Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2025

Cassazione n. 30541/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsa propost da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] A ' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità de Z ricors2. ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 18 aprile 2025, che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di estorsione consumata e tentata di cui ai capi A e B, entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1.cod.pen., per avere ottenuto da una impresa aggiudicataria di un appalto pubblico in S. [OSCURATO:PERSONA] a Vico, una somma di denaro pari ad euro 3000 a titolo di pizzo, chiedendone altra in epoca successiva.

2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite e dell'uso del metodo mafioso, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato, da un lato, che la contestuale presenza degli indagati al cospetto della vittima non si era avuta al momento della richiesta, dall'altro, il fatto che i ricorrenti si sarebbero limitati a chiedere una somma a titolo di percentuale relativa al tipo di lavoro che avrebbe dovuto effettuare la ditta estorta, senza che il capocantiere ed il titolare dell'impresa conoscessero la caratura mafiosa del [OSCURATO:PERSONA]; 2) vizio della motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non desumibile dalla sola circostanza che la donna aveva accompagnato il coindagato nella occasione della consegna del danaro ed aveva riposto la busta consegnata dalla vittima all'interno della sua borsa, essendo condotta intervenuta dopo la consumazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricors; 54nammissibib; per carenza di interesse.

L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e divenuta inefficace per il decorso del termine di venti giorni, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mediante l'indicazione dei rilevanti elementi, di novità o diversità, non riscontrabili nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice competente (Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510-01; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Teodosiu, Rv. 240388-01).

Nel caso in esame, il Tribunale ha segnalato che, dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si era ritenuto incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. ed aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, nelle more, aveva riemesso il titolo cautelare.

Nei ricorsi non si fa alcuna menzione dell'interesse a ricorrere avverso l'ordinanza del primo giudice divenuta inefficace nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità prima citata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsa propost da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] A ' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità de Z ricors2. ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 18 aprile 2025, che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di estorsione consumata e tentata di cui ai capi A e B, entrambi aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1.cod.pen., per avere ottenuto da una impresa aggiudicataria di un appalto pubblico in S. [OSCURATO:PERSONA] a Vico, una somma di denaro pari ad euro 3000 a titolo di pizzo, chiedendone altra in epoca successiva. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite e dell'uso del metodo mafioso, non avendo il Tribunale adeguatamente valutato, da un lato, che la contestuale presenza degli indagati al cospetto della vittima non si era avuta al momento della richiesta, dall'altro, il fatto che i ricorrenti si sarebbero limitati a chiedere una somma a titolo di percentuale relativa al tipo di lavoro che avrebbe dovuto effettuare la ditta estorta, senza che il capocantiere ed il titolare dell'impresa conoscessero la caratura mafiosa del [OSCURATO:PERSONA]; 2) vizio della motivazione in ordine al ritenuto concorso nel reato da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non desumibile dalla sola circostanza che la donna aveva accompagnato il coindagato nella occasione della consegna del danaro ed aveva riposto la busta consegnata dalla vittima all'interno della sua borsa, essendo condotta intervenuta dopo la consumazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricors; 54nammissibib; per carenza di interesse. L'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e divenuta inefficace per il decorso del termine di venti giorni, non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mediante l'indicazione dei rilevanti elementi, di novità o diversità, non riscontrabili nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice competente (Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510-01; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, Teodosiu, Rv. 240388-01). Nel caso in esame, il Tribunale ha segnalato che, dopo l'emissione dell'ordinanza coercitiva, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si era ritenuto incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. ed aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, nelle more, aveva riemesso il titolo cautelare. Nei ricorsi non si fa alcuna menzione dell'interesse a ricorrere avverso l'ordinanza del primo giudice divenuta inefficace nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità prima citata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.co
Sentenza Cassazione n. 30541/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris