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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1970

Cassazione n. 05632/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZSTZE) nato il 10/10/1970 avverso la sentenza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 25/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73, comma e 5, d.P.R.n. 309/1990.

Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.

Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761 - 01, che ha affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate).

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZSTZE) nato il 10/10/1970 avverso la sentenza del 25/07/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 25/7/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art 73, comma e 5, d.P.R.n. 309/1990. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (cfr Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.279761 - 01, che ha affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d