CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del 13 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato Mirco LEONI alla pena di sei mesi di arresto e di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, I. n. 110/75 (così riqualificata l'originaria imputazione per il reato di cui all'art. 699 cod. pen.), consistito nell'aver illegalmente portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico (fatto commesso il 7 aprile 2016). Rigettata la preliminare eccezione di prescrizione, non essendo ancora spirato il relativo termine per il computo di otto mesi di sospensione, la Corte abruzzese confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato alla luce della deposizione testimoniale resa dall'operante della Polizia di Stato Mauro [OSCURATO:PERSONA], il quale accertò che il LEONI, mentre si trovava lungo la pubblica via, deteneva e portava con sé, all'interno di uno zainetto, un coltello "a molletta". Escludevano i giudici del gravame di poter ravvisare, nella specie, l'ipotesi attenuata della lieve entità per le "caratteristiche dell'arma rinvenuta nella disponibilità del prevenuto". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, censurando, con un unico motivo, il carattere "apparente" della motivazione addotta a sostegno del diniego dell'invocata attenuante, in quanto basata esclusivamente sulle "caratteristiche" dell'arma, che, tuttavia, non erano state descritte. 3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art.606 cod. proc. pen.; esso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v. Sez. U, n. 32 del 22/112000, [OSCURATO:PERSONA], RV. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164). Tanto premesso, considerato che il reato contravvenzionale ascritto al ricorrente risulta commesso il 7 aprile 2016, calcolato il periodo di otto mesi di sospensione indicato nella sentenza impugnata (decorrenti dal maturare del termine quinquennale di iegge), cui vanno aggiunti ulteriori 64 giorni per la sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid- 19, esso deve reputarsi prescritto in data 11 febbraio 2022, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.2. Discende da quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 1111 ottobr