CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 34265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre compreso tra il 27 aprile e il 27 ottobre 1994. Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, in epoca successiva al semestre oggetto di vaglio esecutivo, era stato condannato per la commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, manifestando la sua elevata pericolosità sociale. Ritenuto che la gravità delle condotte di Arcangelo esplica i suoi effetti sull'interno periodo oggetto di osservazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso