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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 16616/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26194/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANZARO n. 726/2022 , depositata il 23/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di pace di Catanzaro emetteva il decreto n. 432/2015, con il quale ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] di pagare al ricorrente la somma di euro 3.757,71, quale compenso per l’attività di amministratore svolta dal 2009 al 2013, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto; in via riconvenzionale faceva valere domanda di manleva nei confronti di un condomino moroso, [OSCURATO:PERSONA], che veniva chiamato in causa; nel corso del giudizio il Condominio versava parte delle somme ingiunte.

Con la sentenza n. 1540/2017 il Giudice di pace, riconosciuto l’intervenuto parziale pagamento delle somme, revocava il decreto ingiuntivo e accertava che il [OSCURATO:PERSONA] era debitore della residua somma di euro 932,66; respingeva la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti del condomino moroso, ritenendo che non costituisse prova dell’esistenza del credito nei suoi confronti il bilancio approvato dall’assemblea condominiale.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale sentenza per non avere il Tribunale ritenuto assolto il proprio onere probatorio in relazione al credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano, separatamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 726/2022, accoglieva l’appello del Condominio, riconoscendo valore probatorio al bilancio consuntivo approvato dall’assemblea condominiale con delibera non impugnata, e in riforma della sentenza di primo grado condannava [OSCURATO:PERSONA] a “corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.490,74, manlevando il Condominio da ogni onere per credito di [OSCURATO:PERSONA]”; condannava gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] XXIII 60, in [OSCURATO:PERSONA], non hanno proposto difese.

Il ricorrente ha depositato “note scritte”, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi, che contestano entrambi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’appellante Condominio.

A) Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: il Tribunale, nel condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese processuali, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la richiesta del Condominio consisteva nel riconoscimento del credito avanzato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e nella condanna di quest’ultimo a corrispondere le somme dovute a [OSCURATO:PERSONA], manlevando il condominio; non era stata esperita alcuna richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA].

B) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente condannato alle spese di giudizio [OSCURATO:PERSONA], mai dichiarato soccombente; al contrario, avrebbe dovuto condannare alle spese il solo [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto risultato debitore nei confronti del Condominio.

I motivi sono fondati.

Il Tribunale afferma, in motivazione, che “le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico della appellata per entrambi i gradi di giudizio”, così sembrando considerare che vi fosse una sola parte appellata, e poi in dispositivo condanna “gli appellati al pagamento in favore di parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

Certamente il ricorrente non è parte soccombente alla luce dell’esito complessivo della lite. [OSCURATO:PERSONA], originario attore, ha infatti visto accolta la domanda da lui proposta nei confronti del Condominio, che ha scelto di chiamare in garanzia il condomino, chiamata in garanzia che in appello si è rivelata fondata, tanto che il condomino [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a manlevare il Condominio.

Costituendosi in appello [OSCURATO:PERSONA] si è, d’altro canto, limitato a chiedere la conferma della condanna al pagamento delle somme a lui dovute, precisando che la sussistenza o meno di un credito del Condominio verso [OSCURATO:PERSONA] “non risulta in modo assoluto di competenza del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

2. La condanna integrale di [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio si pone pertanto in contrasto con le regole in materia di regolamentazione delle spese dettate agli artt. 91 e 92 c.p.c. e impone la cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26194/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANZARO n. 726/2022 , depositata il 23/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di pace di Catanzaro emetteva il decreto n. 432/2015, con il quale ingiungeva al [OSCURATO:PERSONA] di pagare al ricorrente la somma di euro 3.757,71, quale compenso per l’attività di amministratore svolta dal 2009 al 2013, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto; in via riconvenzionale faceva valere domanda di manleva nei confronti di un condomino moroso, [OSCURATO:PERSONA], che veniva chiamato in causa; nel corso del giudizio il Condominio versava parte delle somme ingiunte. Con la sentenza n. 1540/2017 il Giudice di pace, riconosciuto l’intervenuto parziale pagamento delle somme, revocava il decreto ingiuntivo e accertava che il [OSCURATO:PERSONA] era debitore della residua somma di euro 932,66; respingeva la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti del condomino moroso, ritenendo che non costituisse prova dell’esistenza del credito nei suoi confronti il bilancio approvato dall’assemblea condominiale. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale sentenza per non avere il Tribunale ritenuto assolto il proprio onere probatorio in relazione al credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano, separatamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 726/2022, accoglieva l’appello del Condominio, riconoscendo valore probatorio al bilancio consuntivo approvato dall’assemblea condominiale con delibera non impugnata, e in riforma della sentenza di primo grado condannava [OSCURATO:PERSONA] a “corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.490,74, manlevando il Condominio da ogni onere per credito di [OSCURATO:PERSONA]”; condannava gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] XXIII 60, in [OSCURATO:PERSONA], non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato “note scritte”, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi, che contestano entrambi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’appellante Condominio. A) Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: il Tribunale, nel condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese processuali, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la richiesta del Condominio consisteva nel riconoscimento del credito avanzato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e nella condanna di quest’ultimo a corrispondere le somme dovute a [OSCURATO:PERSONA], manlevando il condominio; non era stata esperita alcuna richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA]. B) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente condannato alle spese di giudizio [OSCURATO:PERSONA], mai dichiarato soccombente; al contrario, avrebbe dovuto condannare alle spese il solo [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto risultato debitore nei confronti del Condominio. I motivi sono fondati. Il Tribunale afferma, in motivazione, che “le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico della appellata per entrambi i gradi di giudizio”, così sembrando considerare che vi fosse una sola parte appellata, e poi in dispositivo condanna “gli appellati al pagamento in favore di parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Certamente il ricorrente non è parte soccombente alla luce dell’esito complessivo della lite. [OSCURATO:PERSONA], originario attore, ha infatti visto accolta la domanda da lui proposta nei confronti del Condominio, che ha scelto di chiamare in garanzia il condomino, chiamata in garanzia che in appello si è rivelata fondata, tanto che il condomino [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a manlevare il Condominio. Costituendosi in appello [OSCURATO:PERSONA] si è, d’altro canto, limitato a chiedere la conferma della condanna al pagamento delle somme a lui dovute, precisando che la sussistenza o meno di un credito del Condominio verso [OSCURATO:PERSONA] “non risulta in modo assoluto di competenza del sig. [OSCURATO:PERSONA]”. 2. La condanna integrale di [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio si pone pertanto in contrasto con le regole in materia di regolamentazione delle spese dettate agli artt. 91 e 92 c.p.c. e impone la cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso
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