CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 12296/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, nell'unico, articolato motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo e articolate con memoria - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici, non essendovi prova che il detenuto possa ritenersi tuttora vertice dell'omonima cosca - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere della sua capacità di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale, il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica, valorizzando - in particolare - le plurime infrazioni disciplinari, puntualmente sanzionate, la condanna (sebbene non definitiva) a diciannove anni e quattro mesi di reclusione nel frattempo intervenuta, infine gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio; ricordato, inoltre, che non è richiesto che i collegamenti attuali con la criminalità organizzata emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508); rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estens