CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1962
Cassazione n. 20307/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1962 avverso l'ordinanza del 08/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ex art. 35-bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale, nel febbraio 2022, il Magistrato di sorveglianza del Tribunale in sede, ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'autorizzazione a svolgere colloquio visivo mensile, di cui all'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. b Ord. pen., tramite video collegamento, con i familiari a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 in atto. Considerato altresì che avverso l'indicato provvedimento ricorre il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di L'Aquila, denunciando violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen., evidenziando che la possibilità riconosciuta, nel caso al vaglio, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, risulta connessa a situazioni oggettive ec eccezionali che impediscano lo svolgimento del colloqui in presenza, in periodo di vigenza del divieto di spostamento imposto con il primo loc:kdown, dal d. I. 8 marzo 2020 n. 11, ove è stato previsto, in via straordinaria, in sostituzione dell'ordinario colloquio, lo svolgimento di due colloqui telefonici della durata di dieci minuti, sospensione dei colloqui in presenza prorogata sino al 17 maggio 2020, e successivamente, consentendo di svolgere colloqui, ai detenuti di media sicurezza e a quelli cd. di alta sicurezza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione o mediante corrispondenza telefonica, autorizzata oltre i limiti di cui all'art 39, comma 2, d.p.r. n. 230 del 2000, anche a distanza, come disposto dall'art. 221, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, prima sino al 31 ottobre 2020 e, successivamente con proroga sino al 31 gennaio 2021; Considerato, ancora, che secondo il ricorrente la giurisprudenza di legittimità sul punto ha riconosciuto, in via del tutto eccezionale, la possibilità ai detenuti in regime differenziato di svolgere colloqui mediante video collegamento, da reputare equiparati ai colloqui in presenza, soltanto in situazioni peculiari, connesse alla storia personale dei detenuti interessati, non potendosi ricomprendere tra queste la situazione di difficoltà di spostamenti connessa all'emergenza sanitaria (come nel precedente ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in cui il detenuto non vedeva il figlio da venti anni e il caso relativo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], impossibilitato a vedere la consorte, prima sottoposta a misura di prevenzione e poi al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Orci. pen. per quattro anni), richiamando una serie di pronunce di magistrati di sorveglianza che hanno negato il riconoscimento di una situazione di impossibilità eccezionale in caso di situazioni di difficoltà connesse alla pandemia; Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti (art. 1, comma 6, art. 28, art. 15, art. 18, comma 3, Ord. pen., artt. 61, comma 2, lett. a), e 73, comma 3, cl.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 - cd. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario - che contemplano, rispettivamente, la possibilità di «concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37» e il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune: cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Triglia, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panare, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623) diritto che presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost.) e convenzionale (v. art. 8 CEDU), riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen. (cfr. art. 41-bis, comma 2- quater, lett. b), Ord. pen. che stabilisce che esso sia svolto in locali attrezzati, in modo da impedire il passaggio di oggetti e che, in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti, sottoposto, comunque, a registrazione); rilevato, inoltre, che l'intervenuta evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate), da ricondurre nell'alveo dei «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. «media sicurezza», dalla circolare DAP del 30 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee- guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di videochiamata tramite la piattaforma Skype far business; Ritenuto che, per quanto concerne i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina - per quanto riguarda l'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo - è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.p.r. n. 230 del 2000, con possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie» e tenuto conto dell'esigenza che il decreto- legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid- 19, ha inteso parimenti perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione penitenziaria e minorile, ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, con una previsione che, seppur temporalmente circoscritta, non distingue tra i detenuti cui è riferibile e che, dunque, è stata ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile - diversamente da quanto opinato in ricorso - anche al regime penitenziario differenziato;rilevato che, nel caso al vaglio, la stessa ordinanza richiama, in relazione alle concrete modalità esecutive da osservare nell'uso della piattaforma telematica validata dal DGSIA, le già emanate Circolari della DGDT in data 30 gennaio 2019 n. 0031246.0 e del DAP in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, al fine di consentire alla Direzione dell'Istituto di individuare la modalità compatibile con le esigenze di sicurezza; sicché, rispetto a quanto dedotto in ordine al rischio di illecite captazioni, si rileva che la videochiamata, utilizzando la rete Intranet del Ministero della giustizia, è stata ritenuta strumento che soddisfa le paventate esigenze di sicurezza, trattandosi di modalità validata tecnicamente dal [OSCURATO:PERSONA] della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019: in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 3716 del 3/12/2021, Aprea, non massimata) risultando il motivo di ricorso sul punto, generico, non spiegando, puntualmente per quale significativa e documentata ragione gli apparati tecnologici giit ritenuti adeguati, sotto il profilo della sicurezza, dalla stessa Amministrazione penitenziaria per i detenuti inseriti nei circuiti della «media» e dell'«alta sicurezza»,, non lo sarebbero altrettanto per i detenuti sottoposti al regime differenziato; Ritenuto manifestamente infondato l'assunto secondo il quale non potrebbe la sola emergenza sanitaria ritenersi ex se sufficiente a integrare la condizione d'impossibilità di effettuare il colloquio in presenza, tenuto conto di quanto già sottolineato da precedenti decisioni di questa Corte, secondo le quali il ricorso alle forme di comunicazione audiovisiva, controllabili a distanza, è funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto ai colloqui con i familiari nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza (cfr. Sez. 1, n.28143 del 25/6/2021, Schiavone, n.m.; Sez. 1, n. 32802 del 20/5/2021, Nobis, n.m.; Sez. 1, n. 19290 del 9/4/2021, Emmanuello, Rv. 28122:1; Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014,dep. 2015, Trigila, Rv. 262417);Rilevato che le situazioni sopra descritte sono state riconosciute nel caso della perdurante emergenza epidemiologica, laddove, con il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, all'art. 4, disposizione in seguito prorogata, è prevista, «al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19», la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza", mediante videochiamata (o corrispondenza telefonica) i colloqui con i congiunti, proprio per l'impossibilità di effettuare i colloqui in presenza determinata dalla pandemia, resi parimenti impossibili da difficoltà di spostamenti e viaggi, nel perdurare dell'emergenza pandemica, senz'altro in atto al momento del rigetto del reclamo; Considerato, infine, che il Tribunale di sorveglianza dopo aver individuato nella perdurante impossibilità del detenuto reclamante di vedere i propri cari in costanza di emergenza epidemiologica, un grave e attuale pregiudizio del diritto del predetto al mantenimento dei legami familiari e alla coltivazione della sfera affettiva ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ha evidenziato come la videochiamata debba essere effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41 -bis Ord. pen. si trova e quelle installate nell'Ufficio in cui dovrà essere presente il familiare che debba effettuare la videochiamata, con le cautele e i necessari controlli, atti ad escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, da ultimo spiegando Fe ragioni della diversità ontologica tra le due modalità di colloqui (telefonici e visivi); Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese del Ministero della giustizia e delle sue articolazioni ricorrenti (così