CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 15/07/2021, ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia, in data 23/03/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, sfugge al sindacato di legittimità poiché è afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il quale implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito; Considerato che, nel caso di specie, tale giudizio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e appare sorretto da sufficiente motivazione (Si veda, in proposito, pag. 1 sul precedente specifico a carico dell'imputato e sulla congruità della pena alla gravità del fatto), secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01 nonché Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]