

2. Avverso tale sentenza di assoluzione ha proposto r icorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Chieti, chiedendone l’annullamento per violazione degli artt. 2 cod. pen., 223, comma 2, n. 2), r.d. 267/1942,329, comma 2, lett. b),d.lgs. 14/2019.

Il Pubblico Ministero lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare sia incorso in errore nel ritenere che la previgente fattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose (di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942) ponesse la dichiarazione di fallimento quale evento eziologicamente conseguente al dolo o alle condotte dolose dell'autore del reato, trattandosi, a suo dire, di una condizione oggettiva di punibilità di natura estrinseca.

Pertanto, il riferimento al "fallimento" contenuto nella vecchia normativa non potrebbe che intendersi rivolto ai fatti oggettivi che ne costituiscono il presupposto (ovvero lo stato di insolvenza o il dissesto determinati dalle scelte di chi amministra la società ) , e non all'atto giudiziale in sé.

Il Pubblico Ministero stigmatizza la conclusione del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare, laddove aveva sostanzialmente ritenuto che la contestazione di aver contribuito ad aggravare il dissesto riguardasse una condotta non penalmente rilevante prima dell’entrata invigore del d.lgs. 14/2019.

Il ricorrente sostiene, tuttavia, che, anche assumendo il fallimento come eventodel delitto in questione (e non come mera condizione di punibilità) , la sua dichiarazione discendevapur sempre o dallo stato di insolvenza dell’imprenditore o dal suo dissesto: sicché l'aver causato il fallimento (così come previsto dalla previgente norma) dovrebbe intendersi come "causazione dell'insolvenza o del dissesto",sussistendo, quindi , piena continuità tra le due norm e . [OSCURATO:PERSONA]

1. La tesi del Pubblico Ministero ricorrente è condivisibile: tuttavia il ricorso va disatteso, non essendo stata oggetto di censura altra parte della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, di per sé idonea a sorreggerlo.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il Pubblico Ministero lamenta –come detto –l’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare sia incorso in errore nel ritenere che la condotta contestata (aggravamento del dissesto) non fosse prevista come reato dalla legge vigente all'epoca dei fatti (27 maggio 2020).

3. La censura coglie nel segno.

4. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha fondato la pronuncia assolutoria sull'assunto che la norma applicabile ratione temporis, ossia l'art. 223, comma 2, n. 2), del R.D. 267/1942, sanzionasse unicamente la causazione del "fallimento" della società, inteso quale nozione giuridica connessa alla pronuncia dichiarativa.

Ha quindi contrapposto tale nozione a quella di "dissesto", intesa quale nozione economica, ritenendo che quest'ultima fosse penalmente rilevante, quale evento del reato, solo a seguito della novella introdotta dall'art. 329, comma 2, lett. b), d.lgs. 14/2019, entrato in vigore successivamente alla consumazione del delitto de quo.

Poiché all'imputato era contestato di aver aggravato lo stato di "dissesto", il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare ha concluso che il fatto non era previsto dalla legge come reato.

Tale ragionamento si fonda su un'errata interpretazione della fattispecie incriminatrice vigente al momento del fatto e del rapporto di successione tra le norme.

A prescindere dal ruolo che si ritenga di attribuire alla sentenza dichiarativa di fallimento all'interno della fattispecie incriminatrice, condizione di punibilità o elemento costitutivo del fatto (sul dibattito, al riguardo, si vedano, tra le tante, Sez.5, n. 27426 del 01/03/2023, Parribianchi, Rv. 284785-01; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114-01), quel che è certo è che l'evento che l'autore del reato (amministratore, liquidatore, etc.) deve aver "cagionato" con dolo o per effetto dioperazioni dolose, ai sensi del previgente art. 223, comma 2, n. 2), r.d. 267/1942, non può logicamente identificarsi con il provvedimento giudiziale (la sentenza dichiarativa di fallimento), che è atto del giudice e non può essere "cagionato" eziologicamente dalla condotta dell'agente.

L'evento penalmente rilevante ed eziologicamente legato alla condotta del reo non può che essere, piuttosto, il fatto economico che costituisce il presupposto della dichiarazione giudizialedi fallimento (dopo la recente novella, di liquidazione giudiziale): vale a dire, lo stato di insolvenza o, nella sua accezione più grave e irreversibile, il dissesto economico-finanziario della società.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, proprio scrutinando il rapporto tra le due disposizioni in tema di successione di leggi, che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 e quella di cui all'art. 329, comma 2, lett. b), d.lgs. 14 del 2019, in quanto entrambe le norme incriminano la condotta di causazione del dissesto della società.

In tal senso, è stato già condivisibilmente rimarcato, in generale, come nessun effetto dispieghi la riforma sul sistema dei reati fallimentari, in presenza di un'evidente continuità normativa che connota i profili penalistici del nuovo codice della crisi dell’impresa, atteso che le nuove norme si pongono in perfetta continuità normativa con le precedenti disposizioni contenute nel r.d. 267/1942 (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 280845-01, in motivazione; in tal senso, siveda anche Sez. 5, n. 4772 del 10/12/2019, dep. 2020, non massimata).

Al riguardo, peraltro, è noto il contenuto, sul punto,della legge delega – art. 2, comma 1, lett.a), l. 155/2017, secondo cui: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;[…]».

Tanto rafforza –posto che, altrimenti, vi sarebbe la violazione della delega che, come noto, porterebbe alla incostituzionalità per violazione (indiretta, tramite la norma interposta) dell'articolo 76 della Costituzione – la tesi sostenuta dalla giurisprudenza circa la sostanziale continuità (anche) della fattispecie penale de qua.

L'intervento del legislatore del 2019, sostituendo il termine "fallimento" con il termine "dissesto", non ha pertanto introdotto una nuova fattispecie incriminatrice,né ha ampliato l'area del penalmente rilevante: ha, al contrario, operato una mera specificazione terminologica, allineando il dato testuale della norma alla consolidata interpretazione giurisprudenziale, che già identificava nel dissesto l'evento naturalistico della condotta punita.

Tale approdo ermeneutico è stato di recente ribadito da questa stessa Sezione, la quale ha precisato che la sostituzione, nel d.lgs. 14/2019, del termine “fallimento”con quello di “dissesto” «non sottende alcuna volontà innovativa, ma costituisce mero recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, onde conferire ulteriore precisione semantica al precetto» (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351-01, in motivazione).

La medesima pronuncia ha altresì confermato l'univoca interpretazione secondo cui, già nel vigore dell'art. 223, comma 2, n. 2,r.d. 267/1942, il termine “fallimento” dovesse intendersi in senso sostanziale, non quale provvedimento giurisdizionale, la cui menzione avrebbe costituito una «inutile duplicazione» del riferimento alla dichiarazione di insolvenza già contenuto nel rinvio all'art. 216 r.d. 267/1942 operato dal primo comma della norma.

Invero, l'art. 216 r.d. 267/1942, richiamato dal primo comma dell'art. 223 stesso r.d., si riferisce al "fallimento" in senso formale (ossia al provvedimento giurisdizionale che lo dichiara), laddove il secondo comma dell'art. 223 r.d. 267/1942 fa riferimento, invece, al “fallimento” in senso sostanziale, cioè alla «situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio» (così già Sez. 5, n. 33774 del 16/06/2015, Crespi, Rv. 264868-01, in motivazione; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 28178 del 17/6/2025, non massimata, nonché Sez. 5, n. 24692/2025, cit.).

Come osservato anche in dottrina, dato che al dissesto, come evento del reato, è tuttora unito il richiamo al fallimento, da parte dell'art. 223in commento, sicché "cagionare il fallimento" non può che significa re provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa del fallimento.

In definitiva, il termine “fallimento”, di cui alla previgente –e qui applicabile –disposizione normativa ex art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, era già inteso come equivalente di “dissesto”: sicché la nuova norma non può considerarsi in alcun modo innovativa, al riguardo.

5. Del pari, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che non interrompono il nesso di causalità né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto (sempre Sez. 5, n. 24692/2025, cit., che richiama, sul punto, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877-01).

A tal fine, va ricordato che il nesso causale, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., va valutato secondo la regola dell’equivalenza delle cause, per cui non è necessario che la condotta contestata sia stata l’unica causa dell’evento dissesto, essendo sufficiente che abbia concorso in modo non meramente occasionale o accessorio.

In tal senso, la Corte ha precisato che il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose può essere integrato anche da una condotta che abbia cagionato soltanto l’aggravamento di un dissesto già in atto, dovendosi riconoscere rilievo penale all’apporto eziologico concorrente (di recente, ancora, Sez. 5, n. 32532 del 10/07/2025, non massimata, oltre a Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351-01, in motivazione; ed ancora, in tal senso si veda pure Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).

6. Tuttavia, come anticipato, parte ricorrente non censura altra parte della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare idonea a sorreggere la decisione.

La sentenza impugnata, infatti, pur contenendo l'erronea declaratoria circa l'assenza di continuità normativa (profilo, questo, correttamente censurato dal Pubblico Ministero), fonda la pronuncia assolutoria non esclusivamente su tale ratio, ma altresì su ulteriori ed autonome rationes decidendi, attinenti al merito della vicenda, che il ricorso del Pubblico Ministero ha totalmente omesso di censurare, neppure negli stretti limiti che questa sede di legittimità avrebbe consentito. [OSCURATO:PERSONA] di prime cureha, infatti, rilevato anche l’insussistenza (quanto meno) dell’elemento soggettivo, valorizzando sia l'archiviazione disposta per i vertici della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. (la cui condotta sarebbe stata “giustificata” dall’interesse pubblico da essi perseguito), sia la ritenuta strumentalità della detta condotta alla salvaguardia dei rapporti di lavoro, sia, addirittura , l’assenza di ulteriori perdite.

In particolare, assume il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminareche: “l'imputato ha tenuto una condotta tutt’altro che inerte o dilatoria e volta a danneggiare il ceto creditorio, bensì, al contrario, ha proceduto a salvaguardare ì principali creditori, ossia ì dipendenti: anzi, appare documentalmente provata la tesi difensiva secondo cui la liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato ulteriori perdite, bensì ha perfino ridotto l’indebitamento verso terzi, mentre è naturale che quello verso la controllante finanziatrice sia aumentato […] Le operazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA] (sopra elencate al paragrafo 2) paiono distanti, quantomeno sotto il profilo soggettivo, dalla connotazione richiesta dalla norma incriminatrice, ossia l’intrinseca pericolosità per la salute economica e finanziaria della impresa”.

La sentenza impugnata, insomma, reputa insussistente (almeno) l’elemento soggettivo del delitto contestato, se non addirittura quello oggettivo.

Ad ogni modo, tali argomentazioni, che attengono alla ricostruzione del fatto, alla sussistenza del nesso causale e alla valutazione della condotta dell'imputato (con evidenti ricadute sugli element i oggettivo e , come detto, soprattutto soggettivo del reato), costituiscono ragioni dell'assoluzione del tutto autonome e autosufficienti rispetto alla questione, meramente giuridica, della successione delle leggi penali.

Il ricorso del Pubblico Ministero, come detto, si è limitato a criticare esclusivamente quest'ultimo profilo, omettendo qualsiasi doglianza avverso le richiamate valutazioni di merito.

Ne consegue che, anche emendata dall’errore anzidetto (censurato da parte ricorrente), la statuizione assolutoria rimarrebbe comunque fondata sulle ulteriori ed autonome rationes decidendinon fatte oggetto di impugnazione.

Secondo il consolidato principio di diritto di questa Corte, infatti, è aspecifico il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diChieti nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](CH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni della parte civile, difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 63 del 2 aprile 2025, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Chieti ha assolto SerafiniRoberto, con la formula "perché il fatto non era previsto dalla legge come reato", d a l delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: il fatto, originariamente contestato a norma degli artt. 322 e 329 del d.lgs. 14/2019, è stato riqualificato a norma dell’art. 223, comma 2, n. 2), r.d.267/1942, ritenuto applicabile ratione temporis. L'imputazione elevata nei confronti delSerafini, in qualità di liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata fallita il 27 maggio 2020), concerneva l’aver egli concorso a cagionare il dissesto o l’aggravamento del dissesto della società. Nello specifico, si contestava che il [OSCURATO:PERSONA] avesse determinato un’ulteriore perdita nel periodo di sua gestione, pari ad euro 1.400.000,00, registratadal 28 aprile 2016 (data di dichiarazione dello stato di liquidazione e sua nomina) sino al 2 luglio 2019 (data di cessazione dell’incarico)e perdite complessive di euro 3.074.269,00 sino alla data di dichiarazione del fallimento, il 27 maggio 2020. Tali perdite erano imputate a operazioni dolose consistenti nell’averproseguito l’attività aziendale in costanza di un conclamato stato di disequilibrio finanziario, aggravato dalla reinternalizzazione, da parte della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., dei servizi di biglietteria e di pulizia dei mezzi e dei piazzali. In definitiva, la società, partecipata da [OSCURATO:SOCIETA]., era stata posta in liquidazione a causa delle continue perdite, accresciute proprio dalla scelta del socio di maggioranza di affidare a terzi, nel 2014 e 2015, i servizi prima svolti dalla fallita, con conseguente sostanziale svuotamento delle attività destinate a produrre entrate. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminareha ritenuto che alla fattispecie in esame, consumatasiil 27 maggio 2020, non potesse applicarsi la nuova disciplina dei reati fallimentari introdotta dal d.lgs.14/2019, entrata in vigore solo il 15 luglio 2022. Di conseguenza, ratione temporisè stato ritenuto applicabile l’art. 223, comma 2, n. 2),R.D. 267/1942, il quale sanzionava coloro che avevano cagionato, con dolo o per effetto di operazioni dolose, il "fallimento" della società, e non il "dissesto": termine introdotto, invece , dall'art. 329, comma 2, lett. b) , d . l gs. 14/2019. In applicazionedella giurisprudenza di legittimità secondo cui "fallimento" (correlato alla pronuncia che lo dichiara) e "dissesto" (nozione economica alla base della declaratoria di fallimento)sarebbero termini non equipollenti, e prendendo atto che al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato unicamente di aver aggravato uno stato di dissesto, non essendo tale evento all’epoca previsto dalla norma incriminatrice quale reato,il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] con la detta formula. Col medesimo provvedimento si è,inoltre, rilevato che l'attività d el [OSCURATO:PERSONA] fosse stata strumentale alla gestione dei rapporti di lavoro per garantirne la transizione verso la controllante, secondo le disposizioni ricevute da quest’ultima e, in definitiva, dalla Regione Abruzzo, proprietaria della stessa controllante. Anzi, secondo la sentenza impugnata, l'imputato aveva perfino ridotto l’indebitamento della società in esame verso i terzi, essedo aumentato solo quello verso la controllante, che la finanziava (“appare documentalmente provata la tesi difensiva secondo cui la liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato ulteriori perdite, bensì ha perfino ridotto l’indebitamento verso terzi, mentre ènaturale che quello verso la controllante finanziatrice sia aumentato”). [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminareha richiamato, a sostegno dell’esito cui è giunto(ossia di una transizione etero-diretta, da parte degli organi regionali, non volta, dunque, a danneggiare i creditori),l’archiviazione disposta per i vertici della controllante [OSCURATO:SOCIETA]., valorizzando la circostanza che l’intera vicenda era, per l’appunto, riferibile avolontà del socio pubblico e non de l liquidatore. 2. Avverso tale sentenza di assoluzione ha proposto r icorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Chieti, chiedendone l’annullamento per violazione degli artt. 2 cod. pen., 223, comma 2, n. 2), r.d. 267/1942,329, comma 2, lett. b),d.lgs. 14/2019. Il Pubblico Ministero lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare sia incorso in errore nel ritenere che la previgente fattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose (di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942) ponesse la dichiarazione di fallimento quale evento eziologicamente conseguente al dolo o alle condotte dolose dell'autore del reato, trattandosi, a suo dire, di una condizione oggettiva di punibilità di natura estrinseca. Pertanto, il riferimento al "fallimento" contenuto nella vecchia normativa non potrebbe che intendersi rivolto ai fatti oggettivi che ne costituiscono il presupposto (ovvero lo stato di insolvenza o il dissesto determinati dalle scelte di chi amministra la società ) , e non all'atto giudiziale in sé. Il Pubblico Ministero stigmatizza la conclusione del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare, laddove aveva sostanzialmente ritenuto che la contestazione di aver contribuito ad aggravare il dissesto riguardasse una condotta non penalmente rilevante prima dell’entrata invigore del d.lgs. 14/2019. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che, anche assumendo il fallimento come eventodel delitto in questione (e non come mera condizione di punibilità) , la sua dichiarazione discendevapur sempre o dallo stato di insolvenza dell’imprenditore o dal suo dissesto: sicché l'aver causato il fallimento (così come previsto dalla previgente norma) dovrebbe intendersi come "causazione dell'insolvenza o del dissesto",sussistendo, quindi , piena continuità tra le due norm e . [OSCURATO:PERSONA] 1. La tesi del Pubblico Ministero ricorrente è condivisibile: tuttavia il ricorso va disatteso, non essendo stata oggetto di censura altra parte della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, di per sé idonea a sorreggerlo. 2. Con l'unico motivo di ricorso, il Pubblico Ministero lamenta –come detto –l’erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare sia incorso in errore nel ritenere che la condotta contestata (aggravamento del dissesto) non fosse prevista come reato dalla legge vigente all'epoca dei fatti (27 maggio 2020). 3. La censura coglie nel segno. 4. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha fondato la pronuncia assolutoria sull'assunto che la norma applicabile ratione temporis, ossia l'art. 223, comma 2, n. 2), del R.D. 267/1942, sanzionasse unicamente la causazione del "fallimento" della società, inteso quale nozione giuridica connessa alla pronuncia dichiarativa. Ha quindi contrapposto tale nozione a quella di "dissesto", intesa quale nozione economica, ritenendo che quest'ultima fosse penalmente rilevante, quale evento del reato, solo a seguito della novella introdotta dall'art. 329, comma 2, lett. b), d.lgs. 14/2019, entrato in vigore successivamente alla consumazione del delitto de quo. Poiché all'imputato era contestato di aver aggravato lo stato di "dissesto", il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare ha concluso che il fatto non era previsto dalla legge come reato. Tale ragionamento si fonda su un'errata interpretazione della fattispecie incriminatrice vigente al momento del fatto e del rapporto di successione tra le norme. A prescindere dal ruolo che si ritenga di attribuire alla sentenza dichiarativa di fallimento all'interno della fattispecie incriminatrice, condizione di punibilità o elemento costitutivo del fatto (sul dibattito, al riguardo, si vedano, tra le tante, Sez.5, n. 27426 del 01/03/2023, Parribianchi, Rv. 284785-01; Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114-01), quel che è certo è che l'evento che l'autore del reato (amministratore, liquidatore, etc.) deve aver "cagionato" con dolo o per effetto dioperazioni dolose, ai sensi del previgente art. 223, comma 2, n. 2), r.d. 267/1942, non può logicamente identificarsi con il provvedimento giudiziale (la sentenza dichiarativa di fallimento), che è atto del giudice e non può essere "cagionato" eziologicamente dalla condotta dell'agente. L'evento penalmente rilevante ed eziologicamente legato alla condotta del reo non può che essere, piuttosto, il fatto economico che costituisce il presupposto della dichiarazione giudizialedi fallimento (dopo la recente novella, di liquidazione giudiziale): vale a dire, lo stato di insolvenza o, nella sua accezione più grave e irreversibile, il dissesto economico-finanziario della società. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, proprio scrutinando il rapporto tra le due disposizioni in tema di successione di leggi, che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 e quella di cui all'art. 329, comma 2, lett. b), d.lgs. 14 del 2019, in quanto entrambe le norme incriminano la condotta di causazione del dissesto della società. In tal senso, è stato già condivisibilmente rimarcato, in generale, come nessun effetto dispieghi la riforma sul sistema dei reati fallimentari, in presenza di un'evidente continuità normativa che connota i profili penalistici del nuovo codice della crisi dell’impresa, atteso che le nuove norme si pongono in perfetta continuità normativa con le precedenti disposizioni contenute nel r.d. 267/1942 (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Rv. 280845-01, in motivazione; in tal senso, siveda anche Sez. 5, n. 4772 del 10/12/2019, dep. 2020, non massimata). Al riguardo, peraltro, è noto il contenuto, sul punto,della legge delega – art. 2, comma 1, lett.a), l. 155/2017, secondo cui: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;[…]». Tanto rafforza –posto che, altrimenti, vi sarebbe la violazione della delega che, come noto, porterebbe alla incostituzionalità per violazione (indiretta, tramite la norma interposta) dell'articolo 76 della Costituzione – la tesi sostenuta dalla giurisprudenza circa la sostanziale continuità (anche) della fattispecie penale de qua. L'intervento del legislatore del 2019, sostituendo il termine "fallimento" con il termine "dissesto", non ha pertanto introdotto una nuova fattispecie incriminatrice,né ha ampliato l'area del penalmente rilevante: ha, al contrario, operato una mera specificazione terminologica, allineando il dato testuale della norma alla consolidata interpretazione giurisprudenziale, che già identificava nel dissesto l'evento naturalistico della condotta punita. Tale approdo ermeneutico è stato di recente ribadito da questa stessa Sezione, la quale ha precisato che la sostituzione, nel d.lgs. 14/2019, del termine “fallimento”con quello di “dissesto” «non sottende alcuna volontà innovativa, ma costituisce mero recepimento della consolidata elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto, onde conferire ulteriore precisione semantica al precetto» (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351-01, in motivazione). La medesima pronuncia ha altresì confermato l'univoca interpretazione secondo cui, già nel vigore dell'art. 223, comma 2, n. 2,r.d. 267/1942, il termine “fallimento” dovesse intendersi in senso sostanziale, non quale provvedimento giurisdizionale, la cui menzione avrebbe costituito una «inutile duplicazione» del riferimento alla dichiarazione di insolvenza già contenuto nel rinvio all'art. 216 r.d. 267/1942 operato dal primo comma della norma. Invero, l'art. 216 r.d. 267/1942, richiamato dal primo comma dell'art. 223 stesso r.d., si riferisce al "fallimento" in senso formale (ossia al provvedimento giurisdizionale che lo dichiara), laddove il secondo comma dell'art. 223 r.d. 267/1942 fa riferimento, invece, al “fallimento” in senso sostanziale, cioè alla «situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio» (così già Sez. 5, n. 33774 del 16/06/2015, Crespi, Rv. 264868-01, in motivazione; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 28178 del 17/6/2025, non massimata, nonché Sez. 5, n. 24692/2025, cit.). Come osservato anche in dottrina, dato che al dissesto, come evento del reato, è tuttora unito il richiamo al fallimento, da parte dell'art. 223in commento, sicché "cagionare il fallimento" non può che significa re provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa del fallimento. In definitiva, il termine “fallimento”, di cui alla previgente –e qui applicabile –disposizione normativa ex art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, era già inteso come equivalente di “dissesto”: sicché la nuova norma non può considerarsi in alcun modo innovativa, al riguardo. 5. Del pari, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che non interrompono il nesso di causalità né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto (sempre Sez. 5, n. 24692/2025, cit., che richiama, sul punto, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877-01). A tal fine, va ricordato che il nesso causale, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., va valutato secondo la regola dell’equivalenza delle cause, per cui non è necessario che la condotta contestata sia stata l’unica causa dell’evento dissesto, essendo sufficiente che abbia concorso in modo non meramente occasionale o accessorio. In tal senso, la Corte ha precisato che il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose può essere integrato anche da una condotta che abbia cagionato soltanto l’aggravamento di un dissesto già in atto, dovendosi riconoscere rilievo penale all’apporto eziologico concorrente (di recente, ancora, Sez. 5, n. 32532 del 10/07/2025, non massimata, oltre a Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351-01, in motivazione; ed ancora, in tal senso si veda pure Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01). 6. Tuttavia, come anticipato, parte ricorrente non censura altra parte della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare idonea a sorreggere la decisione. La sentenza impugnata, infatti, pur contenendo l'erronea declaratoria circa l'assenza di continuità normativa (profilo, questo, correttamente censurato dal Pubblico Ministero), fonda la pronuncia assolutoria non esclusivamente su tale ratio, ma altresì su ulteriori ed autonome rationes decidendi, attinenti al merito della vicenda, che il ricorso del Pubblico Ministero ha totalmente omesso di censurare, neppure negli stretti limiti che questa sede di legittimità avrebbe consentito. [OSCURATO:PERSONA] di prime cureha, infatti, rilevato anche l’insussistenza (quanto meno) dell’elemento soggettivo, valorizzando sia l'archiviazione disposta per i vertici della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. (la cui condotta sarebbe stata “giustificata” dall’interesse pubblico da essi perseguito), sia la ritenuta strumentalità della detta condotta alla salvaguardia dei rapporti di lavoro, sia, addirittura , l’assenza di ulteriori perdite. In particolare, assume il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminareche: “l'imputato ha tenuto una condotta tutt’altro che inerte o dilatoria e volta a danneggiare il ceto creditorio, bensì, al contrario, ha proceduto a salvaguardare ì principali creditori, ossia ì dipendenti: anzi, appare documentalmente provata la tesi difensiva secondo cui la liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato ulteriori perdite, bensì ha perfino ridotto l’indebitamento verso terzi, mentre è naturale che quello verso la controllante finanziatrice sia aumentato […] Le operazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA] (sopra elencate al paragrafo 2) paiono distanti, quantomeno sotto il profilo soggettivo, dalla connotazione richiesta dalla norma incriminatrice, ossia l’intrinseca pericolosità per la salute economica e finanziaria della impresa”. La sentenza impugnata, insomma, reputa insussistente (almeno) l’elemento soggettivo del delitto contestato, se non addirittura quello oggettivo. Ad ogni modo, tali argomentazioni, che attengono alla ricostruzione del fatto, alla sussistenza del nesso causale e alla valutazione della condotta dell'imputato (con evidenti ricadute sugli element i oggettivo e , come detto, soprattutto soggettivo del reato), costituiscono ragioni dell'assoluzione del tutto autonome e autosufficienti rispetto alla questione, meramente giuridica, della successione delle leggi penali. Il ricorso del Pubblico Ministero, come detto, si è limitato a criticare esclusivamente quest'ultimo profilo, omettendo qualsiasi doglianza avverso le richiamate valutazioni di merito. Ne consegue che, anche emendata dall’errore anzidetto (censurato da parte ricorrente), la statuizione assolutoria rimarrebbe comunque fondata sulle ulteriori ed autonome rationes decidendinon fatte oggetto di impugnazione. Secondo il consolidato principio di diritto di questa Corte, infatti, è aspecifico il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n
Sentenza Cassazione n. 39782/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris