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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38776/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata respinta l'istanza del condannato di declaratoria di estinzione della pena di nove mesi di reclusione e della multa, per decorso del tempo a norma dell'art. 172 cod. pen.

Ha osservato il giudice dell'esecuzione che - nonostante la revoca di una delle sentenze di condanna - il Santoro non aveva perso la qualifica di recidivo, derivante dalla condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], residuando dunque la recidiva specifica (non più reiterata), prevista dal primo capoverso dell'art. 99 cod. pen.

Pertanto, correttamente era stata respinta la declaratoria di estinzione della pena, ricorrendo l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugna- zione.

2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 172 e 99 cod. pen., alla luce dei principi costituzionali e convenzionali di non colpevolezza dell'imputato fino all'accertamento definitivo.

Rileva il ricorrente che, una volta revocata la sentenza del Tribunale di Torino per ne bis in idem rispetto alla sentenza del Tribunale di Perugia, è venuto meno il presupposto della recidiva riconosciuta in quest'ultima sentenza con riguardo alla condanna di Torino; né potrebbe rivestire alcun ruolo la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta definitiva in data 18/3/1996, in quanto successiva ai fatti di cui alle precedenti sentenze, collocati nel luglio 1995.

Ne consegue che non sussiste la richiamata recidiva specifica riferita alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], che è intervenuta successivamente.

2.2. In subordine, si chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 172, comma 7, e 99 cod. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., 3, 8 e 14 CEDU, 1, 4, 6, 21 e 49, comma 3, Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea.

Si ravvisa il contrasto con detti parametri costituzionali e convenzionali della regola per cui la qualifica di recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen. impedisce permanentemente la declaratoria di estinzione della pena, ciò costituendo uno stigma che incide sul condannato in violazione del criterio di proporzionalità della pena e del principio di rieducazione alla base della sanzione penale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, nei seguenti termini.

1.1. Questa Corte si è pronunciata sul tema dei limiti del rilievo della recidiva qualificata in termini ostativi all'estinzione della pena per decorso del tempo (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165), affermando che «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescri- zione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa».

E' stato dunque ribadito che la giurisprudenza di legittimità è solidamente ancorata al principio secondo cui «il legislatore, sancendo - all'art 172, comma settimo, ultima ipotesi, cod. pen. - l'inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione della condotta analoga a quella che determinò la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, pertanto, l'operatività in loro favore del beneficio dell'estinzione della pena».

Conseguentemente, si è affermato che «La norma, pertanto, non si applica quando la condanna, pur essendo successiva all'inizio del termine prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore» (Sez. 1, n. 1589 del 12/05/1971, Mocciaro, Rv. 119044; nello stesso senso: Sez. 3, n. 485 del 04/02/1980, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 144330; Sez. 1, n. 5316 del 06/12/1993, dep. 1994, Pm in proc.

Spazzali, Rv. 196363; Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, Turco, Rv. 227984; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, Vadilonga, Rv. 274408; Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849).

Nella specie, è necessario chiarire la complessiva vicenda del Santoro, non comprendendosi dal provvedimento impugnato, né da quello oggetto di opposizione, il tempus commissi delicti dei reati accertati con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente possibilità di individuare una recidiva qualificata, in assenza delle sentenze citate in atti.1.2.

Resta assorbito il secondo motivo di impugnazione, del quale tuttavia si deve affermare l'irrilevanza ai fini della decisione impugnata e comunque la manifesta infondatezza, trattandosi degli effetti penali negativi risultanti dall'applicazione della recidiva la cui ratio si è sopra illustrata.

2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché svolga gli accertamenti del caso e verifichi l'effettiva sussistenza della recidiva specifica, onde concretare la causa ostativa di cui all'art. 172, settimo comma, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia.

Così deciso il giorno 19 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata respinta l'istanza del condannato di declaratoria di estinzione della pena di nove mesi di reclusione e della multa, per decorso del tempo a norma dell'art. 172 cod. pen. Ha osservato il giudice dell'esecuzione che - nonostante la revoca di una delle sentenze di condanna - il Santoro non aveva perso la qualifica di recidivo, derivante dalla condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], residuando dunque la recidiva specifica (non più reiterata), prevista dal primo capoverso dell'art. 99 cod. pen. Pertanto, correttamente era stata respinta la declaratoria di estinzione della pena, ricorrendo l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 172 e 99 cod. pen., alla luce dei principi costituzionali e convenzionali di non colpevolezza dell'imputato fino all'accertamento definitivo. Rileva il ricorrente che, una volta revocata la sentenza del Tribunale di Torino per ne bis in idem rispetto alla sentenza del Tribunale di Perugia, è venuto meno il presupposto della recidiva riconosciuta in quest'ultima sentenza con riguardo alla condanna di Torino; né potrebbe rivestire alcun ruolo la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta definitiva in data 18/3/1996, in quanto successiva ai fatti di cui alle precedenti sentenze, collocati nel luglio 1995. Ne consegue che non sussiste la richiamata recidiva specifica riferita alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], che è intervenuta successivamente. 2.2. In subordine, si chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 172, comma 7, e 99 cod. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., 3, 8 e 14 CEDU, 1, 4, 6, 21 e 49, comma 3, Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea. Si ravvisa il contrasto con detti parametri costituzionali e convenzionali della regola per cui la qualifica di recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99 cod. pen. impedisce permanentemente la declaratoria di estinzione della pena, ciò costituendo uno stigma che incide sul condannato in violazione del criterio di proporzionalità della pena e del principio di rieducazione alla base della sanzione penale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, nei seguenti termini. 1.1. Questa Corte si è pronunciata sul tema dei limiti del rilievo della recidiva qualificata in termini ostativi all'estinzione della pena per decorso del tempo (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165), affermando che «L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescri- zione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa». E' stato dunque ribadito che la giurisprudenza di legittimità è solidamente ancorata al principio secondo cui «il legislatore, sancendo - all'art 172, comma settimo, ultima ipotesi, cod. pen. - l'inapplicabilità della prescrizione ai condannati i quali, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, ha inteso escludere dal beneficio coloro i quali, con la reiterazione della condotta analoga a quella che determinò la condanna precedente, mostrano di non essere incorsi in ravvedimento e di non meritare, pertanto, l'operatività in loro favore del beneficio dell'estinzione della pena». Conseguentemente, si è affermato che «La norma, pertanto, non si applica quando la condanna, pur essendo successiva all'inizio del termine prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore» (Sez. 1, n. 1589 del 12/05/1971, Mocciaro, Rv. 119044; nello stesso senso: Sez. 3, n. 485 del 04/02/1980, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 144330; Sez. 1, n. 5316 del 06/12/1993, dep. 1994, Pm in proc. Spazzali, Rv. 196363; Sez. 1, n. 18990 del 07/04/2004, Turco, Rv. 227984; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, Vadilonga, Rv. 274408; Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849). Nella specie, è necessario chiarire la complessiva vicenda del Santoro, non comprendendosi dal provvedimento impugnato, né da quello oggetto di opposizione, il tempus commissi delicti dei reati accertati con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente possibilità di individuare una recidiva qualificata, in assenza delle sentenze citate in atti.1.2. Resta assorbito il secondo motivo di impugnazione, del quale tuttavia si deve affermare l'irrilevanza ai fini della decisione impugnata e comunque la manifesta infondatezza, trattandosi degli effetti penali negativi risultanti dall'applicazione della recidiva la cui ratio si è sopra illustrata. 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché svolga gli accertamenti del caso e verifichi l'effettiva sussistenza della recidiva specifica, onde concretare la causa ostativa di cui all'art. 172, settimo comma, cod. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia. Così deciso il giorno 19 ma
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