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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29091/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31896/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA , sezione staccata SALERNO,n. 381 9 / 20 21 , depositata il 0 5 / 05 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dei ricorrenti avverso la sentenza della C.t.p. di Avellino che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010 , l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito a seguito di indagini bancarie.

2. I ricorrenti hannodepositato memoria.

Considerato che: Come rilevato dagli stessi ricorrenti nella memoria depositata , la notifica nei confronti dell’Agenzia delle entrate è nulla in quanto avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato nonostante quest’ultima non fosse costituita in appello.

Tanto trova conferma nell’epigrafe della sentenza impugnata.

Per giurisprudenza costante di questa Corte,in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non siastata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata presso gli Uffici di quest’ultima, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione dellanotifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.(Cass. 22/06/2021, n. 17700).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazionedel ricorso per cassazioneentro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia a nuovo ruo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31896/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , sezione staccata SALERNO,n. 381 9 / 20 21 , depositata il 0 5 / 05 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dei ricorrenti avverso la sentenza della C.t.p. di Avellino che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010 , l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito a seguito di indagini bancarie. 2. I ricorrenti hannodepositato memoria. Considerato che: Come rilevato dagli stessi ricorrenti nella memoria depositata , la notifica nei confronti dell’Agenzia delle entrate è nulla in quanto avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato nonostante quest’ultima non fosse costituita in appello. Tanto trova conferma nell’epigrafe della sentenza impugnata. Per giurisprudenza costante di questa Corte,in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non siastata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, lanotifica del ricorso per cassazione effettuata presso gli Uffici di quest’ultima, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione dellanotifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione dellanotifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.(Cass. 22/06/2021, n. 17700). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notificazionedel ricorso per cassazioneentro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanzae rinvia a nuovo ruo
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