Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:130
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’8 marzo 2012 —
Commissione / Francia
(causa C‑596/10)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Applicazione di tassi ridotti di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli»
1.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Aliquota dell’imposta — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni
di beni e prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96‑99 e allegato III, punti 1 e 11) (v. punti 46‑47,
76, 80 e dispositivo)
2.
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Aliquota dell’imposta — Facoltà per gli Stati membri di applicare transitoriamente un’aliquota ridotta —
Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 99 e 110) (v. punti 74‑75, 77)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Violazione degli articoli da 96 a 99 e dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione di un tasso
ridotto di IVA alle operazioni relative agli equidi, segnatamente ai cavalli.
Dispositivo
1)
Applicando tassi ridotti di imposta sul valore aggiunto alle operazioni relative agli equidi e, segnatamente, ai cavalli,
quando questi non sono normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di derrate alimentari o nella produzione
agricola, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 99 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto
con l’allegato III di essa.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
3)
L’Irlanda sopporta le proprie spese.