CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]?&.GILIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 28 aprile 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova il 19 novembre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni di reclusione per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 perché, quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e l'I.V.A., nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2011, 2012 e 2013 indicò elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti provenienti dalla D.I. "C.M.P.T. di [OSCURATO:PERSONA], soggetto evasore totale, privo di qualsiasi organizzazione, di struttura aziendale e di personale dipendente (in Genova rispettivamente il 16 settembre 2011, 19 settembre 2012, 24 settembre 2013, 19 settembre 2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. La Corte territoriale ritenne assolutamente necessario assumere le deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'imputato ed amministratrice della Ligur STM, e di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa che aveva emesso le fatture false, ex art. 197-bis cod. proc. pen., avendo definito la loro posizione processuale ex art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] si avvalse della facoltà di non rispondere; [OSCURATO:PERSONA] risultò deceduta e pertanto la Corte d'appello acquisì ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e riportate nel processo verbale di constatazione, qualificandole come spontanee. Tali dichiarazioni non sarebbero spontanee, in quanto rese nel processo verbale di constatazione nel corso di una verifica fiscale, né sarebbero utilizzabili alla luce di quanto disposto dall'art. 350 cod. proc. pen., che prevede solo l'utilizzabilità ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre, non sarebbe applicabile l'art. 512 cod. proc. pen. poiché, all'atto dell'assunzione delle dichiarazioni, non sarebbero state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., né le garanzie previste dalla legge per gli indagati, essendo state assunte successivamente al primo accesso della Guardia di Finanza. Le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili ex artt. 63, 64 cod. proc. pen. e 220 disp. Att. cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione: la Corte di appello avrebbe ritenuto assolutamente necessaria la deposizione delle due testimoni e concluso che, anche senza tali prove a riscontro, sussisterebbe la responsabilità dell'imputato. La sentenza impugnata avrebbe omesso di confutare i i motivi di appello sulla fragilità degli elementi induttivi utilizzati dalla sentenza di primo grado per ritenere provata la funzione di amministratore di fatto dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria (in motivazione, la Corte ha precisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullità dell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cui detta disposizione rimanda; cfr. Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131 - 01). 1.2. La Corte di appello non ha correttamente applicato il principio di diritto richiamato a pag. 10 della sentenza perché dagli atti risulta che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già prima che ella ebbe a rendere le dichiarazioni, erano risultati elementi indizianti, sicché aveva già assunto la qualità di indagata, a prescindere dalla formale iscrizione nel registro delle notizie di reato. 1.3. Dal processo verbale di constatazione risulta che il controllo incrociato presso la ditta individuale C.M.P.T., di [OSCURATO:PERSONA], fu effettuato dopo l'esecuzione degli accertamenti descritti nelle pagine 8 e ss. del processo verbale di constatazione. La legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sottoposta a verifica non seppe spiegare l'esistenza delle fatture emesse dalla C.M.P.T., di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza accertò che la ditta individuale C.M.P.T. di [OSCURATO:PERSONA] era evasore totale per tutte le annualità d'imposta dal 1997 al 2013; verificò che la ditta individuale non aveva alcuna struttura aziendale né dipendenti tali da giustificare il fatturato per gli ingenti importi emessi verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano presenti solo minimi pagamenti effettuati alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] di importo irrisorio rispetto al fatturato che quest'ultima avrebbe emesso. 1.4. Dagli accertamenti già compiuti risultava l'esistenza di precisi indizi di reità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sicché la stessa avrebbe dovuto essere escussa dalla polizia giudiziaria con le garanzie ex art. 64 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 350, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente ínutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. 1.5. Va altresì evidenziato che la Corte di appello ha qualificato le dichiarazioni rese dalla deceduta [OSCURATO:PERSONA] quali dichiarazioni spontanee rese dall'indagata alla polizia giudiziaria. 1.6. Va ribadito il principio per cui le dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. sono utilizzabili sono nella fase procedimentale e negli eventuali riti a prova contratta, se effettivamente spontanee, cioè purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione; così fra le tante Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 - 01. Come confermato anche dalle Sezioni Unite (cfr. n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884 - 01) l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., non consente l'utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall'indagato; tali dichiarazioni possono solo essere utilizzate in dibattimento per le contestazioni. 1.7. Dal verbale risulta che l'indagata [OSCURATO:PERSONA] rese le prime dichiarazioni, riportate a pag. 4 del processo verbale di verifica dopo che le fu contestato (cfr. pag. 2 del processo verbale di verifica) che erano già emersi gravi violazioni della normativa tributaria; l'indagata [OSCURATO:PERSONA] rese le seconde, riportate a pag. 5, dopo che le furono poste in visione le fatture relative ai rapporti con l'imputato. Orbene, la frase «ha inteso dichiarare» non dimostra la natura di dichiarazioni spontanee anche perché le dichiarazioni risultano essere state rese dietro le sollecitazioni della polizia giudiziaria a rispondere sui fatti emersi e sui rapporti con l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.8. Dunque, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inutilizzabili anche ex artt. 350, comma 1, e 64 cod. proc. pen. 1.9. Va in ogni caso affermato che la ratio dell'art. 512 cod. proc. pen. è quella di recuperare le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, superando il principio del contraddittorio, quando sussiste l'oggettiva impossibilità di ripetizione; la norma non ha sana le inutílizzabilità assolute o relative, come quella prevista esplicitamente dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. 1.10. Pertanto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese il 2 marzo 2015 alla Guardia di Finanza e contenute nel processo verbale di constatazione non possono essere utilizzate nei confronti del ricorrente; la motivazione si fonda, per una parte rilevante, proprio su tali dichiarazioni, come indicato nel ricorso. Si impone pertanto un nuovo giudizio, in cui si valutino le prove tenendo conto dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].2. L'accoglimento del primo motivo, restando assorbito il successivo, determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Genova per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rin