CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, in tema di rideterminazione della pena in executivis a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019; esaminato il ricorso; Ritenuto che il giudice dell'esecuzione, chiamato a dare applicazione alla disciplina più favorevole determinatasi per effetto della citata sentenza costituzionale, è tenuto a diminuire la pena in aderenza alla mutata cornice edittale di riferimento, ma può discrezionalmente determinare l'entità della diminuzione, dandone congrua motivazione, senza dover necessariamente riflettere, nella nuova quantificazione, un criterio di rigida proporzione rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione, fermi il riconoscimento delle circostanze, il relativo giudizio di comparazione e l'eventuale riduzione della pena per il rito (da ultimo, Sez. 1, n. 22215 del 10/01/2022, Valeriani, Rv. 283122-01); che questi ultimi aspetti non sono stati incisi dalla pronuncia impugnata e il ricorso è dunque manifestamente infondato perché esso, senza censurare la congruità della motivazione in punto di commisurazione della pena così come diminuita, tende sostanzialmente all'affermazione di quel vincolo di precisa corrispondenza con le statuizioni sanzionatorie originarie, che si è visto essere insussistente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec